Risposta n. 198 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che le compensazioni debbano essere assoggettate a tassazione separata perché riguardano annualità pregresse e sono correlate a somme di natura previdenziale, per cui sarebbe ragionevole applicare la stessa fiscalità del trattamento di fine rapporto.
Misure compensative corrisposte ai dipendenti per il periodo 01/01/2020-31/12/2024 - Applicabilità della tassazione separata (art.17, comma 1, lett. a) e art.19, comma 2-bis, Tuir)
Il quesito
Se le somme corrisposte a titolo di compensazione per neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale (periodo 2020-2024) debbano essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art.19 del Tuir oppure a tassazione ordinaria.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate conclude che le misure compensative rientrano nelle indennità equipollenti di cui all'art.17, comma 1, lett. a) del Tuir e, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art.19, comma 2-bis. Il parere è reso sulla base dei documenti forniti e resta salvo il potere di controllo dell'Amministrazione.
Testo integrale
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