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Interpello

Risposta n. 466 del 21/09/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La farmacia propone che il laboratorio emetta fattura esente alla farmacia e che la farmacia emetta documento commerciale esente al cliente finale, ritenendo che l'interposizione non alteri il trattamento IVA delle prestazioni sanitarie

IVA - kit benessere - esenzione prestazioni sanitarie (art.10, n.18 DPR 633/1972)

Il quesito

Se le analisi di laboratorio fatturate al farmacista e la consegna del referto da parte della farmacia al cliente finale possano beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art.10, n.18 (ovvero se l'interposizione della farmacia mantenga il regime di esenzione)

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che non sia provata la finalità terapeutica delle prestazioni (si tratta di autodiagnosi/servizi di benessere) e che manchino i presupposti soggettivi/oggettivi dell'art.10, n.18; pertanto le prestazioni, sia tra laboratorio e farmacia sia tra farmacia e cliente, non rientrano nell'esenzione e sono soggette a IVA ordinaria

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