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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09323/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso per la dichiarazione di fallimento promosso da un cessionario di credito bancario in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, fondato su uno scoperto di conto corrente già accertato giudizialmente in capo alla banca cedente. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice; la Corte d'appello aveva inizialmente accolto il reclamo della debitrice ritenendo non provata la legittimazione del cessionario a chiedere il fallimento. A seguito di cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha invece rigettato il reclamo, affermando la ricorrenza della legittimazione del cessionario e lo stato di insolvenza della società. La società debitrice ha proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 383, 394 c.p.c. e dell'art. 18 l. fall. per avere la Corte d'appello applicato al giudizio di rinvio il termine di decadenza previsto per il reclamo, ritenendo tardiva la produzione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 640/2022; (2) violazione degli artt. 394 e 116 c.p.c. e del principio di non dispersione della prova, sostenendo che quella sentenza era già agli atti nei gradi precedenti; (3) violazione dell'art. 2909 c.c., del ne bis in idem, dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 640/2022, divenuta definitiva nelle more del rinvio per rinuncia all'impugnazione; (4) violazione dell'art. 5 l. fall. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere ritenuto lo stato d'insolvenza nonostante la dedotta estinzione di una procedura esecutiva immobiliare e la prospettata ripresa dell'attività sociale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che il giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. è mera prosecuzione del procedimento originario e si svolge secondo le forme del reclamo. Ha poi esaminato il terzo motivo, affermando che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio ma deve essere coordinato con i limiti del giudizio di rinvio; tuttavia, nel caso concreto, la sentenza n. 640/2022 non costituiva giudicato ostativo, perché riguardava una questione diversa e non contrastava con il principio di diritto già enunciato in cassazione sulla legittimazione del cessionario ex art. 58 TUB. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito dello stato di insolvenza, già compiutamente apprezzato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società debitrice. Ha confermato la decisione del giudice del rinvio che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, ritenendo non fondate le censure sulla pretesa tardività della produzione documentale, sull'asserito giudicato esterno e sulla valutazione dello stato di insolvenza. È stata applicata la correzione della motivazione quanto al giudicato esterno, ma senza effetti caducatori sul decisum. Sono state liquidate le spese in favore del controricorrente ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 58 TUB

    La cessione di crediti in blocco legittima il cessionario a proporre istanza di fallimento solo se il credito azionato rientra nella categoria indicata nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato per contestare la disciplina del giudizio di rinvio, ma la Corte ribadisce che il rinvio è prosecuzione del procedimento originario e non nuovo giudizio autonomo.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio la riassunzione del reclamo segue le forme del procedimento originario; il rinvio non introduce un nuovo processo ma una fase ulteriore del medesimo giudizio.

  • art. 18 l. fall.

    La disciplina del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento resta il paradigma procedurale cui si coordina il giudizio di rinvio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove documentali, ma senza esito favorevole.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è opponibile solo entro i rigorosi limiti di identità tra soggetti, petitum e causa petendi.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla cassazione; la motivazione della sentenza impugnata può essere corretta senza cassazione quando il dispositivo resta conforme a diritto.

  • art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stata accolta alcuna conseguenza sul piano della responsabilità aggravata.

  • art. 5 l. fall.

    Lo stato d'insolvenza è valutato come incapacità strutturale e irreversibile di soddisfare regolarmente le obbligazioni, apprezzabile sulla base di una pluralità di elementi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato quale riferimento al giudizio di opposizione all'esecuzione nel quale era stata resa una precedente sentenza sulla legittimazione del creditore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio avverso la decisione sul reclamo fallimentare, la riassunzione segue le forme del reclamo originario e non si configura come nuovo procedimento autonomo; le preclusioni e le regole processuali vanno lette in continuità con il giudizio rescindente.
  • Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma opera solo se la precedente decisione presenta identità di soggetti, petitum e causa petendi con la controversia in corso; in difetto, non può neutralizzare l'accertamento richiesto nel giudizio di rinvio.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla cassazione e non può introdurre un contrasto con esso mediante l'applicazione di un giudicato che riguardi una questione diversa o solo apparentemente sovrapponibile.
  • La legittimazione del cessionario di crediti in blocco ex art. 58 TUB va verificata accertando che il credito fatto valere rientri nella categoria indicata nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  • La valutazione dello stato d'insolvenza ai fini fallimentari è un accertamento di merito fondato su una pluralità di elementi sintomatici dell'incapacità non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni; in cassazione non è censurabile come mera diversa lettura del materiale probatorio se la motivazione è congrua.
  • La deduzione di un vizio sullo stato di insolvenza non può risolversi in una richiesta di nuova ponderazione delle risultanze di causa, perché ciò esula dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniGiudicatoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalità

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