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Provvedimento

Provvedimento del 25/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che risultano aver omesso la dichiarazione IVA 2018 o averla presentata con il solo quadro VA, indicando dati messi a disposizione, modalità di invio e consultazione, canali per fornire chiarimenti e possibilità di regolarizzazione con ravvedimento operoso e sanzioni ridotte.

Comunicazione per l’adempimento spontaneo su omessa o incompleta dichiarazione IVA 2018

Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo in materia di dichiarazione IVA 2018

Il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala ai contribuenti possibili anomalie relative alla dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2018. In particolare, riguarda i casi di mancata presentazione della dichiarazione oppure di presentazione con il solo quadro VA compilato, con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo e la regolarizzazione delle irregolarità.

Ambito di applicazione e finalità

L’Agenzia utilizza i dati delle fatture trasmessi dai soggetti passivi IVA per individuare:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2018;
  • la presentazione della dichiarazione con la sola compilazione del quadro VA.

Le informazioni rese disponibili servono al contribuente per verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Amministrazione e, se necessario, fornire elementi utili a giustificare la presunta anomalia rilevata.

Dati contenuti nella comunicazione

La comunicazione mette a disposizione del contribuente i seguenti elementi:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data di elaborazione della comunicazione, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il 2018, nei casi di compilazione del solo quadro VA.

Modalità di messa a disposizione al contribuente

L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti ai sensi:

  • dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

La stessa comunicazione è inoltre consultabile:

  • nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”;
  • nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può:

  • richiedere informazioni;
  • segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.

Tali comunicazioni devono essere effettuate secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione delle violazioni e riduzione delle sanzioni

Per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2018, è possibile regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2019, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione con il solo quadro VA, è possibile regolarizzare errori od omissioni secondo le regole del ravvedimento operoso previste dal medesimo art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.

Chiarimenti motivazionali e limiti applicativi del ravvedimento

Il provvedimento richiama la funzione preventiva e collaborativa dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di correggere la posizione e versare quanto dovuto con sanzioni ridotte graduate in base alla tempestività dell’intervento.

La regolarizzazione può avvenire anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza, salvo che siano già stati notificati:

  • un atto di liquidazione;
  • un atto di irrogazione delle sanzioni;
  • un atto di accertamento;
  • una comunicazione di irregolarità ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • gli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sulle sanzioni tributarie non penali;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sulle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322, sulle dichiarazioni fiscali;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361, in tema di pubblicazione;
  • decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per l’uso della PEC;
  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 634 a 637, base dell’azione di comunicazione e del ravvedimento;
  • decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA;
  • decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, in materia di entrate e contrasto all’evasione fiscale.

Pubblicazione e data

Il provvedimento è stato adottato a Roma il 25 giugno 2019 e la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

Testo integrale

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