Circolare numero 259 del 9-11-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche riconosciuti dallo Stato italiano, non è più necessario dimostrare di aver effettivamente svolto l'insegnamento per ottenere il riscatto del periodo di corso legale di laurea. Viene così superata la precedente indicazione della circolare n. 458 C. e V./116 del 23 maggio 1978, alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984. Resta fermo il possesso del titolo accademico idoneo e il rispetto delle condizioni generali previste dalla normativa sul riscatto.
Riscatto dei periodi di laurea in teologia e discipline ecclesiastiche senza obbligo di prova dell'insegnamento svolto
Riscatto del corso legale di laurea in teologia e discipline ecclesiastiche
La circolare interviene sul regime del riscatto dei periodi di corso legale di laurea in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche già disciplinato dalla circolare n. 458 C. e V./116 del 23 maggio 1978. L'obiettivo è adeguare le istruzioni precedenti al mutato quadro dei rapporti tra Stato italiano e titoli accademici ecclesiastici, alla luce dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984.
Quadro normativo richiamato
La disciplina originaria faceva applicazione dell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sostituito dall'art. 2 novies della legge 16 aprile 1974, n. 114. In tale contesto, i titoli accademici conseguiti in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche indicate nell'allegato 2 della circolare del 1978 erano considerati idonei, in analogia ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università italiane, a conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole non statali di primo grado dichiarate equipollenti e nelle scuole dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
Regola precedente: necessità dell'insegnamento effettivo
Secondo la circolare del 1978, il riscatto del periodo di corso legale di laurea era consentito solo al verificarsi della circostanza che l'insegnamento fosse stato effettivamente svolto dal richiedente. Tale requisito doveva essere documentato secondo quanto previsto al punto 2 della circolare n. 458/1978.
Nuovo orientamento dopo l'Accordo del 1984
L'ulteriore approfondimento svolto su istanza della "Congregatio de institutione catholica" ha portato a ritenere non più necessario il collegamento tra riscatto e svolgimento effettivo dell'insegnamento. Poiché i titoli accademici in teologia e nelle discipline ecclesiastiche conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono ora riconosciuti dallo Stato italiano, il presupposto dell'effettivo insegnamento viene meno come condizione autonoma per il riscatto.
Effetti pratici per gli interessati
Nei casi considerati, come per la generalità degli assicurati, la facoltà di riscatto del periodo di corso legale di laurea ex art. 2 novies della legge n. 114/1974 deve essere riconosciuta a coloro che siano in possesso di un idoneo titolo accademico e che soddisfino le condizioni di carattere generale previste dalla normativa. Non è più richiesta la documentazione relativa all'avvenuto insegnamento indicata nel punto 2 della circolare n. 458/1978.
Punti principali
Richiamo alla disciplina precedente
La circolare n. 458 C. e V./116 del 23 maggio 1978 aveva disciplinato il riscatto dei periodi di corso legale di laurea in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche indicate nell'allegato 2, in applicazione dell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, poi sostituito dall'art. 2 novies della legge 16 aprile 1974, n. 114. In base a tale impostazione, il riscatto era subordinato anche alla prova che l'insegnamento fosse stato effettivamente svolto dal richiedente.
Superamento del requisito dell'insegnamento effettivo
A seguito dell'approfondimento richiesto dalla "Congregatio de institutione catholica" e tenuto conto dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, i titoli accademici in teologia e nelle discipline ecclesiastiche conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato italiano. Per questo motivo non è più ritenuto necessario subordinare il riscatto alla circostanza di fatto dell'avvenuto insegnamento.
Nuovo criterio per il riconoscimento del riscatto
La facoltà di riscatto del periodo di corso legale di laurea ex art. 2 novies della legge n. 114/1974 deve essere riconosciuta a chi sia in possesso di un idoneo titolo accademico, alle condizioni generali previste dalla normativa in materia, senza richiedere più la documentazione indicata al punto 2 della circolare n. 458/1978.
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