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Legge

L.R. Basilicata 38/2009

Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 38/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 13 novembre 2009, n. 38 disciplina la professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada, con requisiti di abilitazione, iscrizione in elenco, formazione, aggiornamento, tariffe e sanzioni. È però stata abrogata dall’art. 83 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, quindi oggi non è applicabile.

Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada in Basilicata

Disciplina della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada

La legge regionale della Basilicata n. 38 del 2009 riconosceva e regolava l’ordinamento della professione di maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada, con l’obiettivo di garantire un servizio adeguato e di valorizzare il territorio sotto il profilo turistico, naturalistico, storico e culturale. L’atto è però stato abrogato pochi mesi dopo, dall’art. 83 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, e non ha oggi utilità applicativa.

Ambito della professione e attività comprese

La figura professionale comprendeva chi, anche non in via esclusiva o continuativa, svolgeva attività di accompagnamento, istruzione e organizzazione nel ciclismo fuoristrada e in mountain bike. In particolare erano ricomprese:

  • l’accompagnamento di singoli o gruppi in itinerari, gite ed escursioni, con assistenza tecnica e meccanica e informazioni turistiche sui luoghi attraversati;
  • l’istruzione dei clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada;
  • la tracciatura dei percorsi e la cura di segnaletica, vie e manutenzione;
  • attività promozionali per lo sport ciclistico giovanile, anche in collaborazione con le scuole;
  • l’organizzazione di eventi sportivi, competitivi o promozionali, con Regione e Federazione Ciclistica Italiana.

Regole sulla pratica della mountain bike e gestione dei percorsi

La percorrenza di sentieri e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali avveniva a rischio e pericolo degli utenti. La gestione di comprensori di percorsi di mountain bike poteva essere affidata a enti locali, associazioni, ditte o persone fisiche. La Giunta regionale doveva inoltre stabilire, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, criteri e principi per individuare percorsi e zone destinati alla pratica, vietata comunque sui terreni in coltura. I percorsi già realizzati alla data di approvazione della legge risultavano autorizzati.

Abilitazione professionale, corsi e formazione

L’esercizio della professione era subordinato al possesso dell’abilitazione e all’iscrizione nel relativo elenco professionale regionale. L’abilitazione si conseguiva tramite corso di formazione, esame scritto e orale e prova pratica. Il Dipartimento competente approvava piano formativo, modalità di svolgimento e requisiti di accesso, sentiti gli organismi della Federazione Ciclistica Italiana indicati dalla legge.

Figura specializzata per l’accompagnamento di persone diversamente abili

Era prevista una particolare abilitazione/figura di maestro di mountain bike destinata all’accompagnamento di persone diversamente abili nelle escursioni. La preparazione degli istruttori doveva essere integrata da stage in centri medici di riabilitazione e recupero motorio e da elementi di psicologia sportiva.

Elenco professionale regionale e riconoscimento dei titoli esterni

L’esercizio della professione era subordinato all’iscrizione in un elenco professionale regionale tenuto, sotto vigilanza regionale, dal Collegio regionale dei maestri della Federazione Ciclistica Italiana. Nell’elenco erano riportati i dati anagrafici, i provvedimenti adottati e le eventuali variazioni comunicate dall’interessato. Era prevista anche la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per l’iscrizione occorreva apposita istanza al Collegio, sulla base dei requisiti fissati dalla Giunta regionale. I titoli professionali conseguiti in altre Regioni, province autonome o Stati membri UE potevano essere riconosciuti previa verifica di equivalenza da parte del Dipartimento competente, sentiti FCI e Collegio, con eventuali misure di compensazione.

Aggiornamento professionale, sospensione e cancellazione

La frequenza di corsi di aggiornamento era obbligatoria. L’attività di aggiornamento poteva essere svolta tramite corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate, previa autorizzazione del Dipartimento su richiesta del Collegio.

L’inadempimento dell’obbligo di aggiornamento comportava la sospensione dell’iscrizione nell’elenco, disposta dal Collegio. La cancellazione avveniva nei casi di:

  • perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
  • cessazione dell’attività, previa comunicazione dell’interessato;
  • condanne comportanti interdizione dalla professione.

Tesserino di riconoscimento e distintivo

All’atto dell’iscrizione veniva rilasciato un tesserino di riconoscimento con i dati iscritti e le eventuali specializzazioni tecniche e linguistiche. Il tesserino era soggetto a vidimazione triennale, da richiedere prima della scadenza per attestare il mantenimento dei requisiti. Era previsto anche un distintivo di maestro regionale ai fini del riconoscimento della professione di mountain bike.

Tariffe e agevolazioni

Le tariffe per le prestazioni erano determinate dai singoli operatori entro minimi e massimi stabiliti dal Collegio regionale e comunicati alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno. I nuovi minimi e massimi entravano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo; in caso di mancata comunicazione, le tariffe vigenti si prorogavano per l’anno successivo.

I maestri regolarmente iscritti erano ammessi gratuitamente, durante l’esercizio dell’attività professionale, nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà regionale.

Vigilanza e sanzioni

I Comuni erano competenti per vigilanza e controllo. Erano previste sanzioni amministrative per:

  • esercizio dell’attività senza abilitazione e senza iscrizione: da 200 a 600 euro;
  • mancato uso della divisa o assenza del tesserino: da 50 a 150 euro;
  • applicazione di tariffe fuori dai minimi e massimi: da 100 a 300 euro.

In caso di reiterazione, gli importi erano raddoppiati. Le sanzioni erano irrogate dai sindaci e introitate dal Comune competente. Si applicava la disciplina generale della legge n. 689 del 1981 e del d.lgs. n. 507 del 1999. La Giunta regionale doveva stabilire le modalità di versamento.

Regime transitorio

In attesa della costituzione del Collegio regionale dei maestri, si faceva riferimento alla Federazione Ciclistica Italiana e al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell’elenco speciale della Regione Basilicata.

Obsolescenza normativa

L’atto è da considerarsi obsoleto e non utilizzabile in pratica, poiché espressamente abrogato dall’art. 83 della L.R. Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, a pochi mesi dalla sua entrata in vigore.

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