L.R. Basilicata 37/2009
Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata disciplina il riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore, definendone compiti, competenze, ambiti operativi e formazione. Prevede corsi regionali, eventuali crediti per titoli/servizi pregressi e contenuti didattici in allegato. La legge è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 2010, quindi non è più utilizzabile.
Riconoscimento e formazione della figura professionale di autista soccorritore in Basilicata
Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore
La legge della Regione Basilicata definisce la figura dell’autista soccorritore come operatore tecnico formato specificamente per la guida e il supporto nei servizi di soccorso sanitario. Il provvedimento descrive il profilo professionale, le competenze, gli ambiti operativi e l’impianto formativo necessario per il rilascio dell’attestato di qualifica.
Profilo professionale e funzioni
L’autista soccorritore è qualificato come operatore tecnico che, dopo specifica formazione, svolge attività connesse alla conduzione e alla gestione del mezzo di soccorso e alla collaborazione nell’emergenza sanitaria. Le funzioni indicate comprendono:
- guida in sicurezza dei mezzi di soccorso sanitario;
- manutenzione dell’efficienza e della sicurezza del veicolo;
- conoscenza dei presidi sanitari a bordo;
- utilizzo delle comunicazioni radio;
- collaborazione nelle varie fasi dell’intervento di emergenza, con attenzione alla messa in sicurezza del luogo dell’evento;
- applicazione delle norme di sicurezza e del codice della strada.
Ambiti operativi e contesti di intervento
L’attività si svolge sul territorio regionale presso aziende sanitarie e ospedaliere, enti pubblici e privati, nonché associazioni di volontariato che gestiscono veicoli di soccorso e trasporto sanitario, anche fuori dalle situazioni di emergenza. In caso di maxiemergenza, l’autista soccorritore concorre all’ottimizzazione dei mezzi disponibili, all’evacuazione dei feriti, al trasporto secondario e al cosiddetto taxi sanitario per i codici a bassa gravità. Deve inoltre conoscere e applicare le norme di sicurezza in ambiente ostile e nei rendez-vous con elicotteri sanitari e non.
Rapporti funzionali e collaborazione con altri operatori
La disciplina sottolinea che l’autista soccorritore opera in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari coinvolti nel soccorso. Collabora anche alla sicurezza sulla scena con Vigili del fuoco e forze dell’ordine.
Attività e competenze operative
Le attività del profilo sono orientate alla logistica dell’intervento di emergenza e devono essere svolte secondo i piani e le direttive della Centrale operativa 118 competente o dell’autorità che coordina l’intervento. Tra le principali attività previste rientrano:
- conduzione del mezzo di soccorso con guida sicura in relazione a traffico, meteo e stato della strada;
- adattamento della guida alle condizioni del paziente, su indicazione sanitaria;
- comunicazione con la centrale operativa tramite la strumentazione di bordo;
- manutenzione ordinaria dei veicoli e delle apparecchiature affidate;
- supporto alla valutazione della scena, alla messa in sicurezza, al posizionamento del paziente e al caricamento;
- collaborazione nelle manovre di soccorso di base, nella liberazione delle vie aeree, nel mantenimento delle funzioni vitali e nella defibrillazione con DAE;
- immobilizzazione, compressione, bendaggio, trasporto e compilazione della scheda di soccorso per le parti di competenza;
- in assenza di personale sanitario, svolgimento anche delle funzioni di capo equipaggio;
- controllo di mezzo, materiali e apparecchiature, verifica qualità del servizio, ripristino del mezzo e dei presidi a fine intervento;
- partecipazione ai tirocini e contributo alla definizione dei bisogni formativi.
Formazione e organizzazione dei corsi
La formazione dell’autista soccorritore è attribuita alla competenza della Regione. Un regolamento della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, deve disciplinare sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale:
- organizzazione e regolamentazione dei corsi;
- requisiti di accesso;
- organizzazione didattica;
- materie di insegnamento;
- tirocinio necessario per ottenere l’attestato di qualifica. La legge richiama inoltre l’allegato C quale base già parzialmente definita per l’impostazione dei corsi.
Tecnico di elisoccorso e spese formative
La Giunta regionale, d’intesa con la Commissione consiliare competente e in base al fabbisogno del Servizio sanitario regionale, può stabilire di coprire le spese per i corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di Tecnico di Elisoccorso (T.E.) attivati dal CNSAS del CAI per i tecnici del Servizio sanitario regionale Basilicata.
Titoli pregressi e crediti formativi
Il riconoscimento del credito formativo per titoli e servizi pregressi, ai fini dell’acquisizione dell’attestato di qualifica di autista soccorritore, è demandato al regolamento regionale previsto per la formazione.
Contenuti formativi
L’allegato C individua le principali aree didattiche del percorso formativo:
- area socio-culturale, istituzionale e legislativa: organizzazione dei servizi di soccorso, etica professionale, SSN e legislazione sanitaria;
- area igienico-sanitaria: anatomia e fisiologia, patologia generale, igiene e prevenzione, traumatologia e tossicologia;
- area tecnico-operativa: codice della strada, topografia e cartografia stradale, supporto vitale di base, defibrillazione, primo soccorso, tecniche di guida e posizionamento dei mezzi, radiocomunicazione, prevenzione antinfortunistica e tecnologie sanitarie per il soccorso. È previsto anche un modulo facoltativo collegato a esigenze territoriali particolari, come soccorso in aree montane o costiere, per l’approfondimento di competenze specifiche in relazione a determinati ambienti operativi.
Stato di efficacia dell’atto
La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 2010. Per questo motivo, pur essendo un testo di disciplina della figura professionale, risulta oggi privo di utilità applicativa pratica ed è da considerarsi obsoleto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 nov 2009L.R. Basilicata 40/2009
- Legge · 13 nov 2009L.R. Basilicata 39/2009
- Legge · 13 nov 2009L.R. Basilicata 38/2009
- Legge · 13 nov 2009L.R. Basilicata 36/2009
- Legge · 13 nov 2009L.R. Basilicata 35/2009
- Legge · 13 nov 2009L.R. Basilicata 34/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →