Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 5/2024

Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 5/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale promuove, in Piemonte, forme di collaborazione tra cittadini, enti locali e Regione per cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali. Prevede formazione, monitoraggio, un regolamento tipo regionale e patti di collaborazione con possibili sostegni economici non remunerativi. Non risultano termini di applicazione limitati, ma alcuni adempimenti sono fissati entro 6 mesi e 180 giorni dall’approvazione.

Amministrazione condivisa dei beni comuni e patti di collaborazione

Amministrazione condivisa dei beni comuni

La legge regionale disciplina e promuove in Piemonte l’amministrazione condivisa dei beni comuni, come strumento di attuazione del principio di sussidiarietà e di promozione dei diritti sociali. Il modello si fonda sulla collaborazione tra cittadini, enti locali, Regione ed enti strumentali per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni materiali e immateriali utili alla collettività.

Finalità e ambito di applicazione

L’intervento regionale mira a sostenere l’impegno civico nelle attività di interesse generale, favorendo pieno sviluppo della persona, pluralismo, eguaglianza e solidarietà sociale. La disciplina si applica alle forme di collaborazione dirette alla fruizione collettiva di beni che incidono sul benessere individuale e collettivo, sulla coesione sociale e sulle generazioni future. Per i beni immateriali, le attività possono essere configurate come sperimentazioni sociali.

La legge prevede inoltre che l’amministrazione condivisa contribuisca alla formazione del bilancio sociale regionale.

Definizioni essenziali

La disciplina chiarisce i principali concetti utilizzati:

  • amministrazione condivisa: modello organizzativo che consente a cittadini e amministrazione di condividere risorse, capacità, progettualità e responsabilità nell’interesse generale;
  • autogestione: gestione autonoma di attività di interesse generale, senza scopo di lucro, svolta da cittadinanza e realtà attive nell’ambito dei patti di collaborazione;
  • attività di interesse generale: quelle definite dall’art. 5 del d.lgs. 117/2017, svolte senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • beni strumentali ai servizi essenziali per i diritti delle persone: beni comuni materiali e immateriali funzionali al benessere e alla fruizione collettiva;
  • patto di collaborazione: atto con cui gli enti locali definiscono con i cittadini le forme di svolgimento delle attività di interesse generale;
  • cura, rigenerazione e gestione condivisa: rispettivamente protezione e manutenzione, recupero, fruizione collettiva continuativa dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità.

Soggetti coinvolti e partecipazione civica

L’amministrazione condivisa è aperta a chiunque, come cittadino singolo o associato, senza necessità di ulteriori titoli di legittimazione. I gruppi informali partecipano tramite un referente e meccanismi decisionali democratici.

Le politiche regionali sono improntate alla collaborazione civica tra cittadini e enti locali nello svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione amministrativa.

Formazione e diffusione della cultura della collaborazione

La Regione promuove percorsi formativi, anche esperienziali, per i dipendenti degli enti coinvolti, in collaborazione con le associazioni di rappresentanza degli enti locali. L’obiettivo è diffondere la cultura della collaborazione civica, sviluppare competenze per l’amministrazione condivisa e accompagnare la costruzione di nuovi percorsi territoriali.

Entro 180 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve definire con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per i programmi dei corsi e le modalità di svolgimento.

Monitoraggio, trasparenza e strumenti informativi

La Regione istituisce sul proprio sito istituzionale una sezione dedicata all’“Amministrazione condivisa”. Inoltre stipula intese con gli enti locali per rendere conoscibile, accessibile e riutilizzabile il patrimonio informativo in materia.

È previsto un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti attivati dagli enti locali, finalizzato a verificare la diffusione omogenea dello strumento sul territorio regionale. Le iniziative e le esperienze realizzate sono raccolte anche nella sezione istituzionale dedicata.

Regolamento tipo regionale e regolamento regionale della Regione

La Giunta regionale deve adottare entro 6 mesi dall’approvazione della legge un regolamento tipo regionale per gli enti locali. Il regolamento deve rispettare principi di:

  • collaborazione per attività di interesse generale;
  • autonomia civica e massima trasparenza;
  • responsabilità reciproca di amministrazione e cittadini;
  • inclusività e apertura alla partecipazione;
  • sostenibilità delle decisioni;
  • proporzionalità e adeguatezza degli adempimenti;
  • informalità e semplificazione procedurale;
  • valorizzazione delle comunità locali;
  • elaborazione di rapporti periodici e scambio di esperienze.

Il regolamento deve inoltre prevedere, come elementi essenziali, il dettaglio delle attività oggetto di amministrazione condivisa, le procedure per il patto di collaborazione, i criteri di valutazione delle proposte, le modalità di fruizione pubblica del bene affidato e i casi di revoca o interruzione. L’atto è approvato previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e costituisce atto di indirizzo per gli enti locali.

La Regione deve anche adottare un proprio regolamento per disciplinare le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione regionale relative a beni di proprietà regionale, degli enti strumentali, delle società controllate e di beni del demanio statale in gestione regionale.

Patto di collaborazione e sostegni economici

Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 e definisce obiettivi, durata, modalità operative, ruoli, strumenti di coordinamento, coperture assicurative, forme di sostegno, pubblicità, monitoraggio, rendicontazione, eventuali comodati d’uso gratuiti, gestione delle controversie, risoluzione o sospensione, recesso e rimodulazione.

Il patto può prevedere rimborsi di spese vive, vantaggi economici e altre misure di sostegno, purché siano di carattere simbolico, non monetario e non remunerativo. Sono ammessi, nel rispetto della normativa vigente:

  • utilizzo di beni immobili per le attività;
  • agevolazioni economiche, anche tramite compensazione tra oneri e valore dei servizi gratuiti resi;
  • assunzione da parte dell’amministrazione di spese per utenze, manutenzione o assicurazioni;
  • disponibilità gratuita di beni strumentali, materiali di consumo e specifici servizi necessari alle attività;
  • esenzioni e agevolazioni sui tributi propri, nei limiti di legge e previa verifica della sostenibilità.

Non possono essere coinvolti, per tali benefici, immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedenti la stipula del patto, salvo i beni confiscati alla criminalità organizzata destinati al recupero e riutilizzo sociale. In caso di violazione, la Regione sospende i trasferimenti di risorse finanziarie regionali destinati al soggetto interessato, salvo quelle necessarie ai servizi essenziali; la violazione comporta anche esclusione dai bandi regionali, con eccezione di quelli riferiti ai servizi essenziali.

Valutazione e rendicontazione

La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di diffusione dell’amministrazione condivisa. Decorsi due anni dall’entrata in vigore, deve presentare una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

La relazione deve indicare in particolare:

  • il quadro dei comuni piemontesi che hanno attivato forme di amministrazione condivisa;
  • i progetti di cura gestiti e il numero di cittadini coinvolti;
  • gli effetti degli strumenti adottati, inclusa una stima del contributo ai progetti di riqualificazione urbana.

Le relazioni sono pubbliche e i soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.

Copertura finanziaria

La legge stabilisce espressamente che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.