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Legge

L.R. Basilicata 37/2009

Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore

Normativa regionaleL.R. Basilicata 37/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina il riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore, definendone compiti, competenze, ambiti operativi e formazione. Prevede corsi regionali, eventuali crediti per titoli/servizi pregressi e contenuti didattici in allegato. La legge è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nel 2010, quindi non è più utilizzabile.

Riconoscimento e formazione della figura professionale di autista soccorritore in Basilicata

Riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore

La legge della Regione Basilicata definisce la figura dell’autista soccorritore come operatore tecnico formato specificamente per la guida e il supporto nei servizi di soccorso sanitario. Il provvedimento descrive il profilo professionale, le competenze, gli ambiti operativi e l’impianto formativo necessario per il rilascio dell’attestato di qualifica.

Profilo professionale e funzioni

L’autista soccorritore è qualificato come operatore tecnico che, dopo specifica formazione, svolge attività connesse alla conduzione e alla gestione del mezzo di soccorso e alla collaborazione nell’emergenza sanitaria. Le funzioni indicate comprendono:

  • guida in sicurezza dei mezzi di soccorso sanitario;
  • manutenzione dell’efficienza e della sicurezza del veicolo;
  • conoscenza dei presidi sanitari a bordo;
  • utilizzo delle comunicazioni radio;
  • collaborazione nelle varie fasi dell’intervento di emergenza, con attenzione alla messa in sicurezza del luogo dell’evento;
  • applicazione delle norme di sicurezza e del codice della strada.

Ambiti operativi e contesti di intervento

L’attività si svolge sul territorio regionale presso aziende sanitarie e ospedaliere, enti pubblici e privati, nonché associazioni di volontariato che gestiscono veicoli di soccorso e trasporto sanitario, anche fuori dalle situazioni di emergenza. In caso di maxiemergenza, l’autista soccorritore concorre all’ottimizzazione dei mezzi disponibili, all’evacuazione dei feriti, al trasporto secondario e al cosiddetto taxi sanitario per i codici a bassa gravità. Deve inoltre conoscere e applicare le norme di sicurezza in ambiente ostile e nei rendez-vous con elicotteri sanitari e non.

Rapporti funzionali e collaborazione con altri operatori

La disciplina sottolinea che l’autista soccorritore opera in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari coinvolti nel soccorso. Collabora anche alla sicurezza sulla scena con Vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Attività e competenze operative

Le attività del profilo sono orientate alla logistica dell’intervento di emergenza e devono essere svolte secondo i piani e le direttive della Centrale operativa 118 competente o dell’autorità che coordina l’intervento. Tra le principali attività previste rientrano:

  • conduzione del mezzo di soccorso con guida sicura in relazione a traffico, meteo e stato della strada;
  • adattamento della guida alle condizioni del paziente, su indicazione sanitaria;
  • comunicazione con la centrale operativa tramite la strumentazione di bordo;
  • manutenzione ordinaria dei veicoli e delle apparecchiature affidate;
  • supporto alla valutazione della scena, alla messa in sicurezza, al posizionamento del paziente e al caricamento;
  • collaborazione nelle manovre di soccorso di base, nella liberazione delle vie aeree, nel mantenimento delle funzioni vitali e nella defibrillazione con DAE;
  • immobilizzazione, compressione, bendaggio, trasporto e compilazione della scheda di soccorso per le parti di competenza;
  • in assenza di personale sanitario, svolgimento anche delle funzioni di capo equipaggio;
  • controllo di mezzo, materiali e apparecchiature, verifica qualità del servizio, ripristino del mezzo e dei presidi a fine intervento;
  • partecipazione ai tirocini e contributo alla definizione dei bisogni formativi.

Formazione e organizzazione dei corsi

La formazione dell’autista soccorritore è attribuita alla competenza della Regione. Un regolamento della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, deve disciplinare sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale:

  • organizzazione e regolamentazione dei corsi;
  • requisiti di accesso;
  • organizzazione didattica;
  • materie di insegnamento;
  • tirocinio necessario per ottenere l’attestato di qualifica. La legge richiama inoltre l’allegato C quale base già parzialmente definita per l’impostazione dei corsi.

Tecnico di elisoccorso e spese formative

La Giunta regionale, d’intesa con la Commissione consiliare competente e in base al fabbisogno del Servizio sanitario regionale, può stabilire di coprire le spese per i corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di Tecnico di Elisoccorso (T.E.) attivati dal CNSAS del CAI per i tecnici del Servizio sanitario regionale Basilicata.

Titoli pregressi e crediti formativi

Il riconoscimento del credito formativo per titoli e servizi pregressi, ai fini dell’acquisizione dell’attestato di qualifica di autista soccorritore, è demandato al regolamento regionale previsto per la formazione.

Contenuti formativi

L’allegato C individua le principali aree didattiche del percorso formativo:

  • area socio-culturale, istituzionale e legislativa: organizzazione dei servizi di soccorso, etica professionale, SSN e legislazione sanitaria;
  • area igienico-sanitaria: anatomia e fisiologia, patologia generale, igiene e prevenzione, traumatologia e tossicologia;
  • area tecnico-operativa: codice della strada, topografia e cartografia stradale, supporto vitale di base, defibrillazione, primo soccorso, tecniche di guida e posizionamento dei mezzi, radiocomunicazione, prevenzione antinfortunistica e tecnologie sanitarie per il soccorso. È previsto anche un modulo facoltativo collegato a esigenze territoriali particolari, come soccorso in aree montane o costiere, per l’approfondimento di competenze specifiche in relazione a determinati ambienti operativi.

Stato di efficacia dell’atto

La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 2010. Per questo motivo, pur essendo un testo di disciplina della figura professionale, risulta oggi privo di utilità applicativa pratica ed è da considerarsi obsoleto.

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