Circolare Inail n. 56 del 19 novembre 2013
Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrita psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Rimborso farmaci. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106. Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la decorrenza del diritto al rimborso dei farmaci necessari al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici ai sensi dell’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. 81/2008. Dopo il parere dell’Avvocatura generale, l’Inail conferma che il diritto decorre dal 13 novembre 2012, ma precisa che le richieste possono essere valutate anche a prescindere dalla data dell’evento, purché sussistano specifiche condizioni: stato di inabilità temporanea assoluta a tale data, prescrizione e acquisto del farmaco in un periodo rilevante e regolare riconoscimento dell’evento. Le nuove istruzioni sostituiscono quelle del 5 dicembre 2012 e si applicano anche alle pratiche pendenti o non definite.
Rimborso dei farmaci per infortunati e tecnopatici: decorrenza del diritto e criteri di ammissione
Prestazioni sanitarie per infortunati e tecnopatici: rimborso farmaci e decorrenza
La circolare interviene a chiarire la decorrenza del diritto al rimborso dei farmaci necessari al recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici, ai sensi dell’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009. Il documento recepisce il parere dell’Avvocatura generale e sostituisce le istruzioni temporanee impartite con la nota del 5 dicembre 2012.
Quadro normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, richiamando in particolare:
- d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 66, n. 5), 86, 89 e 127;
- d.m. 10 ottobre 1985 sulla gestione per conto dello Stato dell’assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali;
- circolare Inail n. 20 del 1° aprile 1987;
- d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 95;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 52 e 53;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma 5-bis;
- d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 7;
- circolare Inail n. 62 del 13 novembre 2012;
- nota della Direzione centrale prestazioni del 5 dicembre 2012.
Premessa interpretativa
La Direzione centrale prestazioni, con nota del 5 dicembre 2012, aveva già indicato che le richieste di rimborso dei farmaci fossero considerate per infortuni verificatisi e malattie professionali denunciate dal 13 novembre 2012, cioè dalla data di pubblicazione della circolare n. 62/2012, purché gli eventi risultassero regolari sia dal lato amministrativo sia da quello medico.
Acquisito il parere dell’Avvocatura generale, la circolare ribadisce che l’art. 11, comma 5-bis, pur confermando il diritto alle cure necessarie per il recupero dell’integrità psico-fisica, richiama espressamente la necessità di evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ne deriva che il rimborso dei farmaci è subordinato alla sostenibilità finanziaria e alla definizione sperimentale di una scala di priorità, costruita sulla base dell’andamento della spesa.
Decorrenza del diritto al rimborso
La circolare afferma che il primo stanziamento di bilancio per coprire gli oneri connessi al rimborso dei farmaci è stato previsto nell’anno 2012; per questo motivo, possono essere accolte soltanto le richieste di rimborso riferite a tale anno.
Viene quindi confermata la data di decorrenza del diritto al rimborso nel 13 novembre 2012, coincidente con la pubblicazione della circolare n. 62/2012.
Criteri pratici per l’istruttoria delle domande
Pur mantenendo ferma la decorrenza del 13 novembre 2012, la circolare precisa che le richieste di rimborso possono essere valutate a prescindere dalla data di verificazione dell’infortunio o della denuncia della malattia professionale, al fine di evitare disparità di trattamento tra assicurati.
Per essere accolte, le richieste devono però rispettare le seguenti condizioni:
- l’assicurato richiedente deve trovarsi in stato di inabilità temporanea assoluta alla data del 13 novembre 2012;
- la prescrizione medica del farmaco deve ricadere in tale periodo, oppure in un eventuale periodo di ricaduta in temporanea relativo all’evento indennizzato;
- anche lo scontrino fiscale comprovante l’acquisto del farmaco deve ricadere nel medesimo periodo o nel periodo di ricaduta;
- l’infortunio o la malattia professionale devono risultare regolari sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo medico.
Ambito di applicazione delle nuove istruzioni
Le disposizioni contenute nella circolare:
- annullano e sostituiscono quelle della nota della Direzione centrale prestazioni del 5 dicembre 2012;
- si applicano ai casi futuri;
- si applicano alle fattispecie ancora in istruttoria;
- si applicano alle situazioni oggetto di controversie amministrative o giudiziarie, purché non prescritte e non definite con sentenza passata in giudicato.
In sostanza, la circolare definisce il regime applicativo del rimborso dei farmaci, chiarendo la decorrenza del diritto e i requisiti documentali e sostanziali necessari per l’accoglimento delle richieste.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il d.p.r. 1124/1965, il d.m. 10 ottobre 1985, la circolare Inail n. 20/1987, il d.lgs. 38/2000, la legge 833/1978, le leggi n. 388/2000 e n. 289/2002, il d.lgs. 81/2008, il d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, nonché la circolare Inail n. 62/2012 e la nota della Direzione centrale prestazioni del 5 dicembre 2012.
Premessa e superamento delle istruzioni del 5 dicembre 2012
In un primo momento, in attesa del parere dell’Avvocatura generale, era stato disposto che i rimborsi farmaceutici fossero considerati per infortuni e malattie professionali denunciati dal 13 novembre 2012. Acquisito il parere, la circolare ribadisce il quadro interpretativo e lo precisa con riguardo alla decorrenza e ai limiti finanziari.
Limite della sostenibilità finanziaria
L’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. 81/2008, pur confermando il diritto alle cure necessarie previste dal d.p.r. 1124/1965, richiama espressamente l’esigenza di evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Da ciò deriva che il rimborso dei farmaci è subordinato alla sostenibilità finanziaria e all’individuazione di una scala di priorità da definire sperimentalmente in base all’andamento della spesa.
Decorrenza del diritto al rimborso
La decorrenza del diritto è confermata al 13 novembre 2012, data di pubblicazione della circolare n. 62/2012. Poiché il primo stanziamento di bilancio per coprire tali oneri è previsto nell’anno 2012, possono essere accolte solo le richieste di rimborso relative a tale anno.
Criteri per l’ammissione delle richieste
Le domande possono essere prese in considerazione anche indipendentemente dalla data dell’infortunio o della denuncia della malattia professionale, per evitare disparità di trattamento. È però necessario che l’assicurato si trovi in stato di inabilità temporanea assoluta al 13 novembre 2012 e che la prescrizione medica del farmaco e lo scontrino fiscale di acquisto ricadano in quel periodo, oppure in un eventuale periodo di ricaduta in temporanea, riferiti all’evento indennizzato.
Requisito della regolarità amministrativa e medica
Resta fermo che infortuni e malattie professionali devono essere riconosciuti regolari sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo medico.
Effetti applicativi delle nuove disposizioni
Le nuove indicazioni annullano e sostituiscono quelle contenute nella nota del 5 dicembre 2012 e si applicano ai casi futuri, alle pratiche in istruttoria e alle fattispecie oggetto di controversie amministrative o giudiziarie, purché non prescritte o non coperte da sentenza passata in giudicato.
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