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Legge

L.R. Marche 32/2020

Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani"

Normativa regionaleL.R. Marche 32/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 35/2013 sulle Unioni montane e sull’esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani, introducendo un nuovo comma all’art. 3 e un nuovo art. 5 bis, oltre ad abrogare alcune disposizioni correlate. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2021 e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Modifiche alle norme regionali su Unioni montane e funzioni associate dei Comuni montani

Modifiche alla disciplina delle Unioni montane e delle funzioni associate dei Comuni montani

La legge regionale 23 luglio 2020, n. 32 interviene sulla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35, recante la disciplina delle Unioni montane e dell’esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani, aggiornandone alcuni profili organizzativi e coordinando il testo con l’eliminazione di disposizioni non più necessarie. La normativa ha efficacia nel territorio della Regione e produce effetti dal 1° gennaio 2021.

Contenuto delle modifiche

Il provvedimento:

  • aggiunge un comma 5-bis all’articolo 3 della l.r. 35/2013;
  • inserisce un nuovo articolo 5-bis nella medesima legge regionale;
  • abroga il comma 2-bis dell’articolo 7 della l.r. 35/2013;
  • abroga il comma 7 dell’articolo 36 della l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Il testo fornito non riporta il contenuto analitico delle singole modifiche, ma solo il loro effetto normativo formale; pertanto il riassunto si limita alla disciplina risultante in termini di aggiornamento del quadro regolatorio sulle Unioni montane.

Decorrenza e regime temporale

Le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Non risultano nel testo ulteriori regimi transitori, né indicazioni di applicazione limitata a specifici esercizi o periodi successivi.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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