L.R. Basilicata 35/2009
Modifica articolo – 2 L.R. n. 11 del 26 maggio 2004 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 42 del 10 novembre 1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina lucana dei lavori forestali, prevedendo l’esecuzione in economia tramite amministrazione diretta con personale già avviato negli anni precedenti o formato dalla Regione, con avviso annuale entro il 15 ottobre e domanda entro il 15 novembre. Le graduatorie hanno validità annuale. Sono ammessi anche affidamenti alle imprese forestali iscritte nell’elenco regionale. Entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disciplina dell’esecuzione e della riassunzione dei lavoratori forestali in Basilicata
Disciplina dei lavori forestali e riassunzione degli addetti
La legge regionale della Basilicata interviene sulla disciplina dei lavori nei settori di intervento forestale, idraulico-forestale, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale. Il provvedimento aggiorna le regole per l’impiego della manodopera e per la formazione delle graduatorie annuali di riassunzione degli addetti del settore.
Modalità di esecuzione dei lavori
L’esecuzione dei lavori relativi ai settori indicati dalla normativa previgente è svolta, di norma, in economia tramite amministrazione diretta. Possono essere impiegati:
- lavoratori che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico-forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale;
- lavoratori avviati all’attività degli Enti delegati in esecuzione dei Programmi annuali di forestazione nell’anno precedente a quello di svolgimento della prestazione;
- lavoratori che abbiano superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi della disciplina richiamata.
Rimangono ferme le tutele previste dalla legge in favore dei lavoratori.
Procedura annuale di riassunzione
La norma introduce una scansione temporale precisa per la riassunzione degli addetti al settore forestale:
- entro il 15 ottobre di ogni anno gli Enti delegati pubblicano un avviso per la riassunzione nell’anno successivo;
- i lavoratori interessati presentano istanza di riassunzione entro il 15 novembre di ogni anno;
- nei 30 giorni successivi gli Enti delegati formano le graduatorie.
Le graduatorie devono essere redatte nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e devono indicare le qualifiche possedute dai lavoratori.
Validità delle graduatorie e scorrimento
Le graduatorie hanno validità annuale e possono essere oggetto di scorrimento. La disciplina, quindi, è costruita su un meccanismo ricorrente di selezione e richiamo del personale per ciascun anno di attività.
Affidamento a imprese forestali
Oltre all’amministrazione diretta, i lavori, le opere e i servizi in ambito forestale possono essere affidati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, alle imprese del settore forestale iscritte nell’Elenco regionale.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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