Ordinanza n. 9805/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’ottemperanza alla sentenza n. 5919/2018 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Giovene Di Girasole, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 17195/2017, pubblicata in data 10/07/2018, notificata in data 08/10/2018, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 5919/2018, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 5919/2018 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 luglio 2018, notificata l'8 ottobre 2018 e passata in giudicato. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicate le censure rivolte all'Amministrazione né il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero resistente una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., che il Ministero depositi una relazione documentata sui fatti di causa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha precisato che il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'incombente potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di disporre mezzi istruttori e di acquisire elementi necessari ai fini della decisione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base per l'acquisizione della relazione documentata dall'Amministrazione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere, il giudice può disporre l'acquisizione dall'amministrazione di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'incombente istruttorio disposto dal giudice può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- La disposizione di un incombente istruttorio e il rinvio della trattazione del merito non definiscono la domanda di ottemperanza, che resta pendente fino alla successiva decisione.
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