L.R. Liguria 22/2007
Norme in materia di energia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria programmazione energetica, competenze di Regione, Province, Città metropolitana e Comuni, procedure autorizzative e misure per efficienza, rinnovabili e inquinamento luminoso. Regola anche prestazione energetica degli edifici, banche dati e patentini per impianti termici. Molte parti sono state poi sostituite o abrogate; restano vigenti soprattutto programmazione, competenze, controlli e sanzioni aggiornate.
Norme regionali liguri in materia di energia, efficienza energetica e inquinamento luminoso
Norme regionali liguri in materia di energia, efficienza energetica e inquinamento luminoso
La legge disciplina, per il territorio della Liguria, la programmazione e gli interventi della Regione e degli enti locali in materia energetica, con obiettivi di sostenibilità, risparmio, fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni e contenimento dell’inquinamento luminoso. Il testo consolidato recepisce numerose modifiche successive, in particolare su prestazione energetica degli edifici, banche dati, controlli e patentini per impianti termici.
Finalità della politica energetica regionale
La disciplina regionale mira a garantire il soddisfacimento del fabbisogno energetico con criteri di efficienza e contenimento dei consumi, favorendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie che riducono l’impatto ambientale. Tra gli obiettivi figurano anche il risparmio energetico, la cogenerazione, il teleriscaldamento, il miglioramento dell’efficienza degli impianti e degli edifici, la diversificazione delle fonti e la valorizzazione delle risorse locali. La legge include inoltre la promozione di educazione, ricerca, innovazione e formazione in materia energetica, nonché misure specifiche contro l’inquinamento luminoso e a tutela degli osservatori astronomici.
Competenze della Regione
La Regione esercita la programmazione energetica regionale, adotta i regolamenti attuativi e definisce criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria. Le spettano inoltre i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, la promozione di studi e progetti pilota e la concessione di contributi nei limiti del bilancio.
Dal 2022 la Regione è espressamente autorizzata anche a sostenere:
- le spese di costituzione e avvio delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di condivisione energetica delle pubbliche amministrazioni;
- il trasferimento di risorse, anche in forma di servizi, agli enti del settore regionale allargato per la progettazione di configurazioni di autoconsumo, anche individuali a distanza;
- l’adozione, da parte della Giunta regionale, dei criteri e delle misure di incentivazione con attenzione anche alle fasce di popolazione dei comuni.
La Regione promuove inoltre l’uso delle rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane, la diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi, l’informazione e la divulgazione. È altresì competente per il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per la conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW e per la tenuta e l’aggiornamento del relativo registro regionale.
Programmazione energetica, PEAR e monitoraggio
Il sistema regionale di programmazione in materia di energia è composto dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), dai provvedimenti attuativi del PEAR, dal Programma annuale degli interventi e dal documento di monitoraggio e valutazione. I contenuti del PEAR sono vincolanti per la pianificazione territoriale.
Il PEAR è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale. Deve definire gli obiettivi energetici regionali, le azioni necessarie al loro raggiungimento e gli indicatori di risultato; deve inoltre individuare:
- fabbisogni energetici stimati e infrastrutture necessarie;
- obiettivi di contenimento dei consumi e di efficienza nei settori produttivo, residenziale, dei servizi e dei trasporti;
- obiettivi di diversificazione delle fonti e di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili;
- sviluppo della produzione da fonti rinnovabili;
- indirizzi per la prevenzione dell’inquinamento luminoso;
- risorse necessarie per le misure prioritarie.
Il PEAR è redatto con integrazione della VAS, con confronto con soggetti istituzionali e operatori del settore, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e ha validità quinquennale. Resta efficace fino all’entrata in vigore degli aggiornamenti. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione sui risultati delle politiche energetiche.
Efficienza energetica degli impianti di produzione e programmi di adeguamento
La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e tramite i provvedimenti attuativi del PEAR, determina i livelli minimi obbligatori di efficienza energetica per i diversi tipi di opere e impianti di produzione energetica. Può stipulare accordi con i gestori degli impianti per definire modalità e tempi di adeguamento.
I gestori interessati devono presentare alla Regione, entro il termine stabilito negli accordi, un programma di adeguamento. La Giunta regionale lo approva entro 60 giorni dalla presentazione, con eventuali integrazioni o modifiche.
Riparto delle competenze tra Province, Città metropolitana e Comuni
Alle Province e alla Città metropolitana spettano, in particolare, le autorizzazioni uniche per impianti elettrici, impianti di cogenerazione da fonte fossile e impianti da fonte fossile fino a 300 MW, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa richiamata e dal PEAR. Rientrano inoltre nelle loro competenze le funzioni amministrative su oli minerali e idrocarburi in terraferma, la redazione dei programmi di intervento per rinnovabili e risparmio energetico, l’individuazione delle aree idonee al teleriscaldamento, il controllo e la sorveglianza sull’uso razionale dell’energia e il controllo degli impianti termici nei Comuni con meno di 40.000 abitanti.
Ai Comuni spettano, tra l’altro, la promozione delle rinnovabili, dell’uso razionale dell’energia e del risparmio energetico tramite strumenti urbanistici e regolamentari; il controllo degli impianti termici nei Comuni con più di 40.000 abitanti; l’adozione di prescrizioni energetiche negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi; i controlli, accertamenti e ispezioni sul rendimento energetico in edilizia.
Procedure autorizzative e attività libera
Le disposizioni originarie su autorizzazione unica, DIA, procedure semplificate e intesa paesaggistica risultano abrogate. Nel testo vigente resta espressamente indicato che costituiscono attività libera l’installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 MW termici e gli impianti da fonte rinnovabile per i quali la normativa statale non richiede alcuna autorizzazione.
Inquinamento luminoso: definizioni e competenze
Il titolo dedicato all’inquinamento luminoso definisce i concetti di inquinamento luminoso, inquinamento ottico, regolamento comunale dell’illuminazione, osservatorio astronomico e fascia di rispetto. La Regione coordina e indirizza la materia, raccoglie informazioni, concede contributi per l’adeguamento degli impianti pubblici e, con regolamento, disciplina requisiti tecnici, contenuti della certificazione di conformità e modalità dei controlli. Aggiorna anche l’elenco degli osservatori e delle aree naturali protette con le relative zone di protezione.
Obblighi di Province e Comuni sull’illuminazione
Le Province controllano il corretto e razionale uso dell’energia elettrica, adeguano i propri impianti di illuminazione e vigilano sui Comuni. Promuovono inoltre corsi di formazione e aggiornamento per tecnici del settore illuminazione.
I Comuni devono adeguare il regolamento edilizio, dotarsi entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge del regolamento comunale di illuminazione, adeguare gli impianti di propria competenza, ricevere i certificati di conformità, controllare gli impianti pubblici e privati, e irrogare le sanzioni previste.
Aree a elevata sensibilità e requisiti tecnici dell’illuminazione
La Giunta regionale deve individuare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge le aree a elevata sensibilità all’inquinamento luminoso, comprendendo gli osservatori indicati dalla Società Astronomica Italiana e dall’Unione Astrofili Italiani e le aree naturali protette. In tali aree gli apparecchi non conformi esistenti devono essere adattati, sostituiti o dotati di dispositivi idonei entro cinque anni.
I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono rispettare requisiti tecnici stringenti: limitazione dell’emissione verso l’alto, uso di lampade ad alta efficienza, contenimento della luminanza, ottimizzazione dei consumi e riduzione notturna dell’emissione almeno del 30% salvo esigenze di sicurezza. Sono previsti limiti e cautele particolari per impianti sportivi e per l’illuminazione degli edifici, mentre sono vietati fasci di luce a scopo pubblicitario e sistemi di illuminazione del paesaggio. Alcune installazioni sono escluse dall’ambito di applicazione, tra cui fari costieri, carceri, insediamenti militari, porti, aeroporti, impianti temporanei per sicurezza o emergenze e luminarie natalizie e patronali.
Prestazione energetica degli edifici: disciplina generale e banche dati
Nel settore dell’edilizia la legge rinvia alle definizioni del d.lgs. 192/2005 e attribuisce alla Regione funzioni di raccolta e aggiornamento dati, monitoraggio, studio evolutivo della normativa, analisi energetico-ambientali e proposte per l’adeguamento del quadro regolatorio.
Il sistema regionale comprende due banche dati: il catasto impianti termici CAITEL e il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica SIAPEL. Il regolamento regionale disciplina verifiche, trasmissione telematica degli attestati, interconnessione tra le banche dati, iscrizione dei tecnici abilitati e attuazione del d.p.r. 74/2013.
Tecnici abilitati, attestato di prestazione energetica e contributi
L’attestazione di prestazione energetica deve essere resa da tecnici abilitati in modo indipendente. La Regione istituisce l’elenco dei tecnici abilitati, con modalità definite dalla Giunta.
Il tecnico che redige l’attestato deve versare un contributo per ciascun attestato, secondo il regolamento regionale; il mancato pagamento impedisce la trasmissione telematica dell’attestato al SIAPEL. Il contributo è determinato e aggiornato dalla Giunta in proporzione alle spese del servizio. Un analogo contributo è previsto anche per i responsabili degli impianti per ciascun rapporto di controllo trasmesso al CAITEL; il mancato pagamento ne impedisce la trasmissione. Il gettito può finanziare anche le attività e misure in materia di comunità energetiche e progettazione delle configurazioni di autoconsumo.
Controlli, ispezioni e patentini per impianti termici civili
Il Comune effettua annualmente accertamenti e ispezioni in corso d’opera su almeno il 5% degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, anche con il supporto di ARPAL, per verificare la conformità alle prescrizioni e ai requisiti minimi. Le funzioni ispettive previste dalla normativa statale sono attribuite alle Province, secondo le modalità del regolamento regionale.
Dal 2019 la legge disciplina anche il rilascio dei patentini per la conduzione di impianti termici civili sopra 0,232 MW. Il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a chi possiede un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore; il patentino di secondo grado richiede il superamento del corso di formazione regionale o di corso analogo autorizzato fuori regione. È istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati. La Giunta definisce modello, contenuti, procedure di rilascio e modalità di tenuta del registro.
Informazione ai proprietari e ai conduttori
La Regione deve definire, con proprio provvedimento, le modalità per informare proprietari e conduttori di edifici o unità immobiliari sui metodi di miglioramento della prestazione energetica. Le modalità informative riguardano anche attestati di prestazione energetica, rapporti di ispezione, loro finalità, misure di efficientamento economicamente convenienti e strumenti finanziari disponibili.
Sanzioni e riparto delle entrate
La legge prevede sanzioni per l’inosservanza dei livelli minimi di efficienza energetica degli impianti di produzione e per la mancata realizzazione dei programmi di adeguamento. Le sanzioni amministrative sono applicate da ARPAL secondo la normativa regionale sulle sanzioni.
Per l’inquinamento luminoso, chi realizza nuovi impianti difformi è soggetto, previa diffida, a sanzione per punto luce e all’obbligo di spegnimento fino all’adeguamento; la sanzione è irrogata dalla Polizia Municipale competente e le somme sono destinate ai Comuni per l’adeguamento degli impianti.
In materia di prestazione energetica degli edifici, la disciplina sanzionatoria rinvia alla normativa statale. Le sanzioni relative agli obblighi del d.p.r. 74/2013 sono accertate e irrogate dalle autorità competenti ai controlli su impianti termici. Le sanzioni per le infrazioni in tema di prestazione energetica degli edifici competono alla Regione, eventualmente tramite IRE S.p.A. Le entrate sanzionatorie sono destinate al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e dei sistemi tecnici per l’edilizia.
Dal 2018 e 2023 sono previste specifiche sanzioni per la mancata trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica al CAITEL e per l’omessa comunicazione del terzo responsabile, nonché una procedura di regolarizzazione per la trasmissione tardiva o omessa dei rapporti, con pagamento del 30% del minimo edittale entro il 28 febbraio dell’anno successivo al controllo; la regolarizzazione 2024 si estende anche alle annualità precedenti al 2023.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
La Giunta doveva predisporre il nuovo PEAR entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi sono rimaste applicabili, in alcuni ambiti, le disposizioni nazionali o regionali previgenti. In particolare, fino all’approvazione del regolamento regionale in materia di prestazione energetica, ARI/IRE ha potuto svolgere verifiche a campione sugli attestati esistenti secondo il regolamento allora vigente.
La legge dispone inoltre l’abrogazione di numerose norme previgenti della legislazione regionale ligure in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, nonché la clausola di incompatibilità con le nuove disposizioni.
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