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Risoluzione

Risoluzione n. 9 del 18/01/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione resta dovuta anche dopo l’abrogazione dell’art. 318 del DPR n. 156/1973, perché il titolo sostitutivo è il contratto di abbonamento rilasciato dall’operatore. Precisa inoltre che le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato non beneficiano dell’esenzione generale e, se non rientrano nei casi di esonero dell’art. 13-bis del DPR n. 641/1972, devono pagare la tassa.

Tassa sulle concessioni governative per telefonia mobile

Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione

La risoluzione esamina la spettanza della tassa sulle concessioni governative prevista per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Il documento affronta due questioni: la permanenza dell’obbligo dopo l’abrogazione dell’art. 318 del DPR n. 156/1973 e l’eventuale esenzione per le pubbliche amministrazioni, in particolare per un ente strumentale regionale con personalità giuridica pubblica.

Quesito posto dall’istante

L’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) chiede se, dopo l’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, sia ancora dovuta la tassa di concessione governativa per la telefonia mobile, considerato che è stato abrogato l’art. 318 del DPR n. 156/1973, richiamato dall’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972.

L’istante chiede inoltre se, in ragione della propria natura di ente pubblico strumentale delle regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia, debba ritenersi escluso dal pagamento della tassa, analogamente a quanto sostenuto per alcuni enti pubblici territoriali nella giurisprudenza richiamata.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

Secondo l’AIPO, l’abrogazione dell’art. 318 del DPR n. 156/1973 avrebbe fatto venir meno il presupposto oggettivo della tassa, poiché la tariffa della tassa sulle concessioni governative fa riferimento alla “licenza” o al documento sostitutivo per l’uso del servizio radiomobile. L’ente ritiene, quindi, che l’abrogazione della norma sulla licenza di esercizio abbia inciso sulla debenza del tributo.

L’istante sostiene inoltre di essere un ente pubblico a rilevanza nazionale e di svolgere funzioni di difesa idraulica su un bacino idrografico interregionale; per tale ragione ritiene di non essere tenuto al pagamento della tassa e intende corrispondere le fatture per i servizi di telefonia mobile in regime di esenzione.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricostruisce la disciplina della tassa sulle concessioni governative:

  • il DPR 26 ottobre 1972, n. 641 individua l’oggetto della tassa nei provvedimenti amministrativi e negli altri atti elencati nella tariffa annessa;
  • l’art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, ha esteso la tassa ai servizi radiomobili di comunicazione, inserendo nella tariffa la voce relativa alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
  • tale previsione è confluita nell’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, che prevede il pagamento della tassa per la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, per ogni mese di utenza.

Effetti dell’abrogazione dell’art. 318 del DPR n. 156/1973

L’Agenzia delle entrate afferma che l’abrogazione dell’art. 318 operata dall’art. 218 del d.lgs. n. 259/2003 non ha eliminato il presupposto della tassa. La norma abrogata è considerata una fonte formale sostituita da una nuova disposizione, poiché il contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nell’art. 160 del medesimo decreto legislativo, rubricato “Licenze di Utilizzo”.

La risoluzione sottolinea che:

  • il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche non ha abrogato integralmente il precedente testo unico, ma è intervenuto sul libro quarto dedicato ai servizi delle comunicazioni;
  • l’art. 160 riproduce in sostanza il contenuto dell’abrogato art. 318;
  • permane la figura dell’abbonato e il relativo documento sostitutivo della licenza.

Di conseguenza, il venir meno del regime concessorio originario non esclude l’applicazione della tassa, perché il presupposto resta il rilascio all’utente del documento che attesta la sua qualità di abbonato e consente l’uso del sistema radiomobile.

Titolo giuridico e funzione del contratto di abbonamento

La risoluzione richiama il DM 13 febbraio 1990, n. 33, che disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. In base a tale regolamento:

  • per usufruire del servizio occorre presentare una richiesta di abbonamento al gestore autorizzato;
  • l’operatore rilascia un documento attestante la condizione di abbonato;
  • tale documento sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio.

Per l’Agenzia delle entrate, il contratto di abbonamento con l’operatore telefonico è dunque il titolo giuridico che consente l’utilizzo del servizio e costituisce il presupposto oggettivo della tassa ai sensi dell’art. 21 della tariffa del DPR n. 641/1972.

Conferme giurisprudenziali e interpretative

La risoluzione richiama varie pronunce di merito che confermano l’impostazione dell’Amministrazione:

  • la Commissione tributaria regionale di Bari, sentenza n. 41/09/10 del 12 aprile 2010, ha ritenuto che l’abrogazione dell’art. 318 del DPR n. 156/1973 non abbia inciso sulla vigenza dell’art. 21 del DPR n. 641/1972;
  • la Commissione tributaria regionale di Torino, Sez. XXVIII, sentenza n. 54 del 5 novembre 2008, viene richiamata a supporto della tesi secondo cui il documento sostitutivo della licenza mantiene rilievo ai fini tributari.

Viene inoltre osservato che la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha modificato la nota in calce all’art. 21 introducendo l’esenzione per i non udenti: tale intervento successivo al Codice delle comunicazioni elettroniche è letto come conferma dell’attuale operatività della norma tributaria.

Pubbliche amministrazioni ed esenzione dal tributo

La risoluzione affronta poi la questione dell’esenzione per gli enti pubblici. Viene ricordato che, secondo precedenti documenti di prassi, la qualifica di amministrazione pubblica non esclude automaticamente l’obbligo di pagamento della tassa sulle concessioni governative.

In particolare:

  • la risoluzione n. 107 del 15 maggio 2003 e la risoluzione n. 55 del 3 maggio 2005 hanno chiarito che il regime di favore riguarda lo Stato, quale titolare del diritto o della facoltà esercitata, e non si estende alle altre amministrazioni pubbliche;
  • le amministrazioni diverse da quelle statali restano assoggettate alla tassa, salvo rientrino in specifiche esenzioni previste dalla normativa;
  • l’art. 13-bis del DPR n. 641/1972 individua espressamente i casi di esenzione.

La risoluzione richiama anche la sentenza della Commissione Regionale di Venezia-Mestre n. 76/6/11 del 17 maggio 2011, che ha escluso l’assimilabilità dei Comuni all’Amministrazione dello Stato ai fini dell’esenzione dalla tassa di concessione governativa.

Conclusione dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate conclude che:

  • la tassa sulle concessioni governative sui servizi radiomobili continua a essere dovuta anche dopo l’abrogazione dell’art. 318 del DPR n. 156/1973;
  • il presupposto impositivo è rappresentato dal rilascio del documento sostitutivo della licenza, cioè dal contratto di abbonamento con l’operatore telefonico;
  • l’AIPO, non essendo amministrazione dello Stato né soggetto esente ai sensi dell’art. 13-bis del DPR n. 641/1972, è tenuta a corrispondere la tassa sui contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile.

Indicazione finale di vigilanza

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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