Cassazione Penale, Ordinanza n. 30228/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna, resa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati definiti da tre sentenze irrevocabili. Il diniego si fondava, da un lato, sulla distanza temporale tra i fatti oggetto della sentenza indicata al n. 2 dell'istanza e quelli delle altre decisioni; dall'altro, per le sentenze indicate ai nn. 1 e 3, sulla eterogeneità dei reati, comprendenti non solo la cessione illecita di cocaina ma anche detenzione e ricettazione di armi. In cassazione il ricorrente ha dedotto erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che sussistessero i presupposti per riconoscere il reato continuato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione si sia attenuto ai principi consolidati in materia di continuazione, richiedendo la verifica di concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione dei reati già al momento della commissione del primo fatto. Ha inoltre ribadito che incombe sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica o all'identità dei titoli di reato. La motivazione impugnata è stata ritenuta immune da censure perché il ricorso non si confrontava in modo specifico con la ratio del diniego, fondata sull'eterogeneità delle condotte. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come norma sul reato continuato; la sua applicazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e non può fondarsi su indici meramente formali o sulla sola vicinanza temporale dei fatti.
art. 671 c.p.p.
richiamato come base processuale per la richiesta in executivis di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica concreta e approfondita di indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e preventiva programmazione dei fatti.
- La sola contiguità cronologica tra reati o l'identità del titolo di reato non sono sufficienti a fondare la continuazione, poiché possono essere indice anche di abitualità criminale o di scelte di vita criminose estemporanee.
- Il condannato che chieda l'applicazione della disciplina del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta; in difetto, il diniego motivato dal giudice dell'esecuzione non è censurabile per vizio di motivazione.
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, specialmente quando il diniego si fondi sull'eterogeneità delle condotte e sulla mancanza di un progetto criminoso unitario.
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