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Interpello

Risposta n. 199 del 4/08/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Bonus corrisposti ai dipendenti – Tassazione ai fini Irpef e obblighi di sostituzione d'imposta relativi a Long Term Cash Bonus Plan

Il quesito

Trattamento fiscale in Italia di bonus cash attribuiti da società del gruppo estera a dipendente che è divenuto fiscalmente residente in Italia: obblighi di ritenuta della stabile organizzazione italiana, ripartizione della tassazione in base al periodo di vesting e necessità di dichiarazione/integrazione dell'Irpef da parte del dipendente; applicazione del credito d'imposta per imposte pagate all'estero.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante propone di ripartire il bonus in quote riferibili ai periodi di attività svolta nei diversi Paesi e di applicare la ritenuta italiana solo sulla quota di competenza italiana, consentendo al dipendente di utilizzare il credito d'imposta per le imposte già versate nel Regno Unito; in caso di ritenute già operate sull'intero importo si prevede il conguaglio in busta paga e la determinazione in dichiarazione al netto del credito estero; per i pagamenti successivi la stabile organizzazione tratterebbe la quota italiana e, dal 2027, l'intero importo quando di esclusiva competenza italiana.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che il residente è tassato sui redditi ovunque prodotti e che il reddito di lavoro dipendente si considera tassabile nell'anno della percezione; richiamando l'art.15 della Convenzione Italia‑Regno Unito e il Commentario OCSE, afferma che lo Stato della fonte può tassare remunerazioni riferibili a periodi in cui il lavoro è stato svolto in quello Stato anche se pagate dopo il trasferimento di residenza, e lo Stato di residenza procede alla eliminazione della doppia imposizione tramite credito d'imposta (art.165 Tuir). Ne consegue l'obbligo della stabile organizzazione italiana di operare la ritenuta sia sui bonus erogati dalla società estera sia su quelli erogati dalla stessa stabile organizzazione; il dipendente potrà beneficiare del credito d'imposta per le imposte estere già pagate. Se la stabile organizzazione non ha versato precedenti ritenute relative ai periodi esteri, dovrà effettuare i versamenti e le certificazioni senza sanzioni e interessi ai sensi dello Statuto del contribuente; la verifica della residenza fiscale resta basata su elementi di fatto non sindacabili in sede di interpello.

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