L.R. Piemonte 5/2024
Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale promuove, in Piemonte, forme di collaborazione tra cittadini, enti locali e Regione per cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali. Prevede formazione, monitoraggio, un regolamento tipo regionale e patti di collaborazione con possibili sostegni economici non remunerativi. Non risultano termini di applicazione limitati, ma alcuni adempimenti sono fissati entro 6 mesi e 180 giorni dall’approvazione.
Amministrazione condivisa dei beni comuni e patti di collaborazione
Amministrazione condivisa dei beni comuni
La legge regionale disciplina e promuove in Piemonte l’amministrazione condivisa dei beni comuni, come strumento di attuazione del principio di sussidiarietà e di promozione dei diritti sociali. Il modello si fonda sulla collaborazione tra cittadini, enti locali, Regione ed enti strumentali per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni materiali e immateriali utili alla collettività.
Finalità e ambito di applicazione
L’intervento regionale mira a sostenere l’impegno civico nelle attività di interesse generale, favorendo pieno sviluppo della persona, pluralismo, eguaglianza e solidarietà sociale. La disciplina si applica alle forme di collaborazione dirette alla fruizione collettiva di beni che incidono sul benessere individuale e collettivo, sulla coesione sociale e sulle generazioni future. Per i beni immateriali, le attività possono essere configurate come sperimentazioni sociali.
La legge prevede inoltre che l’amministrazione condivisa contribuisca alla formazione del bilancio sociale regionale.
Definizioni essenziali
La disciplina chiarisce i principali concetti utilizzati:
- amministrazione condivisa: modello organizzativo che consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse, capacità, progettualità e responsabilità nell’interesse generale;
- autogestione: gestione autonoma di attività di interesse generale, senza scopo di lucro, svolta da cittadinanza e realtà attive nell’ambito dei patti di collaborazione;
- attività di interesse generale: quelle definite dall’art. 5 del d.lgs. 117/2017, svolte senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone: beni comuni materiali e immateriali funzionali al benessere e alla fruizione collettiva;
- patto di collaborazione: atto con cui gli enti locali definiscono con i cittadini le forme di svolgimento delle attività di interesse generale;
- cura, rigenerazione e gestione condivisa: rispettivamente protezione e manutenzione, recupero, fruizione collettiva continuativa dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità.
Soggetti coinvolti e partecipazione civica
L’amministrazione condivisa è aperta a chiunque, come cittadino singolo o associato, senza necessità di ulteriori titoli di legittimazione. I gruppi informali partecipano tramite un referente e meccanismi decisionali democratici.
Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e enti locali nello svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione amministrativa.
Formazione e diffusione della cultura della collaborazione
La Regione promuove percorsi formativi, anche esperienziali, per i dipendenti degli enti coinvolti, in collaborazione con le associazioni di rappresentanza degli enti locali. L’obiettivo è diffondere la cultura della collaborazione civica, sviluppare competenze per l’amministrazione condivisa e accompagnare la costruzione di nuovi percorsi territoriali.
Entro 180 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve definire con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per i programmi dei corsi e le modalità di svolgimento.
Monitoraggio, trasparenza e strumenti informativi
La Regione istituisce sul proprio sito istituzionale una sezione dedicata all’“Amministrazione condivisa”. Inoltre stipula intese con gli enti locali per rendere conoscibile, accessibile e riutilizzabile il patrimonio informativo in materia.
È previsto un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti attivati dagli enti locali, finalizzato a verificare la diffusione omogenea dello strumento sul territorio regionale. Le iniziative e le esperienze realizzate sono raccolte anche nella sezione istituzionale dedicata.
Regolamento tipo regionale e regolamento regionale della Regione
La Giunta regionale deve adottare entro 6 mesi dall’approvazione della legge un regolamento tipo regionale per gli enti locali. Il regolamento deve rispettare principi di:
- collaborazione per attività di interesse generale;
- autonomia civica e massima trasparenza;
- responsabilità reciproca di amministrazione e cittadini;
- inclusività e apertura alla partecipazione;
- sostenibilità delle decisioni;
- proporzionalità e adeguatezza degli adempimenti;
- informalità e semplificazione procedurale;
- valorizzazione delle comunità locali;
- elaborazione di rapporti periodici e scambio di esperienze.
Il regolamento deve inoltre prevedere, come elementi essenziali, il dettaglio delle attività oggetto di amministrazione condivisa, le procedure per il patto di collaborazione, i criteri di valutazione delle proposte, le modalità di fruizione pubblica del bene affidato e i casi di revoca o interruzione. L’atto è approvato previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e costituisce atto di indirizzo per gli enti locali.
La Regione deve anche adottare un proprio regolamento per disciplinare le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione regionale relative a beni di proprietà regionale, degli enti strumentali, delle società controllate e di beni del demanio statale in gestione regionale.
Patto di collaborazione e sostegni economici
Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 e definisce obiettivi, durata, modalità operative, ruoli, strumenti di coordinamento, coperture assicurative, forme di sostegno, pubblicità, monitoraggio, rendicontazione, eventuali comodati d’uso gratuiti, gestione delle controversie, risoluzione o sospensione, recesso e rimodulazione.
Il patto può prevedere rimborsi di spese vive, vantaggi economici e altre misure di sostegno, purché siano di carattere simbolico, non monetario e non remunerativo. Sono ammessi, nel rispetto della normativa vigente:
- utilizzo di beni immobili per le attività;
- agevolazioni economiche, anche tramite compensazione tra oneri e valore dei servizi gratuiti resi;
- assunzione da parte dell’amministrazione di spese per utenze, manutenzione o assicurazioni;
- disponibilità gratuita di beni strumentali, materiali di consumo e specifici servizi necessari alle attività;
- esenzioni e agevolazioni sui tributi propri, nei limiti di legge e previa verifica della sostenibilità.
Non possono essere coinvolti, per tali benefici, immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedenti la stipula del patto, salvo i beni confiscati alla criminalità organizzata destinati al recupero e riutilizzo sociale. In caso di violazione, la Regione sospende i trasferimenti di risorse finanziarie regionali destinati al soggetto interessato, salvo quelle necessarie ai servizi essenziali; la violazione comporta anche esclusione dai bandi regionali, con eccezione di quelli riferiti ai servizi essenziali.
Valutazione e rendicontazione
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di diffusione dell’amministrazione condivisa. Decorsi due anni dall’entrata in vigore, deve presentare una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.
La relazione deve indicare in particolare:
- il quadro dei comuni piemontesi che hanno attivato forme di amministrazione condivisa;
- i progetti di cura gestiti e il numero di cittadini coinvolti;
- gli effetti degli strumenti adottati, inclusa una stima del contributo ai progetti di riqualificazione urbana.
Le relazioni sono pubbliche e i soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.
Copertura finanziaria
La legge stabilisce espressamente che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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