Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 15 del 13/02/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, dal 1° gennaio 2012, i limiti per accedere alla liquidazione trimestrale IVA coincidono con quelli della contabilità semplificata: 400.000 euro per imprese di servizi e professionisti, 700.000 euro per le altre attività. Precisa inoltre che il riferimento resta il volume d'affari e non i ricavi delle imposte dirette, e conferma le regole sul versamento del saldo IVA trimestrale, incluso il differimento al 16 marzo dell’anno successivo e le relative maggiorazioni.

Chiarimenti sull'applicazione dei limiti per la liquidazione trimestrale IVA

Chiarimenti sull’articolo 14, comma 11, della legge n. 183/2011

La risoluzione interviene per chiarire il corretto ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha riallineato i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA a quelli previsti per il regime di contabilità semplificata. Il documento spiega sia quale parametro debba essere considerato per verificare il superamento delle soglie, sia quali effetti produca l’innalzamento dei limiti sui versamenti periodici e sul saldo annuale.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La risoluzione ricostruisce il contesto normativo che ha generato il disallineamento tra imposte dirette e IVA. Con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, erano stati innalzati i limiti di accesso alla contabilità semplificata, modificando l’articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

  • da 309.874,14 euro a 400.000 euro per le imprese che prestano servizi;
  • da 516.456,90 euro a 700.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Rimasti invariati i limiti di volume d’affari previsti dall’articolo 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, si era creato uno scostamento tra disciplina delle imposte dirette e disciplina IVA. L’articolo 14, comma 11, della legge n. 183/2011 è quindi intervenuto, con effetto dal 1° gennaio 2012, per riallineare anche ai fini IVA le soglie di riferimento.

Parametro da utilizzare per verificare i limiti

La risoluzione chiarisce che, nonostante la modifica sia stata introdotta con una disposizione autonoma e non tramite intervento diretto sul testo dell’articolo 7 del d.P.R. n. 542/1999, il riferimento esclusivo resta proprio tale articolo. Di conseguenza, il nuovo limite non va collegato ai ricavi rilevanti ai fini delle imposte dirette, richiamati dagli articoli 57 e 85 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della periodicità delle liquidazioni IVA continua invece a rilevare il volume d’affari, cioè l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’anno, con le eccezioni previste dall’articolo 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Soglie applicabili per le liquidazioni trimestrali IVA

In base ai chiarimenti forniti, possono effettuare le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 400.000 euro per gli esercenti arti o professioni;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite applicabile è quello di 700.000 euro per tutte le attività esercitate.

Versamento del saldo del periodo d’imposta per i contribuenti trimestrali

La risoluzione affronta anche il secondo dubbio interpretativo, relativo al versamento del saldo finale a debito per i contribuenti che optano per la periodicità trimestrale. L’innalzamento delle soglie si riflette anche sulla previsione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 542/1999.

Ne consegue che, per i contribuenti che rientrano nelle nuove soglie e scelgono la liquidazione trimestrale, il conguaglio deve essere versato:

  • entro il 16 marzo dell’anno successivo, con maggiorazione dell’1%;
  • entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentata; in tal caso, oltre all’1%, si applica anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento avviene dopo il 16 marzo.

Vigilanza finale

La risoluzione si conclude con l’indicazione rivolta alle Direzioni regionali affinché vigilino sulla puntuale osservanza dei principi e delle istruzioni fornite da parte delle Direzioni provinciali e degli Uffici dipendenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.