L.R. Basilicata 39/2009
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Basilicata organizza competenze, pianificazione, interventi e monitoraggio per la difesa e valorizzazione della costa jonica e tirrenica. Istituisce il Piano regionale delle coste, l’Osservatorio Regionale della Costa e il sistema informativo SIT Costa, con ruoli per Regione e Comuni. Prevede finanziamento con fondi pubblici e, per il 2009, uno stanziamento di 100.000 euro.
Disciplina delle funzioni regionali in materia di difesa della costa in Basilicata
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa
La legge regionale della Basilicata definisce l’assetto delle competenze, degli strumenti di pianificazione e degli organismi tecnici per la tutela, la valorizzazione e l’uso razionale della zona costiera regionale. La disciplina riguarda i litorali jonico e tirrenico e si fonda su un approccio di gestione integrata delle zone costiere.
Competenze della Regione
La Regione esercita le principali funzioni amministrative in materia di difesa della costa, tra cui:
- adozione e aggiornamento del Piano regionale delle aree costiere;
- gestione del Sistema Informativo Regionale della Costa (SIT.costa);
- definizione di direttive e modalità operative per opere di difesa, ripascimento, tutela e valorizzazione delle aree costiere;
- progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa;
- approvazione dei progetti relativi a tali opere;
- autorizzazione degli interventi di ripascimento e di immersione di materiali di escavo in strutture di contenimento in ambito costiero;
- autorizzazione della posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale;
- formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di competenza statale;
- esercizio delle ulteriori funzioni che richiedono un livello unitario regionale.
L’azione regionale deve essere coerente con i principi della gestione integrata delle zone costiere richiamati dalla normativa europea.
Funzioni dei Comuni
I Comuni esercitano funzioni di vigilanza e intervento sul territorio costiero. In particolare:
- vigilano sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricettive;
- progettano, realizzano e manutengono le opere di difesa della costa previste dalla legge, con concorso finanziario regionale se incaricati dall’ufficio competente;
- progettano, realizzano e manutengono opere di salvaguardia di habitat e specie delle aree costiere, alle medesime condizioni;
- trasmettono periodicamente alla Regione i dati necessari all’aggiornamento del SIT costa.
Ambito territoriale e criteri generali
Gli interventi riguardano i litorali regionali jonico e tirrenico. Le attività conoscitive, di monitoraggio e di programmazione devono riferirsi ai sistemi fisici costieri considerati nella loro interezza. La Regione assicura il raccordo funzionale tra i soggetti che operano a livello regionale e locale.
Piano regionale delle coste
Il Piano regionale delle coste è lo strumento normativo, tecnico-operativo e finanziario per programmare gli interventi di tutela e valorizzazione della costa. Esso:
- individua gli usi prevalenti e la dimensione delle attività economiche sulle aree costiere;
- verifica lo stato del litorale, con riferimento a erosione e arretramento della linea di costa;
- definisce, previa VAS, un programma di interventi a medio e lungo termine con relativa stima dei costi;
- stabilisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee.
Il Piano è orientato alla difesa dall’erosione, al ripascimento degli arenili, all’armonizzazione tra uso pubblico del demanio marittimo e sviluppo turistico-ricreativo, alla salvaguardia di insediamenti e infrastrutture e alla riqualificazione ambientale delle coste emerse e sommerse. Il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime costituisce parte integrante del Piano regionale delle coste.
Disciplina degli interventi e fase transitoria
Gli interventi previsti dal Piano devono essere conformi ai vigenti Piani di bacino e sono eseguiti dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità. Le opere di difesa sono finalizzate alla protezione di abitati e infrastrutture, al contenimento dell’erosione, alla rinaturalizzazione della fascia costiera e alla tutela della duna litoranea.
In attesa del Piano regionale delle coste, la Regione, la struttura competente in materia di ambiente ed energia, la struttura competente in materia di infrastrutture e mobilità e l’Autorità di Bacino distrettuale individuano d’intesa gli interventi urgenti per la difesa o messa in sicurezza delle aree costiere a tutela della pubblica incolumità e dei sistemi insediativi, infrastrutturali e ambientali.
Formazione, approvazione e aggiornamento del Piano
Il Piano regionale delle coste è redatto dalla struttura regionale competente in materia di ambiente ed energia con il supporto dell’Osservatorio Regionale della Costa. Può essere attuato mediante Piani stralcio relativi alla costa jonica e tirrenica. La formazione avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale richiamata, con confronto attraverso conferenze programmatiche con istituzioni e parti sociali.
Il Piano è soggetto a valutazione ambientale strategica. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve adottare il progetto di Piano, mentre l’approvazione spetta al Consiglio regionale. Il Piano è aggiornato con le stesse procedure in presenza di nuove condizioni conoscitive o degli effetti degli interventi realizzati.
Osservatorio Regionale della Costa
L’Osservatorio Regionale della Costa è l’organismo tecnico collegiale istituito per garantire in modo omogeneo le attività conoscitive e le funzioni tecnico-operative necessarie alla gestione integrata della costa. Svolge funzioni di:
- aggiornamento del quadro conoscitivo su caratteristiche fisico-ambientali, insediative, infrastrutturali, uso del suolo, attività economiche, pressioni ambientali e rischi naturali o antropici;
- sperimentazione, ricerca e studio dei processi di erosione;
- gestione del SIT Costa;
- predisposizione di linee guida, metodologie e proposte progettuali per difesa, tutela e valorizzazione;
- organizzazione dei sistemi di monitoraggio della linea di riva, del trasporto solido, delle condizioni meteomarine e dei fondali;
- valutazione degli effetti di piani, programmi e progetti sulla costa;
- predisposizione di relazioni tecniche e documenti di programmazione;
- assistenza tecnica ai soggetti interessati;
- coordinamento delle iniziative regionali in materia di zone costiere;
- promozione della concertazione tra enti, comunità locali e settori produttivi;
- formazione, informazione e sensibilizzazione.
L’Osservatorio è collocato presso la struttura regionale competente in materia di ambiente ed energia e si avvale del supporto della struttura competente in materia di infrastrutture e mobilità e dell’Autorità di bacino distrettuale.
Composizione e funzionamento dell’Osservatorio
L’Osservatorio è composto da:
- Assessore all’Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, che lo presiede;
- Assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;
- dirigente generale della struttura competente in materia di ambiente ed energia, o suo delegato;
- dirigente generale della struttura competente in materia di infrastrutture e mobilità, o suo delegato;
- Segretario generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata, o suo delegato.
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere elaborato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio, poi approvato dalla Giunta regionale. Per le attività istituzionali l’Osservatorio si avvale del personale della Regione e dell’Autorità di Bacino. Il funzionamento non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.
Sistema Informativo Regionale della Costa
Il SIT Costa è lo strumento unitario informatizzato per la raccolta, organizzazione, elaborazione e gestione dei dati relativi alle finalità della legge. L’Osservatorio ne cura l’organizzazione e la gestione in raccordo con il sistema informativo regionale e con i servizi tecnici nazionali.
Il sistema acquisisce dati da monitoraggi, studi e altre fonti conoscitive, anche preesistenti, presso strutture regionali, enti locali, agenzie e istituzioni scientifiche. Province, Comuni e altri enti o agenzie che raccolgono dati sui sistemi costieri devono trasmettere le informazioni necessarie all’implementazione del SIT.
Aspetti finanziari
Le attività dell’Osservatorio sono finanziate con fondi comunitari, nazionali e regionali. La spesa per gli interventi previsti dal Piano è determinata annualmente con le leggi finanziarie regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e può essere coperta con le medesime fonti di finanziamento.
Per l’anno 2009 gli oneri dell’attuazione della legge sono quantificati in 100.000 euro, a valere sul PO FESR 2007-2013, Asse VII Energia e Sviluppo Sostenibile, L.I. VII 4.2 AB, U.P.B. 1113.07. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono stabiliti dalle rispettive leggi finanziarie.
Aggiornamenti normativi
Il testo coordinato recepisce modifiche della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59, che ha aggiornato alcune denominazioni delle strutture regionali competenti e ha riformulato la disciplina delle funzioni comunali e dell’Osservatorio, senza alterarne l’impianto generale.
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