L.R. Liguria 20/2007
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) - città a colori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Piemonte 5 agosto 1987, n. 25 sui contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati, introducendo nuove fattispecie e rimodulando la disciplina dei finanziamenti. Prevede anche un limite per chi ha già ottenuto contributi su specifici interventi e abroga precedenti disposizioni e la L.R. 26/2003. Oggi ha rilievo soprattutto come testo modificativo e per la disciplina consolidata risultante della legge del 1987.
Modifiche alla disciplina regionale dei contributi per il recupero edilizio abitativo e il programma “Città a colori”
Modifiche alla disciplina dei contributi per il recupero edilizio abitativo
La legge regionale interviene sulla L.R. 5 agosto 1987, n. 25, che disciplina i contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati nell’ambito della Regione Piemonte. Il provvedimento modifica e integra il testo originario, introducendo nuove fattispecie di intervento e aggiornando la regolazione dei contributi.
Nuove previsioni inserite nella legge del 1987
La legge inserisce nell’impianto della L.R. n. 25/1987:
- un nuovo comma 3-bis all’articolo 1;
- gli articoli 7-bis e 7-ter;
- ulteriori lettere al comma 1 dell’articolo 8, e in particolare le lettere a-bis), b-bis) e d-bis);
- un comma 1-bis all’articolo 9;
- un nuovo articolo 10-bis, successivamente sostituito;
- un nuovo articolo 10-ter.
Il contenuto puntuale delle disposizioni inserite non è riportato nel testo fornito; ciò che emerge è l’ampliamento della disciplina dei contributi e degli interventi ammissibili.
Disciplina dei contributi e limiti alla fruizione
La legge introduce una limitazione specifica alla concessione dei contributi: i privati proprietari che abbiano già ottenuto contributi per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b-bis) e d-bis) della L.R. n. 25/1987 non possono presentare ulteriori istanze di finanziamento ai sensi della medesima legge.
Si tratta quindi di una preclusione soggettiva che impedisce la reiterazione delle richieste di finanziamento per i medesimi soggetti già beneficiari di tali interventi.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge dispone l’abrogazione di:
- gli articoli 18-ter, 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies della L.R. n. 25/1987;
- la L.R. 27 ottobre 2003, n. 26, recante modifiche alla L.R. n. 25/1987 e richiamata come “Città a colori”.
La disciplina vigente deve quindi essere letta alla luce delle modifiche qui introdotte e delle successive abrogazioni espressamente previste.
Rilevanza pratica
L’atto ha natura principalmente modificativa e di coordinamento della legge del 1987. Per l’uso professionale conta soprattutto come base per ricostruire il testo consolidato della L.R. n. 25/1987, mentre la legge del 2007, in sé, non contiene una disciplina autonoma completa ma interviene sul regime dei contributi regionali già esistente.
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