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Provvedimento

Provvedimento del 27/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le regole tecniche per la vendita e il collocamento online dei titoli di accesso, per il cambio nominativo e la rimessa in vendita dei titoli nominativi negli spettacoli con capienza superiore a 5.000 spettatori, introducendo obblighi di identificazione dell’utente, CAPTCHA, tracciamento delle operazioni e procedure di idoneità dei sistemi. Modifica inoltre la disciplina esistente sulle biglietterie automatizzate, adeguandola alla normativa sul secondary ticketing e alla tutela dei dati personali.

Misure attuative su vendita online, cambio nominativo e rivendita di titoli di accesso

Misure attuative per la vendita, la rivendita e il cambio nominativo dei titoli di accesso

Il provvedimento definisce le regole tecniche e gli adempimenti per i sistemi di biglietteria automatizzata utilizzati per la vendita o il collocamento di titoli di accesso, nonché per la rimessa in vendita e il cambio nominativo dei titoli nominativi. L’intervento si colloca nel quadro della disciplina sul secondary ticketing e aggiorna anche provvedimenti precedenti in materia di sistemi di emissione e controllo accessi.

Definizioni e ambito di applicazione

Ai fini del provvedimento vengono precisate numerose definizioni operative, tra cui:

  • titolo di accesso, riferito a ciascuna manifestazione da intrattenimento o spettacolistica;
  • evento, inteso come singola manifestazione;
  • intestatario del titolo, ossia la persona fisica cui il titolo nominativo è intestato;
  • sistema o apparecchiatura, sistema di biglietteria automatizzata;
  • sistema on line, per la vendita tramite reti di comunicazione elettronica;
  • sistema di controllo accessi automatizzato;
  • lista unica dei titoli di accesso;
  • soggetto legittimato, acquirente, utente acquirente, utente identificato, identità digitale SPID, Commissione, titolare, box office, CAPTCHA e bot.

L’ambito di applicazione è così delimitato:

  • il provvedimento si applica ai sistemi di biglietteria automatizzata per la vendita o il collocamento di titoli di accesso;
  • il Capo II riguarda i sistemi idonei alla vendita e al collocamento online di titoli di accesso per le manifestazioni da intrattenimento e per quelle spettacolistiche indicate nella normativa IVA e di settore;
  • il Capo III riguarda rimessa in vendita e cambio nominativo dei titoli di accesso ad attività di spettacolo di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, del DPR 633/1972, per impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  • sono esclusi gli spettacoli e le manifestazioni sportive, nonché attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, per le quali restano ferme le specifiche discipline di settore.

Regole per la vendita online e contrasto ai bot

Per la vendita o il collocamento online di titoli di accesso i titolari devono utilizzare esclusivamente sistemi on line che adottino le misure tecniche previste dal provvedimento.

Le misure principali sono:

  • obbligo di superare un CAPTCHA prima della fase di carrello, secondo le specifiche tecniche dell’allegato A;
  • accesso al completamento dell’acquisto solo da parte di un utente identificato;
  • limite massimo di 10 titoli di accesso acquistabili dallo stesso utente identificato per il medesimo evento;
  • divieto di consegna immediata del titolo alla conclusione dell’acquisto, con successivo invio secondo una delle modalità rese disponibili.

L’identificazione dell’utente acquirente avviene tramite registrazione con acquisizione di:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • indirizzo di posta elettronica;
  • numero di telefono cellulare.

La registrazione deve essere confermata tramite il numero di telefono cellulare comunicato, verificando che il numero sia associato a un unico utente identificato nel sistema e assegnando credenziali univoche. In alternativa, l’identificazione può avvenire tramite identità digitale SPID.

Il sistema deve inoltre registrare i dati di tracciamento delle operazioni eseguite dall’utente identificato, rendendoli disponibili alle autorità competenti secondo il tracciato previsto dalle regole tecniche già vigenti.

Per gli eventi per i quali la vendita online non supera 1.000 titoli di accesso, sono richieste almeno le misure minime del CAPTCHA e le misure di sicurezza relative al tracciamento di cui al punto 11.

Nominatività dei titoli e disciplina del cambio nominativo e della rimessa in vendita

I titoli di accesso alle attività di spettacolo di cui al punto 2.3, la cui vendita inizia dal 1° luglio 2019, devono essere nominativi.

L’accesso all’evento è subordinato al riconoscimento personale mediante controlli efficaci di verifica dell’identità dei partecipanti, compresi i minorenni. Se il fruitore non coincide con l’intestatario indicato sul titolo:

  • il titolo perde validità per l’accesso all’area dello spettacolo;
  • resta comunque valido, ai fini tributari, il sigillo fiscale.

La lista unica dei titoli deve contenere obbligatoriamente nome e cognome di ciascun intestatario, senza ulteriori dati personali.

La rimessa in vendita e il cambio nominativo devono avvenire esclusivamente tramite sistemi idonei che adottino le misure previste dal Capo III. Il titolare deve inoltre fornire un’informativa chiara ed esaustiva su modalità, tempi e costi delle operazioni.

Requisiti tecnici per cambio nominativo e rimessa in vendita

La rimessa in vendita e il cambio nominativo sono consentiti:

  • al relativo intestatario;
  • all’acquirente, se preventivamente registrato presso il titolare.

Se l’operazione avviene tramite sistemi on line, il richiedente deve essere identificato secondo le modalità previste per la registrazione online o tramite SPID.

Per effettuare l’operazione, il soggetto interessato deve possedere il titolo recante il nominativo dell’intestatario e il relativo sigillo fiscale.

Per il cambio nominativo:

  • il titolo viene annullato con indicazione della causale;
  • contestualmente viene emesso un nuovo titolo nominativo;
  • il sistema traccia la correlazione tra titolo annullato e nuovo titolo emesso.

Per la rimessa in vendita:

  • il titolare agisce da intermediario;
  • la rivendita deve avere adeguata visibilità e pubblicità;
  • i titoli rimessi in vendita devono essere offerti con le medesime informazioni visibili per la vendita primaria;
  • non possono essere rese note informazioni ulteriori sui soggetti coinvolti o sui tempi e modalità di acquisto del titolo rimesso in vendita;
  • se la rivendita avviene online, le opportunità di acquisto devono essere raggiungibili nella sezione del sito internet primario di vendita;
  • il titolo rivenduto è annullato al perfezionamento della vendita al nuovo acquirente, con contestuale emissione di un nuovo titolo nominativo;
  • il sistema traccia la correlazione tra titolo annullato e nuovo titolo emesso.

Anche per queste operazioni il sistema deve registrare il tipo di operazione e le relative informazioni, mettendole a disposizione delle autorità competenti per vigilanza e controllo.

Modifiche alla disciplina delle biglietterie automatizzate

Il Capo IV modifica precedenti provvedimenti e decreti in materia di biglietterie automatizzate.

Tra le principali modifiche:

  • per i titoli stampati direttamente dall’acquirente, si applicano le disposizioni del provvedimento 4 marzo 2008;
  • la conservazione del titolo annullato può avvenire anche in formato informatico, secondo la normativa sulla tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • il periodo complessivo di mancato funzionamento non può superare 30 giorni nell’anno solare; superato tale limite, il contribuente adempie agli obblighi di certificazione avvalendosi di biglietterie conto terzi;
  • la carta di attivazione deve essere rimossa e consegnata alla SIAE in caso di cessione a terzi dell’apparecchiatura, cessazione dell’attività o scadenza del certificato digitale, oppure su richiesta motivata dell’Agenzia delle entrate;
  • l’allegato A sulle regole tecniche viene sostituito per prevedere funzioni di consultazione rapida, a video o su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati su supporto immodificabile, anche su richiesta delle autorità competenti.

Sono inoltre modificate le regole sui tempi di trasmissione dei riepiloghi:

  • i riepiloghi mensili sono trasmessi entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello di riferimento;
  • i riepiloghi relativi all’evento sono trasmessi entro il quinto giorno non festivo successivo all’evento.

Il tracciamento delle transazioni nei casi disciplinati dai Capi II e III avviene esclusivamente in formato XML.

Sistemi ubicati nell’Unione europea e aggiornamenti alle procedure di idoneità

Viene ammessa, a determinate condizioni, la possibilità di richiedere la carta di attivazione anche per sistemi di emissione ubicati nel territorio dell’Unione europea.

In tale caso il soggetto deve:

  • utilizzare un sistema riconosciuto idoneo e realizzato per funzionare con componenti dislocate in sedi diverse;
  • mantenere sul territorio nazionale alcune componenti essenziali del sistema;
  • registrare istantaneamente su memoria immodificabile i log dei sigilli fiscali;
  • comunicare all’Agenzia delle entrate le sedi in cui sono collocate le componenti di sistema e i soggetti che ne hanno la custodia.

Vengono inoltre aggiornate le informazioni richieste nelle istanze e abrogate alcune previsioni precedenti non più compatibili con il nuovo assetto tecnico.

Titoli digitali e stampa a casa

Il provvedimento introduce modifiche anche al regime dei titoli di accesso digitali:

  • se il titolo digitale viene stampato a casa, sul supporto cartaceo devono comparire tutti gli elementi utili all’identificazione e al controllo della validità del titolo, tra cui smart-card, numero progressivo, prezzo, data e ora di emissione, sigillo fiscale e, per i titoli nominativi, nome e cognome dell’intestatario;
  • è possibile rappresentare più titoli digitali su un unico supporto;
  • i titoli digitali possono essere annullati entro e non oltre l’inizio dell’evento, salvo le ipotesi previste;
  • le transazioni relative all’annullamento dei titoli digitali devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili.

Sicurezza e protezione dei dati personali

I sistemi devono adottare adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati e dei servizi gestiti, con particolare riferimento ai protocolli sicuri di comunicazione per i sistemi on line.

Il provvedimento dichiara espressamente di essere formulato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e precisa che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore.

La parte motivazionale chiarisce che l’Agenzia delle entrate tratta soltanto i dati contenuti nelle istanze e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 12 e 13, mentre i titolari dei sistemi restano responsabili dell’adozione delle misure di protezione dei dati personali connessi alla vendita e al collocamento dei titoli.

Istanze, dichiarazioni di idoneità e disciplina transitoria

Chi intende ottenere il riconoscimento di idoneità di un sistema non ancora riconosciuto deve presentare apposita istanza con la documentazione prevista.

Se il sistema è già stato dichiarato idoneo in base ai precedenti provvedimenti, l’interessato può presentare una nuova istanza indicando gli estremi del precedente provvedimento e allegando la documentazione richiesta.

Per i sistemi che rientrano nelle ipotesi relative alla dislocazione in UE, l’istanza deve includere anche le dichiarazioni specifiche richieste dal provvedimento del 22 ottobre 2002.

Per i sistemi on line già idonei e utilizzati esclusivamente per gli eventi con vendita non superiore a 1.000 titoli, l’idoneità ai sensi del presente provvedimento può essere dichiarata, per la durata dell’idoneità già riconosciuta, tramite un’unica comunicazione contenente:

  • gli estremi del precedente provvedimento di idoneità;
  • la dichiarazione di conformità alle prescrizioni dei punti 4.1 e 11;
  • la dichiarazione che le modifiche apportate non inficiano il livello di garanzia fiscale.

La comunicazione, firmata digitalmente, deve essere inviata via PEC all’indirizzo misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it prima dell’inizio dell’utilizzo del sistema per gli eventi interessati.

Procedura transitoria per cambio nominativo e rimessa in vendita

Per la rimessa in vendita o il cambio nominativo dei titoli di accesso agli spettacoli di cui al punto 2.3, i sistemi già idonei possono beneficiare di una procedura transitoria per un periodo massimo di 9 mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

La comunicazione transitoria deve contenere:

  • gli estremi del precedente provvedimento di idoneità;
  • la dichiarazione di conformità ai Capi III e V e, per il Capo II, limitatamente alle lettere a) e d) del punto 4.3;
  • la dichiarazione che le modifiche apportate non compromettono il livello di garanzia fiscale.

Nel periodo transitorio, per le richieste online di cambio nominativo o rimessa in vendita, l’identificazione del richiedente può avvenire almeno secondo le modalità minime previste dalle lettere a) e d) del punto 4.3.

Termini di applicazione e rinvio alle norme previgenti

Per la vendita e il collocamento online dei titoli di accesso di cui al punto 2.2, trascorsi 9 mesi dalla pubblicazione del provvedimento, i titolari devono utilizzare esclusivamente sistemi idonei ai sensi dei Capi II, IV e V.

Per il cambio nominativo e la rimessa in vendita dei titoli di cui al punto 2.3, dal 1° luglio 2019 i titolari devono utilizzare esclusivamente sistemi idonei ai sensi dei Capi III e V. Per tali sistemi è ammessa la dichiarazione di idoneità in via transitoria per massimo 9 mesi dalla pubblicazione; decorso tale periodo, è necessaria l’idoneità riconosciuta secondo la procedura ordinaria.

L’istanza di idoneità deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista di avvio del sistema.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai provvedimenti del 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008.

Specifiche tecniche e allegati

Le specifiche tecniche di riferimento sono contenute negli allegati al provvedimento e ne costituiscono parte integrante. Eventuali aggiornamenti dell’allegato A saranno adottati con nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previa intesa con l’AGCOM, e pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.

Gli allegati richiamati sono:

  • Allegato A: specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate;
  • Allegato B: modifiche agli allegati tecnici del decreto dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e del provvedimento 22 ottobre 2002.

Motivazioni del provvedimento

La parte motivazionale spiega che l’intervento nasce per contrastare il secondary ticketing, tutelare i consumatori, l’ordine pubblico, il diritto d’autore e gli interessi fiscali. Viene inoltre richiamata l’esigenza di adeguare la disciplina tecnica all’evoluzione dei sistemi informatici e alle nuove regole sui titoli nominativi introdotte dalla legge di bilancio 2019.

Il testo evidenzia anche il coordinamento con la procedura di informazione alla Commissione europea prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e precisa che, per le regole tecniche qui introdotte, non era necessario attendere il periodo di sospensione di tre mesi previsto dalla direttiva.

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