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Circolare

Circolare Inail n. 54 del 13 novembre 2013

Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della decisione della Banca centrale europea del 7 novembre 2013, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è fissato allo 0,25% dal 13 novembre 2013. Di conseguenza vengono aggiornati i tassi applicabili alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, nonché quelli utilizzati per il calcolo delle sanzioni civili. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 13 novembre 2013 e, per quelle presentate prima, solo se la Sede non ha ancora comunicato il piano oppure lo comunica dal 13 novembre 2013 in poi.

Modifica del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni dei premi e accessori

Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni dei premi e accessori, nonché quelli utilizzati per il calcolo delle sanzioni civili, in conseguenza della decisione della Banca centrale europea del 7 novembre 2013.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si colloca nel solco della disciplina già richiamata in materia di determinazione del tasso di interesse e di applicazione degli interessi sulle rateazioni e dilazioni, richiamando in particolare:

  • decreto legge 402/1981, articolo 13, sul tasso di interesse;
  • circolare INAIL 51/1982 sugli interessi sulle rateazioni e dilazioni;
  • decreto legge 318/1996, articolo 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso;
  • decreto legislativo 213/1998, articolo 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
  • legge 448/1998, articolo 14, sul tasso ufficiale di sconto come base di calcolo;
  • circolari ministeriali 31/2000 e 41/2001 sui criteri applicativi e sull’autorizzazione al pagamento rateale;
  • circolare INAIL 56/2001 sul nuovo sistema sanzionatorio;
  • decreto MEF 26 settembre 2005 e provvedimento BCE del 7 novembre 2013.

Nuovo tasso di riferimento BCE

La Banca centrale europea ha fissato allo 0,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, con decorrenza dal 13 novembre 2013. La circolare prende atto di tale variazione e adegua di conseguenza i tassi applicati dall’Istituto.

Tassi di interesse applicabili

In conseguenza del nuovo tasso BCE, vengono stabiliti:

  • il 6,25% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori;
  • il 5,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

Il primo tasso deriva dal tasso di rifinanziamento principale maggiorato di 6 punti; il secondo dal medesimo tasso maggiorato di 5,5 punti. Per le modalità di applicazione delle sanzioni civili viene richiamata la circolare INAIL 56/2001.

Decorrenza e ambito di applicazione

La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione:

  • presentate a partire dal 13 novembre 2013;
  • presentate prima del 13 novembre 2013, a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
  • presentate prima del 13 novembre 2013, qualora il piano di rateazione o dilazione venga comunicato il 13 novembre 2013 o in data successiva.

La circolare richiama, per questa regola di decorrenza, quanto già previsto dalla circolare 51/1982.

Supporto operativo

Per agevolare le operazioni di calcolo, viene predisposto un prospetto riepilogativo dei tassi precedenti, allegato alla circolare.

Punti principali

Aggiornamento del tasso di riferimento

La Banca centrale europea ha fissato allo 0,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, con decorrenza dal 13 novembre 2013. Tale variazione comporta l’aggiornamento dei tassi interni applicabili a rateazioni, dilazioni e sanzioni civili.

Nuovi tassi applicabili

Per le rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori il tasso è fissato al 6,25%, corrispondente al tasso di riferimento maggiorato di 6 punti. Per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili il tasso è fissato al 5,75%, corrispondente al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Ambito di applicazione temporale

La nuova misura si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dal 13 novembre 2013. Si applica anche alle istanze presentate anteriormente a tale data solo se la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure se il piano venga comunicato il 13 novembre 2013 o successivamente.

Supporto operativo

Per agevolare i calcoli viene richiamata la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi precedenti, allegato alla circolare.

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