L.R. Valle d'Aosta 15/2024
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo diffuso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale promuove nell’intero territorio valdostano le configurazioni di autoconsumo diffuso e le comunità energetiche rinnovabili, con contributi agli enti locali per studi e costituzione delle CER e, in certi casi, anche per investimenti di CER, gruppi di autoconsumatori e soggetti aderenti. Prevede controlli, revoca, monitoraggio tramite COA energia e copertura finanziaria per il triennio 2024-2026.
Promozione dell’autoconsumo diffuso e contributi per CER e impianti rinnovabili
Promozione dell’autoconsumo diffuso
La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, misure di promozione e sostegno delle configurazioni di autoconsumo diffuso, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della dipendenza da fonti fossili, sviluppo delle rinnovabili e contrasto alla povertà energetica. L’intervento si inserisce nel Piano Energetico Ambientale Regionale e nella Roadmap per una società Fossil Fuel Free al 2040.
Ambito applicativo e definizioni richiamate
Per l’applicazione della disciplina la legge rinvia alle definizioni contenute nella normativa statale di riferimento, in particolare:
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414;
- deliberazioni ARERA;
- decreti del GSE in materia. La disciplina regionale si applica alle configurazioni di autoconsumo diffuso e alle comunità energetiche rinnovabili operanti sul territorio regionale.
Azioni di promozione e sensibilizzazione
La Regione riconosce il ruolo strategico delle configurazioni di autoconsumo diffuso come strumento di transizione energetica equa, partecipata e sostenibile. A tal fine promuove lo sviluppo di tali configurazioni sul proprio territorio anche mediante azioni di sensibilizzazione e informazione.
Contributi agli enti locali e ai soggetti delle configurazioni energetiche
La legge prevede due linee principali di sostegno economico.
La prima riguarda gli enti locali, cui possono essere concessi contributi per:
- studi di prefattibilità;
- attività preliminari allo sviluppo dei progetti;
- costituzione delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Il contributo massimo è pari a 50.000 euro.
La seconda riguarda, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, le CER, i gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente e i soggetti aderenti, per investimenti destinati alla realizzazione di impianti ubicati in Comuni della Regione con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Il contributo può arrivare fino al 40% dei costi ammissibili, nel rispetto dei limiti dell’allegato 2 al d.m. n. 414/2023.
Criteri, modalità e concessione dei contributi
La Giunta regionale definisce con deliberazione:
- i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi;
- ogni altro aspetto procedimentale utile all’attuazione della legge. I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia.
Cumulabilità con altre agevolazioni
I contributi regionali sono cumulabili con altre agevolazioni eurounitarie o statali, nel rispetto delle relative regole e del divieto di doppio finanziamento.
Controlli, revoca e conseguenze dell’inadempimento
La struttura competente può svolgere controlli documentali e in loco, anche a campione, per verificare il possesso dei requisiti. La revoca, anche parziale, è disposta se:
- il beneficiario rende dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
- l’impianto è realizzato solo parzialmente o in difformità rispetto al progetto ammesso;
- le spese risultano inammissibili. In caso di revoca, le somme vanno restituite entro 60 giorni dalla comunicazione, con interessi legali dalla data di erogazione; è possibile la rateizzazione fino a 12 mesi senza ulteriori interessi. Il mancato rimborso comporta il divieto per tre anni di accedere ad altre agevolazioni economiche regionali, salvo regolarizzazione del debito.
Governance, monitoraggio e supporto tecnico
Per sostenere e monitorare lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso, la Regione istituisce senza oneri aggiuntivi:
- un tavolo tecnico permanente sulle CER;
- un sistema di raccolta dati e monitoraggio. Il tavolo tecnico, istituito dalla Giunta, ha funzioni di promozione, analisi dei dati disponibili, confronto sull’evoluzione delle configurazioni, proposta di azioni migliorative e predisposizione di una relazione annuale per l’assessore competente, da riferire alla commissione consiliare. Il COA energia di FINAOSTA S.p.A. supporta la Regione nell’attuazione della legge. La Giunta definisce le informazioni da raccogliere e le modalità di gestione ed elaborazione dei dati, anche in relazione al catasto energetico regionale. Le CER e i gruppi di autoconsumatori costituiti dopo l’entrata in vigore della legge devono comunicare al COA energia le informazioni richieste.
Modifica della disciplina regionale sulla l.r. 13/2015
La legge integra le funzioni del COA energia prevedendo anche il supporto tecnico e amministrativo nell’applicazione e gestione della normativa regionale in materia di autoconsumo diffuso.
Aspetti finanziari e copertura
L’onere complessivo per il bilancio regionale è quantificato in:
- 560.000 euro per il 2024;
- 800.000 euro per il 2025;
- 800.000 euro per il 2026. Sono previste specifiche coperture nel bilancio 2024-2026, con ripartizione tra spese correnti e in conto capitale. Dal 2027 la spesa sarà rideterminata con legge di bilancio. Le attività del COA energia restano coperte dalla convenzione già prevista dalla l.r. 13/2015, senza nuovi oneri.
Finanza locale per il 2024
Gli interventi a favore degli enti locali sono finanziati, per il triennio considerato, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione. Gli importi sono fissati in:
- 55.000 euro per il 2024;
- 145.000 euro annui per il 2025 e il 2026. Per il 2024 le risorse destinate agli interventi di finanza locale sono incrementate di 55.000 euro, con conseguente integrazione e modifica dei relativi trasferimenti vincolati.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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