L.R. Piemonte 7/2024
Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte i rapporti tra Regione, enti locali ed enti del terzo settore, istituendo la Consulta regionale, promuovendo co-programmazione, co-progettazione, convenzioni, uso di beni pubblici e accesso a fondi europei. Abroga varie norme regionali precedenti sul volontariato e APS ed è in vigore dal 25 marzo 2024.
Sostegno e promozione degli enti del terzo settore in Piemonte
Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese
La legge disciplina, per la Regione Piemonte, il riconoscimento, il sostegno e il coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle altre formazioni sociali nelle funzioni pubbliche regionali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Codice del Terzo settore e definisce strumenti di raccordo, partecipazione e collaborazione con la pubblica amministrazione.
Finalità, oggetto e principi generali
La Regione riconosce e valorizza:
- l’iniziativa autonoma delle formazioni sociali per attività di interesse generale e di rilevanza sociale;
- il valore, la funzione sociale, l’autonomia e l’autogoverno degli enti del terzo settore operanti nel territorio regionale;
- le formazioni sociali non qualificate come ETS, inclusi gruppi informali, associazioni, fondazioni ed enti morali senza personalità giuridica.
Nell’esercizio delle funzioni amministrative regionali, e per gli enti strumentali, il servizio sanitario regionale ed enti locali nel rispetto della loro autonomia, deve essere promosso il ruolo degli ETS, del volontariato e delle altre formazioni sociali, anche tramite coinvolgimento attivo, co-programmazione e co-progettazione, con garanzie di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento.
Ambito soggettivo e rapporti con il Terzo settore
Ai fini della legge, sono considerati enti del terzo settore i soggetti di cui al Codice del Terzo settore iscritti al RUNTS e con sede o ambito di operatività in Piemonte. La Regione promuove anche la presenza di associazioni, fondazioni e altri enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di interesse generale pur non essendo iscritti al RUNTS.
La legge valorizza inoltre:
- il volontariato sportivo e il ruolo delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- la partecipazione, tramite le reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione, nei limiti della normativa statale;
- il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato accreditati in Piemonte e delle reti associative territoriali con soggettività giuridica autonoma.
Consulta regionale del terzo settore
È istituita presso l’assessorato competente in materia di politiche sociali la Consulta regionale del terzo settore.
La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge ed è composta da rappresentanti di:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale;
- Forum del terzo settore del Piemonte;
- Confederazione regionale dei CSV del Piemonte;
- Coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso;
- enti filantropici o fondazioni;
- associazioni rappresentative degli enti locali (Anci, Uncem, Ali, Upi, Anpci Piemonte);
- altri ETS nominati secondo criteri integrativi.
La Consulta:
- resta in carica per l’intera legislatura regionale, fino alla nuova nomina;
- è gratuita, senza compensi o indennità;
- è presieduta dall’assessore alle politiche sociali o da un delegato;
- si dota di un regolamento interno, con segreteria assicurata dalla struttura regionale competente.
Funzioni della Consulta
La Consulta formula pareri e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale, promuove ricerche e indagini, collabora alla verifica dell’attuazione della legge e delle altre norme sui rapporti tra terzo settore e pubbliche amministrazioni, promuove iniziative pubbliche di sensibilizzazione e favorisce momenti periodici di confronto con ETS e altre formazioni sociali.
Volontariato e giornata del volontariato
La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato come forma di adempimento dei doveri di solidarietà. La disciplina non si applica ai volontari di protezione civile.
Il Consiglio regionale indice annualmente la giornata del volontariato in corrispondenza del 5 dicembre.
Co-programmazione
Le amministrazioni regionali, gli enti strumentali, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale e, per quanto di competenza, gli enti locali possono attivare procedimenti di co-programmazione per individuare bisogni della comunità, interventi necessari, modalità di realizzazione e risorse disponibili.
Il procedimento richiede:
- un atto di avvio;
- un avviso pubblico con finalità, oggetto, requisiti, termini e modalità di partecipazione;
- una durata di pubblicazione congrua e comunque non inferiore a 20 giorni;
- una relazione motivata finale del responsabile del procedimento;
- pubblicazione degli atti sul sito dell’amministrazione.
Le amministrazioni possono poi modificare o integrare strumenti di pianificazione e programmazione in base agli esiti della co-programmazione.
Co-progettazione
Per la realizzazione di partenariati con gli ETS, i soggetti pubblici regionali possono attivare la co-progettazione, anche a seguito della co-programmazione, per definire e realizzare specifici progetti, servizi o interventi, inclusi progetti innovativi e sperimentali.
Nella co-progettazione:
- gli enti coinvolti apportano risorse materiali, immateriali ed economiche;
- l’amministrazione mantiene la titolarità delle scelte;
- devono essere predeterminati obiettivi, aree di intervento, durata e caratteristiche essenziali del progetto;
- gli ETS applicano i contratti collettivi previsti dalla normativa nazionale, quando dovuto.
Il procedimento richiede avviso pubblico, verifica delle domande, valutazione delle proposte, eventuale atto conclusivo e, se del caso, formulazione condivisa del progetto operativo e sottoscrizione della convenzione. Le amministrazioni devono dare conto degli esiti e dell’impatto sociale conseguito.
Convenzioni e patti di accreditamento
Nelle materie di competenza regionale, i soggetti pubblici possono stipulare convenzioni o patti di accreditamento con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, se più favorevoli del ricorso al mercato.
Il maggior favore va valutato non solo sul piano economico, ma anche in relazione ai benefici per la collettività e alla capacità di realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza. Le convenzioni possono prevedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, senza maggiorazioni o ricarichi.
Accesso a fondi europei e uso temporaneo di beni pubblici
La Regione favorisce l’accesso degli ETS al Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei, con misure dedicate, per progetti finalizzati al consolidamento e alla diffusione del terzo settore in Piemonte.
Gli enti pubblici possono inoltre:
- prevedere l’uso non oneroso di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli ETS;
- pubblicare elenchi o informazioni sui beni disponibili, anche in forma telematica;
- valutare ulteriori richieste di beni nel rispetto di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento.
Comodato di beni regionali e comunali
Gli enti pubblici regionali e locali possono concedere in comodato beni mobili e immobili non utilizzati per fini istituzionali agli ETS, esclusi gli enti sociali, per attività di interesse generale.
La concessione:
- può durare fino a 30 anni;
- comporta per il concessionario l’onere della manutenzione e degli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile;
- deve essere regolata dalla Giunta regionale con criteri e procedure trasparenti, imparziali e non onerosi per le amministrazioni.
Benefici, patrocini e premialità
Nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici per attività di interesse pubblico, la Regione può attribuire premialità alle reti di partenariato che coinvolgono ETS selezionati dagli enti capofila a esito di co-progettazione o co-programmazione.
Abrogazioni e regime finanziario
Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogate diverse fonti regionali precedenti in materia di volontariato, associazioni di promozione sociale, finanziaria regionale e semplificazione, oltre al relativo regolamento APS.
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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