Cassazione Penale, Sentenza n. 10853/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza devolvendo vizi di legge e motivazione. Si è censurato che la Corte d'appello non avrebbe effettuato adeguate indagini sui motivi dell'utilizzo dell'autovettura di servizio (ad es. per attività investigative come incontri con confidenti) e non avrebbe valutato la specifica disciplina delle autorizzazioni all'uso (secondo alcune dichiarazioni, l'uso dell'auto da parte del comandante non richiedeva autorizzazione). Inoltre si è lamentata omessa motivazione circa elementi costitutivi del reato di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen.: in particolare se il veicolo fosse stato distolto dalla finalità di servizio e se il fatto avesse prodotto un danno apprezzabile, nonostante fosse documentato il consumo di carburante per circa 30 euro (21,4 litri) in otto viaggi dal 13 al 17 aprile 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente accertato l'utilizzo ripetuto delle autovetture di servizio per fini privati senza autorizzazione e che, in linea con la giurisprudenza, l'uso privato del mezzo di servizio è in generale vietato e richiede prova specifica di autorizzazioni o deroghe. Ha confermato che il reato di peculato d'uso (art. 314, comma secondo) sussiste quando l'uso non autorizzato provochi un danno apprezzabile o una lesione concreta della funzionalità dell'ufficio; nel caso concreto la Corte territoriale aveva comunque ritenuto applicabile l'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto) per la lieve entità del danno (circa 30 euro di carburante e minima usura) e il breve arco temporale. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Richiamato come riferimento normativo in relazione alla responsabilità penale (concorso di reati/concorrenti), ma non approfondito nel testo. Viene menzionato tra le norme collegate all'accertamento del reato di peculato d'uso.
art. 314, comma secondo, cod. pen.
Norma che punisce il peculato d'uso: l'uso improprio di cose mobili ricevute per ragione del servizio pubblico può integrare peculato d'uso se provoca un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o una lesione della funzionalità dell'ufficio. La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato nel caso di uso ripetuto dell'auto di servizio senza autorizzazione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto che determina la non punibilità; la Corte territoriale l'ha applicata in considerazione della lieve entità del danno (circa 30 euro) e del breve periodo di consumazione, circostanza ritenuta conforme dalla Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
Sez. U., n. 19054 del 20/12/2012 (Vattani)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'uso a fini privati di strumenti o beni d'ufficio è rilevante penalmente come peculato d'uso solo se determina un danno apprezzabile o una lesione concreta della funzionalità dell'ufficio; in assenza di conseguenze economico-funzionali significative l'uso resta penalmente irrilevante.
Sez. 3, n. 57517 del 27/09/2018
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'uso privato dell'auto di servizio è in generale vietato e la presunzione della destinazione esclusiva a uso pubblico può essere derogata solo tramite provvedimenti che devono essere specificamente provati.
Massime di principio
- L'uso privato di mezzi o strumenti appartenenti alla P.A. è in linea di principio vietato; per giustificarne l'impiego occorre prova specifica e documentata di autorizzazioni o deroghe.
- Il peculato d'uso (art. 314, comma secondo) richiede che l'utilizzo non autorizzato produca un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio; senza tali conseguenze economico-funzionali significative la condotta può essere penalmente irrilevante.
- La lieve entità del danno e la brevità della durata dell'illecito possono integrare i presupposti dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) e determinare la non punibilità, purché valutate concretamente alla luce dei parametri di danno e continuità temporale.
- Le contestazioni difensive che si limitano a ipotizzare finalità investigative o abitudini organizzative devono essere supportate da elementi probatori: mere possibilità non superano la presunzione dell'uso pubblico del bene.
- In caso di utilizzo ripetuto e non occasionale del bene di servizio, anche piccoli consumi (es. carburante) e minima usura possono essere ritenuti sintomatici dell'illegittimo impiego, salvo prova contraria di autorizzazione o giustificazione di servizio.
- Il rigetto del ricorso comporta, oltre alla conferma degli accertamenti di merito, l'onere di sostenere le spese processuali ai sensi delle norme procedurali applicabili.
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