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Ordinanza

Ordinanza n. 200/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento previa adozione di misure cautelari dell’obbligo di emettere un provvedimento espresso relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202414120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La revoca del nulla osta, presupposto indispensabile per l'esito positivo della domanda di visto d'ingresso, determina il difetto di interesse a ottenere una decisione cautelare. Il giudice ha ritenuto di poter decidere la fase cautelare sulla base di tale circostanza, non contestata dal ricorrente, e ha compensato integralmente le spese della fase.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, anche in via cautelare, l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. L'Amministrazione ha dedotto, senza contestazione della controparte, che il nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione di Mantova era stato revocato. Il ricorrente aveva inoltre proposto domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda è stata respinta per difetto di interesse cautelare conseguente alla revoca del nulla osta presupposto.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione, quando il nulla osta costituisce presupposto indispensabile per l'esito positivo della domanda di visto d'ingresso, fa venir meno l'interesse a ottenere una tutela cautelare diretta a sollecitare o sostenere il procedimento di rilascio del visto.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, per la sopravvenuta revoca di un presupposto indispensabile dell'utilità perseguita, non sia più configurabile un interesse concreto e attuale alla misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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