Circolare Inail n. 53 del 11 novembre 2013
Rilascio del Documento unico di regolarita contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. D.m. 13 marzo 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche quando il soggetto interessato esibisca una certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi non versati. Vengono richiamati il quadro normativo, i soggetti legittimati a richiedere il DURC, le modalità di comunicazione e verifica delle certificazioni, nonché le istruzioni operative per le strutture territoriali. La circolare chiarisce inoltre l’incidenza di tale DURC su intervento sostitutivo, cessione del credito e anticipazione bancaria, precisando che il documento non è soggetto a silenzio-assenso e ha validità di 120 giorni.
Rilascio del DURC in presenza di certificazione di crediti verso pubbliche amministrazioni
Rilascio del DURC in presenza di certificazione di crediti verso la PA
La circolare n. 53 del 11 novembre 2013 disciplina il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva quando il soggetto interessato esibisca una certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è coordinare la disciplina del DURC con quella sulla certificazione e compensazione dei crediti, chiarendo le modalità operative per gli uffici e gli effetti del documento nei rapporti con pubbliche amministrazioni, banche e intermediari finanziari.
Quadro normativo
La circolare richiama un ampio quadro di fonti, in particolare:
- il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, art. 9, commi 3-bis e 3-ter, e art. 16-bis, comma 10;
- il d.l. 2 marzo 2012, n. 16, art. 12, commi 11-quater e 11-quinquies;
- il d.l. 7 maggio 2012, n. 52, art. 13-bis, comma 5;
- il d.l. 8 aprile 2013, n. 35;
- il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, art. 31;
- il d.m. 13 marzo 2013, adottato dal MEF di concerto con il Ministero del lavoro;
- il d.m. 24 ottobre 2007 sul DURC;
- il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 90, comma 9.
Presupposti per il rilascio del DURC
Il DURC ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012 può essere rilasciato soltanto se il soggetto produce una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni, per un ammontare almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.
Sono considerate utili esclusivamente le certificazioni:
- rilasciate da amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- emesse secondo le modalità previste dai decreti attuativi del MEF;
- registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.
Contenuto del DURC rilasciato in questa ipotesi
Il decreto del 13 marzo 2013 stabilisce che il documento deve indicare espressamente che il rilascio avviene ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del d.l. 52/2012. Nel DURC devono inoltre comparire:
- l’importo del debito contributivo;
- gli estremi della certificazione esibita;
- l’eventuale data di pagamento del credito, se presente nella certificazione.
Il DURC così rilasciato può essere utilizzato per le finalità previste dalla normativa vigente.
Effetti nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
Quando il DURC è richiesto per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni di stati di avanzamento lavori o di prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore. La circolare precisa che tale intervento sostitutivo trova applicazione anche, in quanto compatibile, per erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, purché sia previsto l’acquisizione d’ufficio del DURC.
La circolare richiama inoltre la disciplina specifica per i debiti maturati al 31 dicembre 2012 relativi a somministrazioni, forniture e appalti di enti locali, Regioni, Province autonome, enti del SSN e Amministrazioni dello Stato, per i quali la regolarità contributiva va verificata con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento.
Richiesta del DURC: soggetti legittimati
Il DURC può essere richiesto:
- dal titolare dei crediti certificati, nei rapporti tra soggetti privati;
- da una pubblica amministrazione tenuta ad acquisirlo d’ufficio.
Nel secondo caso, l’interessato deve dichiarare all’amministrazione procedente o alla stazione appaltante di vantare crediti certificati tramite la piattaforma informatica.
La circolare precisa che il DURC sarà comunque rilasciato se l’interessato esibisce la certificazione del credito dopo l’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva.
Regolarizzazione preventiva e scostamento non grave
L’obbligo di invitare l’interessato a regolarizzare la posizione entro un termine non superiore a 15 giorni prima di emettere un certificato di irregolarità è confermato dal d.m. 24 ottobre 2007 e dall’art. 31, comma 8, del d.l. 69/2013.
L’unica eccezione al preventivo invito è rappresentata dalle richieste d’ufficio da parte di una stazione appaltante pubblica o di un’amministrazione procedente per la verifica della veridicità di una dichiarazione sostitutiva, quando non sia applicabile il criterio dello scostamento non grave.
La circolare ricorda che non è grave lo scostamento:
- inferiore o pari al 5% tra somme dovute e versate, per ciascun periodo di paga o di contribuzione;
- oppure inferiore a 100 euro;
restando comunque fermo l’obbligo di versare tale importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.
Comunicazione e verifica delle certificazioni dei crediti
Per consentire il rilascio del DURC, il titolare dei crediti certificati o l’amministrazione procedente deve comunicare agli istituti previdenziali e alle Casse edili i seguenti dati:
- numero della certificazione di credito, composto da 16 numeri;
- amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
- data di rilascio;
- importo del credito certificato;
- eventuale data di pagamento;
- codice temporaneo di accesso alla piattaforma informatica.
In attesa dell’operatività della funzione informatica di verifica, gli interessati devono trasmettere via PEC alla sede competente le certificazioni notificate dall’account "notifiche piattaforma certificazione crediti", già ricevute via PEC con il messaggio PCC – Informativa rilascio certificazione. Le sedi, a loro volta, devono chiedere sempre via PEC conferma dell’esistenza e validità della certificazione all’amministrazione che l’ha rilasciata.
Istruzioni operative per gli uffici
Poiché il rilascio del DURC presuppone che l’importo dei crediti certificati sia almeno pari alla somma dei debiti contributivi verso Inail, Inps e Casse edili, ciascuna struttura territoriale coinvolta deve acquisire via PEC dagli altri enti l’importo dei debiti insoluti, per verificare la capienza rispetto ai crediti certificati.
Se il requisito è soddisfatto, nel campo note del DURC deve essere inserita una dicitura standard che riporti:
- il riferimento normativo al comma 5 dell’art. 13-bis del d.l. 52/2012;
- l’importo del debito Inail alla data indicata;
- il numero e la data della certificazione;
- l’amministrazione rilasciante;
- l’importo dei crediti certificati;
- l’eventuale data di pagamento.
La circolare segnala che la versione 4.0.1.29 del 1° ottobre 2013 ha ampliato il campo note fino a 400 caratteri.
Validità del DURC e gestione operativa
La circolare raccomanda la massima cura nella gestione di questi DURC, evidenziando che non si applica il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno. Viene inoltre ricordato che, secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro, tali certificati hanno validità di 120 giorni dal rilascio.
Eventuali casi particolari devono essere segnalati alla Direzione centrale rischi tramite le Direzioni regionali, che devono fornire supporto alle sedi, soprattutto nella prima applicazione della disciplina e nel monitoraggio dei DURC emessi ai sensi della norma richiamata.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le principali fonti che disciplinano la certificazione dei crediti verso la PA, il DURC e l’intervento sostitutivo, tra cui i decreti-legge nn. 185/2008, 52/2012, 35/2013 e 69/2013, il d.m. 13 marzo 2013, il d.m. 24 ottobre 2007 sul DURC, il d.lgs. n. 163/2006, il d.P.R. n. 207/2010 e il d.lgs. n. 81/2008.
Presupposto per il rilascio del DURC
Il DURC può essere rilasciato solo in presenza di una certificazione dei crediti che attesti crediti certi, liquidi ed esigibili, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati dal medesimo soggetto. Sono considerate valide soltanto le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni indicate dalla legge e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.
Contenuto del DURC e utilizzo
Nel DURC devono essere indicati che il rilascio avviene ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. 52/2012, l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita. Il documento può essere usato per le finalità previste dalle norme vigenti; nei pagamenti di stati di avanzamento lavori o prestazioni di servizi e forniture da parte di pubbliche amministrazioni opera l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva.
Effetti su cessione del credito e anticipazione bancaria
Il credito certificato può essere ceduto o anticipato presso banche o intermediari finanziari solo se il debito contributivo indicato nel DURC è stato estinto e ciò risulta da un DURC aggiornato. Se la regolarità non è stata ripristinata, la cessione o l’anticipazione sono possibili solo con contestuale delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario per il pagamento del debito contributivo, anche parziale se l’importo riconosciuto è inferiore al debito.
Soggetti richiedenti e obbligo di regolarizzazione
La richiesta può provenire dal titolare dei crediti certificati nei rapporti tra privati oppure da una pubblica amministrazione che debba acquisire d’ufficio il DURC. In tale secondo caso l’interessato deve dichiarare di vantare crediti certificati tramite la piattaforma. Prima del rilascio di un DURC irregolare, gli enti devono invitare l’interessato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, salvo l’eccezione delle verifiche d’ufficio sulla veridicità di dichiarazioni sostitutive quando non sia applicabile lo scostamento non grave.
Scostamento non grave
La circolare ricorda che non è grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra somme dovute e versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione, oppure inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di versare tale importo entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
Comunicazione e verifica delle certificazioni
Il soggetto titolare dei crediti o l’amministrazione procedente deve comunicare agli istituti e alle Casse edili il numero della certificazione, l’amministrazione rilasciante, la data, l’importo, l’eventuale data di pagamento e il codice temporaneo di accesso alla piattaforma. In attesa della funzione informatica dedicata, le certificazioni devono essere trasmesse via PEC alla sede competente, che chiede conferma dell’esistenza e validità della certificazione all’amministrazione rilasciante.
Istruzioni operative per le strutture territoriali
Le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili devono acquisire via PEC dalle altre due l’importo dei debiti insoluti per verificare che la somma sia almeno pari ai crediti certificati. Se il requisito sussiste, nel campo note del DURC deve essere inserita una dicitura standard con i riferimenti del debito, della certificazione e dell’importo dei crediti. La circolare raccomanda particolare attenzione nella gestione dei DURC di questo tipo, precisa che non opera il silenzio-assenso e ricorda che la validità del certificato è di 120 giorni dal rilascio.
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