L.R. Liguria 21/2007
Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava, per la Regione indicata, classificazione, consegna, inventariazione e aggiornamento dei beni mobili, nonché concessioni, locazioni, comodati, permute, alienazioni e valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali. È stata abrogata dalla L.R. 2/2012, salvo la disciplina transitoria richiamata per alcuni articoli. Oggi ha quindi rilievo solo per i casi ancora coperti dalla transitoria.
Norme su conservazione, gestione, valorizzazione e alienazione del demanio e patrimonio regionale
Norme su conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale
La legge regionale disciplina la gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, con regole su classificazione, consegna, uso particolare, valorizzazione e dismissione. L’atto è stato però abrogato dalla L.R. 2/2012, con salvezza transitoria limitata per alcune disposizioni richiamate dalla stessa legge del 2012.
Ambito e classificazione dei beni mobili
La disciplina distingue i beni mobili regionali in categorie rilevanti ai fini inventariali e gestionali: mobili e arredi, materiale bibliografico, macchine d’ufficio e attrezzature tecniche, automezzi e altri mezzi di trasporto. La classificazione è funzionale alla corretta tenuta dei beni e alla loro amministrazione patrimoniale.
Consegna, responsabilità e scritture inventariali
I beni mobili regionali sono normalmente affidati a dipendenti regionali che assumono la qualità di consegnatari e rispondono per obbligo di vigilanza. Se i beni sono concessi in uso ad altri enti o soggetti operanti in convenzione per conto della Regione, possono essere nominati consegnatari anche dipendenti di tali soggetti.
Il consegnatario deve tenere l’inventario e le scritture patrimoniali previste, registrando carichi e scarichi e giustificando ogni diminuzione, perdita o alienazione. Il Direttore competente approva con proprio provvedimento le regole operative per classificazione, scritture e incarico di consegnatario, anche tramite supporti informatici. In caso di riorganizzazioni interne o riarticolazioni inventariali, la struttura competente può svolgere gli atti spettanti al consegnatario secondo le modalità stabilite.
Aggiornamento dei valori dei beni
La struttura regionale competente aggiorna periodicamente, e comunque non oltre ogni cinque anni, il valore dei beni iscritti in inventario. I criteri di aggiornamento sono fissati con provvedimento del Direttore competente in materia di demanio e patrimonio.
Concessione d’uso di beni demaniali e patrimoniali indisponibili
L’uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere attribuito a soggetti pubblici e privati mediante concessione, in ragione dell’interesse pubblico dell’utilizzo proposto. La concessione deve rispettare i criteri regionali di assegnazione dei beni, salvo norme speciali statali o regionali.
L’atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale, stabilisce di regola:
- durata della concessione;
- canone;
- uso consentito;
- condizioni di conservazione e di esercizio dell’attività;
- eventuale cauzione.
Il canone è stimato dagli uffici regionali, con possibile ausilio di uffici statali, di enti o società regionali, oppure di esperti esterni. Se il concessionario è un ente pubblico o un soggetto privato senza fini di lucro e l’uso è finalizzato a scopi istituzionali, di interesse generale o sociali, può essere previsto un canone ricognitorio e può essere esclusa la cauzione. In tal caso il canone è normalmente almeno pari ai costi diretti e indiretti sostenuti dalla Regione per conservazione e gestione dell’immobile.
L’atto di concessione regola anche gli oneri di manutenzione e le eventuali opere, anche straordinarie, poste a carico del concessionario. Le opere straordinarie e, in parte, la prestazione di servizi di supporto all’attività istituzionale regionale o di interesse per l’Amministrazione possono compensare il canone. Per le concessioni a enti pubblici destinate esclusivamente a finalità istituzionali preventivamente individuate dalla Regione, il canone può non essere previsto finché il bene è usato secondo tale destinazione e purché non derivino oneri diretti o indiretti alla Regione. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal dirigente competente o da un suo delegato.
Destinazione dei beni patrimoniali disponibili
I beni mobili e immobili del patrimonio disponibile possono essere assegnati, nel rispetto dei criteri regionali, con diverse modalità:
- a titolo oneroso, mediante locazione o affitto a soggetti pubblici o privati;
- a titolo gratuito, per i soli beni mobili, mediante comodato a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro che perseguano finalità istituzionali, di interesse generale o sociali;
- tramite canone ricognitorio, per gli immobili, quando il richiedente sia un ente pubblico o un soggetto privato senza fini di lucro e l’uso sia collegato alle medesime finalità istituzionali, di interesse generale o sociali.
Il canone ricognitorio è normalmente non inferiore ai costi sostenuti dalla Regione per il bene. Inoltre, con provvedimento della Giunta regionale, possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pubblici, su richiesta per finalità istituzionali, beni immobili del patrimonio disponibile non più utili alla Regione o troppo onerosi da gestire. Su tali immobili grava un vincolo di destinazione almeno decennale, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
Con provvedimento del Direttore competente possono essere trasferiti gratuitamente, per le medesime finalità, anche beni mobili dichiarati fuori uso ma ancora dotati di valore di mercato, oppure beni non più utili alla Regione. In tale ipotesi il provvedimento di fuori uso è adottato dal medesimo Direttore.
Contratti di affitto, locazione e comodato
L’approvazione dei contratti di affitto, locazione e comodato dei beni patrimoniali disponibili spetta al dirigente competente, a prescindere da importo e durata. La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata tra i soggetti interessati, anche individuati tramite avviso pubblico adeguato alle caratteristiche del bene, alla sua ubicazione e al corrispettivo.
Se il conduttore si obbliga a eseguire manutenzioni straordinarie, il canone può essere compensato in parte mediante tali opere, previa definizione della natura e del valore delle stesse. I contratti sono sottoscritti dal dirigente competente o da suo delegato.
Valorizzazione, cartolarizzazione e fondi immobiliari
La Giunta regionale individua, nel rispetto della normativa sui beni pubblici, i beni regionali e quelli del settore regionale allargato da destinare a operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione, definendo criteri e modalità operative.
È inoltre prevista la possibilità di promuovere fondi comuni di investimento immobiliare per favorire la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Ai fondi possono essere conferiti o trasferiti beni immobili della Regione e, su richiesta, anche di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale. La Giunta disciplina costituzione, gestione, funzionamento dei fondi e individuazione dei beni da conferire o trasferire, mentre alle operazioni si applica la normativa tributaria vigente in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Alienazione e permuta di immobili
L’alienazione degli immobili regionali, qualunque sia il valore, è disposta dalla Giunta regionale. I beni demaniali alienabili secondo il codice civile possono essere ceduti nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il prezzo base è determinato tramite stima degli uffici regionali, eventualmente con il supporto di uffici statali, enti o società regionali o esperti esterni.
La regola è la procedura aperta, nel rispetto delle norme statali e regionali sui contratti pubblici. È ammessa la procedura negoziata, tra l’altro:
- quando il prezzo non supera euro 150.000, con possibilità di aggiornamento secondo la disciplina sui valori dei beni;
- quando la procedura aperta sia andata deserta;
- quando l’acquirente è un ente pubblico o un soggetto senza fini di lucro per finalità istituzionali, di interesse generale o sociali;
- quando l’acquirente è una società direttamente partecipata dalla Regione per finalità statutarie;
- quando vi sia un diritto di prelazione;
- quando l’acquirente è un ente del settore regionale allargato o un ente strumentale della Regione e il bene sia usato per finalità istituzionali, anche mediante successiva alienazione o permuta, con comunicazione al Consiglio.
Nei casi di alienazione a enti pubblici, soggetti senza fini di lucro o società partecipate con uso vincolato, l’immobile è gravato da un vincolo almeno decennale di destinazione, soggetto a trascrizione a cura e spese dell’acquirente. La disciplina si applica anche alla costituzione di servitù passive ed enfiteusi.
La Giunta può inoltre disporre la permuta di immobili regionali quando, per la particolare situazione dei beni, l’operazione risulti conveniente. La permuta avviene tramite procedura negoziata, previa stima, e prevede conguaglio se i valori non coincidono.
Dismissione dei beni mobili fuori uso
I beni mobili non più idonei all’uso sono dichiarati fuori uso dal dirigente competente, previo accertamento tecnico-economico, salvo le ipotesi di trasferimento gratuito previste per i beni mobili non più utili ma ancora trasferibili. Il provvedimento individua la successiva destinazione del bene secondo le regole sulla cessione e alienazione.
I beni dichiarati fuori uso possono essere alienati se, all’esito dell’accertamento, conservano valore di mercato, mediante procedura negoziata fra i soggetti interessati. Possono essere alienati anche direttamente a soggetti pubblici o privati che perseguano finalità di interesse generale o sociali.
Se i beni non hanno più alcun valore di mercato, possono essere ceduti gratuitamente agli stessi soggetti, oppure distrutti secondo modalità ritenute più opportune e nel rispetto della legge; in caso di sostituzione, lo smaltimento può essere posto a carico dell’aggiudicatario della nuova fornitura, nel rispetto della normativa sui rifiuti. Se i beni fuori uso sono dello stesso genere di quelli da acquistare, è possibile cederli al fornitore computandone il valore in detrazione dal prezzo della nuova fornitura. In ogni caso il prezzo di alienazione non può essere inferiore alla stima.
Regime di efficacia e attualità della disciplina
La legge è espressamente abrogata dalla L.R. 2/2012. Resta tuttavia una limitata utilità per la disciplina transitoria richiamata dalla legge abrogante, che salva specificamente alcune norme qui riportate. Per il resto, l’atto non ha più applicazione generale nell’ordinamento vigente.
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