L.R. Marche 31/2020
Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Regione le forme di partecipazione attiva alla formazione e valutazione delle politiche pubbliche, i processi partecipativi e i contributi regionali per finanziarli. Prevede Giornata della partecipazione, ruoli di Giunta e Assemblea, obblighi di motivazione per l’ente responsabile e un regime finanziario iniziale per il 2020, con criteri attuativi demandati alla Giunta.
Partecipazione dei cittadini all’elaborazione e valutazione delle politiche pubbliche regionali
Partecipazione all’elaborazione e valutazione delle politiche pubbliche
La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, la promozione della partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati all’elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche. L’obiettivo è rafforzare qualità democratica, innovazione sociale e istituzionale, cittadinanza attiva, coesione sociale e uso di strumenti anche digitali per la partecipazione.
Finalità e principi generali
La Regione promuove processi partecipativi coerenti con lo Statuto e con l’articolo 118 della Costituzione. L’azione regionale è orientata a:
- favorire la partecipazione attiva e paritaria di donne e uomini, di tutte le età, delle persone con disabilità e dei soggetti deboli;
- sostenere l’emersione degli interessi sottorappresentati;
- favorire l’impegno nella cura dei beni comuni;
- qualificare la pubblica amministrazione e i suoi operatori in materia di partecipazione deliberativa;
- garantire pluralità, qualità e flessibilità dei modelli partecipativi;
- valorizzare esperienze di partecipazione anche derivanti da leggi, piani e programmi settoriali;
- diffondere piattaforme tecnologiche e strumenti digitali come canali di informazione e comunicazione;
- realizzare un sistema partecipativo omogeneo sul territorio regionale.
Gli strumenti di partecipazione non possono in nessun caso incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Definizioni essenziali
La legge definisce tre concetti centrali:
- processo partecipativo: percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto su un progetto futuro, una futura norma o una politica di competenza regionale, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, volto a rappresentare posizioni, interessi e bisogni e a individuare elementi di condivisione e accordo;
- risultato del processo partecipativo: il documento di proposta partecipata di cui l’ente responsabile si impegna a tener conto;
- ente responsabile: il soggetto titolare della decisione oggetto del processo, individuato nella Regione, negli enti locali, anche associati, o in altri soggetti pubblici.
Iniziativa dei cittadini e soggetti partecipanti
I soggetti privati, singoli o associati, possono chiedere alla Regione o agli enti locali l’avvio di un processo partecipativo secondo le rispettive modalità organizzative. La possibilità è riconosciuta anche quando la Regione o gli enti locali devono esprimere pareri non meramente tecnici su opere pubbliche nazionali.
Possono intervenire nei processi partecipativi:
- cittadini residenti, stranieri e apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato;
- persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio, oppure che hanno interesse al territorio o all’oggetto del processo;
- imprese, associazioni, organizzazioni e altre formazioni sociali con sede nel territorio interessato o con interesse al processo.
Giornata della partecipazione, promozione e formazione
È istituita la “Giornata della partecipazione”, con cadenza annuale, per promuovere la cultura partecipativa in tutto il territorio regionale. Le modalità sono determinate dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.
La Giunta regionale può sviluppare processi partecipativi sulle politiche di propria competenza, monitorare le esperienze e le attività divulgative, promuovere innovazione e miglioramento dei processi e curare la comunicazione di cittadinanza anche tramite piattaforme web. L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa promuove inoltre conoscenza della legge, studi, seminari, raccolta e diffusione di buone pratiche. La Giunta realizza attività formative per amministratori e personale regionale e locale, finalizzate alla progettazione, organizzazione e gestione dei processi partecipativi.
Le azioni regionali in materia sono adottate sulla base di indirizzi approvati dall’Assemblea legislativa entro 180 giorni dall’inizio della legislatura.
Contributi regionali per i processi partecipativi
La Regione eroga contributi ai soggetti legittimati per l’attuazione di processi partecipativi, secondo le modalità del capo dedicato e sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.
I processi possono essere avviati sia dall’ente responsabile sia da altri soggetti pubblici o privati, purché vi sia l’adesione formale dell’ente responsabile.
Oggetto, durata e contenuti dei processi partecipativi
I processi possono riguardare atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche sulle quali l’ente responsabile non abbia ancora assunto un atto definitivo. L’oggetto deve essere definito con precisione e indicato nel progetto di partecipazione.
La durata massima è di 4 mesi dall’avvio; per progetti di particolare complessità può arrivare a 6 mesi.
Ai fini del contributo regionale, il progetto partecipativo deve prevedere in particolare:
- l’impegno dell’ente responsabile a sospendere atti tecnici o amministrativi che anticipino o pregiudichino l’esito del processo;
- la sollecitazione delle realtà sociali presenti nel territorio potenzialmente interessate;
- l’inclusione, dopo le prime fasi, di associazioni o comitati sorti in relazione all’avvio del processo o emersi successivamente;
- il ricorso a facilitatori ed esperti di processi partecipativi;
- l’accessibilità della documentazione del progetto e del percorso tramite strumenti telematici.
Esiti del processo e obblighi dell’ente responsabile
Concluso il processo, l’ente responsabile approva formalmente un documento che dà conto del processo realizzato e del documento di proposta partecipata.
L’ente responsabile valuta la proposta e può recepirla in tutto o in parte, oppure non recepirla. In ogni caso deve:
- comunicare alla Giunta regionale il provvedimento o la decisione assunta, indicando le motivazioni se difformi dalle conclusioni del processo;
- rendere pubbliche le motivazioni relative all’accoglimento o al mancato accoglimento delle conclusioni;
- comunicare, anche per via telematica, ai partecipanti il provvedimento adottato e le relative motivazioni.
Disciplina finanziaria e regime transitorio
Per l’attuazione della legge è autorizzata per il 2020 la spesa di 25.000 euro, coperta con risorse già iscritte nella Missione 01, Programma 01 del bilancio di previsione 2020-2022. Per gli anni successivi al 2021 la copertura è demandata alle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio dei singoli esercizi.
La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale.
In via transitoria, la deliberazione attuativa prevista per i contributi regionali deve essere adottata dalla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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