L.R. Basilicata 40/2009
Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Basilicata, riconoscimento, requisiti, registro regionale, osservatorio, rapporti con enti pubblici, contributi e convenzioni per le associazioni di promozione sociale, in attuazione della legge statale n. 383/2000. Prevede anche agevolazioni locali e norme finanziarie dal 2010. Coordinata con L.R. 4 agosto 2011, n. 17.
Disciplina delle associazioni di promozione sociale in Basilicata
Disciplina delle associazioni di promozione sociale in Basilicata
La legge regionale Basilicata n. 40 del 2009, coordinata con la L.R. 4 agosto 2011, n. 17, attua la disciplina statale sulle associazioni di promozione sociale e ne regola riconoscimento, iscrizione, sostegni e rapporti con i soggetti pubblici sul territorio regionale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce il ruolo delle associazioni di promozione sociale come strumenti di solidarietà, partecipazione e promozione culturale, salvaguardandone autonomia e pluralismo. Favorisce inoltre le iniziative degli enti locali volte a valorizzare tali associazioni operanti in Basilicata.
Soggetti qualificabili come associazioni di promozione sociale
Sono considerate APS le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti e le federazioni costituiti per svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza fine di lucro, nonché le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale. Non rientrano nella categoria:
- partiti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni dei datori di lavoro;
- associazioni professionali e di categoria;
- associazioni che perseguono esclusivamente interessi economici degli associati;
- circoli privati o organismi con limitazioni economiche, discriminazioni nell’ammissione, trasferibilità della quota associativa o partecipazione sociale collegata a azioni o quote patrimoniali.
Atto costitutivo e statuto
Le APS si costituiscono con atto scritto, che indica tra l’altro la sede legale, e devono dotarsi di uno statuto idoneo a garantire autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale. Lo statuto deve prevedere denominazione, oggetto sociale, rappresentanza legale, assenza di fini di lucro, divieto di distribuzione anche indiretta dei proventi, reinvestimento degli avanzi di gestione nelle attività istituzionali, ordinamento interno democratico e paritario, elettività delle cariche, rendicontazione economico-finanziaria e devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di scioglimento.
Risorse economiche e attività finanziabili
Le associazioni possono finanziare le proprie attività con quote e contributi degli associati, eredità e donazioni, erogazioni liberali, contributi di organismi internazionali, UE, Stato, enti locali e altri enti pubblici, entrate da servizi convenzionati o iniziative promozionali, proventi da cessione di beni e servizi anche tramite attività commerciali, artigianali o agricole ausiliarie, nonché altre entrate compatibili con le finalità sociali.
Registro regionale delle APS
È istituito presso il competente Dipartimento regionale il registro regionale delle APS. Possono iscriversi le associazioni costituite secondo la legge, operanti da almeno un anno, e le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale operanti da almeno un anno. Il registro è articolato in due sezioni:
- una per le associazioni a rilevanza regionale;
- una per le associazioni prive di rilevanza regionale. Hanno rilevanza regionale le associazioni che operano in entrambe le province lucane e i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni nazionali, con almeno una sede operativa in Basilicata e già iscritte nel registro nazionale. La Giunta regionale doveva determinare entro 90 giorni dall’entrata in vigore le procedure di iscrizione, cancellazione e revisione periodica. Il registro è pubblicato ogni anno entro il 31 dicembre sul BUR e sul sito istituzionale.
Atti soggetti a iscrizione nel registro
Nel registro devono risultare atto costitutivo, statuto e sede dell’associazione. Devono inoltre essere iscritti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento.
Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale
È istituito presso il medesimo Dipartimento regionale l’Osservatorio regionale delle APS, con funzioni di rappresentanza e consultazione delle associazioni iscritte. Svolge compiti di analisi dei bisogni territoriali, proposta sulla programmazione regionale, espressione di pareri sugli atti regionali di interesse entro 20 giorni dalla richiesta, redazione di un rapporto triennale sul fenomeno associativo, promozione di studi e ricerche, diffusione di esperienze e dati, e monitoraggio delle misure di sostegno previste dalla normativa di settore.
Composizione e funzionamento dell’Osservatorio
L’Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura per la legislatura in cui è nominato e comunque fino all’insediamento del successivo organo. È composto da:
- Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- tre esperti designati dalla Giunta regionale;
- tre membri designati dalle associazioni iscritte nel registro regionale. La segreteria è assicurata da personale regionale. Nella prima riunione l’Osservatorio adotta un regolamento interno. È prevista collaborazione con l’Osservatorio regionale per il Volontariato su materie di interesse comune, anche tramite sedute congiunte.
Prestazioni degli associati e lavoro
Per i fini istituzionali, le APS si avvalgono prevalentemente dell’attività volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi, anche tra gli associati. I lavoratori associati impegnati nelle attività istituzionali, anche convenzionate, hanno diritto a forme di flessibilità dell’orario e delle turnazioni previste da contratti e accordi collettivi, nei limiti dell’organizzazione aziendale.
Rapporti con Regione, enti locali e altri enti pubblici
Regione, enti locali e altri enti pubblici devono favorire lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale nel rispetto della sua autonomia. Possono inoltre:
- mettere a disposizione gratuitamente spazi e attrezzature per manifestazioni e iniziative temporanee;
- concedere in comodato, uso o a titolo gratuito beni mobili e immobili non destinati a fini istituzionali;
- stipulare convenzioni con le APS ai sensi della legge.
Contributi finanziari regionali
La Regione può assegnare contributi alle APS iscritte nel registro per progetti di interesse e diffusione regionale finalizzati a:
- diffusione e valorizzazione dei principi dell’associazionismo;
- coordinamento tra livelli associativi e raccordo interassociativo;
- formazione e aggiornamento degli aderenti;
- potenziamento e qualificazione dei servizi. La Giunta regionale stabilisce annualmente priorità, modalità e criteri di erogazione, previo parere della Commissione consiliare competente.
Convenzioni con la pubblica amministrazione
Regione, enti locali e altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con APS iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale per attività previste dallo statuto verso terzi. Gli enti devono dare adeguata pubblicità alla volontà di convenzionarsi e valutano i progetti sulla base di affidabilità tecnico-organizzativa, competenza, esperienza, radicamento territoriale, qualità e adeguatezza del progetto. Le convenzioni devono prevedere continuità delle attività, verifica delle prestazioni, controllo della qualità e rimborso delle spese concordate, effettivamente sostenute e documentate. La copertura assicurativa contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi è elemento essenziale della convenzione ed è a carico dell’ente stipulante.
Formazione, agevolazioni tributarie e altri interventi
La Regione promuove formazione, aggiornamento e qualificazione di operatori e associati nel quadro della normativa sulla formazione professionale e l’educazione degli adulti. Gli enti locali, se non in dissesto, possono deliberare riduzioni o esenzioni dei tributi di propria competenza a favore delle APS iscritte nei registri previsti dalla legge.
Norma finanziaria e coordinamento con la disciplina statale
Gli oneri per l’Amministrazione regionale decorrono dal 2010 e sono coperti mediante trasferimenti statali previsti dalla legge n. 383 del 2000 e con fondi regionali stanziati annualmente con la legge di bilancio. Per quanto non previsto dalla legge regionale si applica la legge statale n. 383 del 2000.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale ed è coordinata con la L.R. 4 agosto 2011, n. 17. La disciplina ha carattere strutturale per il territorio della Basilicata e resta rilevante per la regolazione del registro, delle convenzioni e dei contributi alle APS iscritte.
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