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Provvedimento

Provvedimento del 19/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni 730/2019 con esito a rimborso che possono attivare controlli preventivi e stabilisce che, per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati con 730-4 trasmesso all’INPS, la verifica avvenga in cooperazione tra Agenzia delle entrate e INPS. Richiama la base normativa, chiarisce il collegamento con i controlli preventivi dell’art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 175/2014 e indica che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale.

Criteri per individuare elementi di incoerenza nel modello 730/2019 con rimborso e cooperazione Agenzia-INPS

Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza del modello 730/2019 e cooperazione con INPS

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate individua i criteri di incoerenza rilevanti per le dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e disciplina le modalità di cooperazione con l’INPS per l’effettuazione dei controlli preventivi. Il testo si colloca nel quadro dell’articolo 5, comma 3-bis, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, come richiamato e applicato anche alle dichiarazioni presentate tramite CAF e professionisti abilitati.

Elementi di incoerenza delle dichiarazioni 730/2019 con rimborso

Sono considerati elementi di incoerenza, ai fini dei controlli preventivi, le dichiarazioni modello 730/2019 con esito a rimborso presentate con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sul reddito o sull’imposta, quando:

  • vi sia uno scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento;
  • vi sia uno scostamento per importi significativi rispetto alle certificazioni uniche;
  • vi sia uno scostamento per importi significativi rispetto alle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • risultino altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati trasmessi da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È inoltre qualificata come elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate sulla base di irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Modalità di cooperazione con l’INPS

Per le dichiarazioni dei redditi presentate con il modello 730 ai CAF e ai professionisti abilitati, quando l’INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale, l’applicazione dei criteri di incoerenza avviene in cooperazione tra Agenzia delle entrate e INPS, secondo modalità attuative stabilite d’intesa tra i due enti.

Quadro normativo e motivazioni

Il provvedimento richiama l’articolo 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 175/2014, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge n. 208/2015, che consente all’Agenzia di effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, in presenza di:

  • modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sul reddito o sull’imposta e presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia;
  • rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

La norma prevede che i controlli siano effettuati entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva, e che il rimborso spettante a seguito del controllo sia erogato non oltre il sesto mese successivo a tale termine o data. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Le motivazioni chiariscono inoltre che, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi possono applicarsi anche alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. Il provvedimento dà attuazione a tale previsione per il modello 730/2019 e considera la modalità di trasmissione dei risultati contabili all’INPS prevista dal provvedimento del 12 marzo 2019.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti normativi citati figurano:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 19 giugno 2019, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Antonino Maggiore. È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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