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Legge

L.R. Emilia-Romagna 21/2014

NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 21/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, l’elezione contestuale del Presidente della Giunta e dell’Assemblea legislativa: candidature, presentazione delle liste, voto, soglie di sbarramento, riparto dei seggi, surroghe e rinvio alla normativa statale. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; regola solo le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna.

Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta dell’Emilia-Romagna

Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna

La legge disciplina l’intero procedimento elettorale regionale in Emilia-Romagna, dall’indizione delle elezioni alla proclamazione degli eletti, definendo sistema di voto, presentazione delle candidature, riparto dei seggi e surroghe. Integra la normativa statale richiamata e si applica esclusivamente alle elezioni regionali della Regione Emilia-Romagna.

Composizione dell’Assemblea e sistema elettorale

L’Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, comprensivo il Presidente della Giunta regionale. È inoltre ricompreso il candidato Presidente che risulti immediatamente dopo il Presidente eletto per numero di voti validi. L’elezione avviene contestualmente per Assemblea e Presidente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali e coalizioni regionali collegate a un candidato Presidente, con criterio proporzionale, premio di maggioranza e tutela delle minoranze.

Circoscrizioni e riparto iniziale dei seggi

Le circoscrizioni elettorali coincidono con le province dell’Emilia-Romagna. Quaranta seggi sono attribuiti con criterio proporzionale nelle circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove seggi sono assegnati con sistema maggioritario tra i candidati delle liste circoscrizionali in base ai voti delle coalizioni collegate ai candidati Presidente. Un seggio è riservato al candidato Presidente non eletto che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente proclamato eletto. La ripartizione dei seggi tra circoscrizioni avviene in proporzione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento disponibile.

Candidature alla carica di Presidente

Le candidature a Presidente della Giunta regionale si presentano all’ufficio centrale regionale entro il termine previsto dalla legge statale n. 108 del 1968. Alla candidatura vanno allegati il certificato di iscrizione alle liste elettorali di un comune della Repubblica e la dichiarazione di collegamento con le liste circoscrizionali; non è richiesta sottoscrizione da parte degli elettori. La candidatura è esclusa se la dichiarazione di collegamento non coincide con quella resa dai delegati delle liste.

Presentazione e requisiti delle liste circoscrizionali

Le liste circoscrizionali devono essere collegate a un candidato Presidente e sono ammesse solo se presentate con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali. La legge fissa soglie numeriche di sottoscrizione variabili in base alla popolazione della circoscrizione, con esenzione per le liste espressione di gruppi consiliari già presenti nell’Assemblea, escluso il gruppo misto. In caso di scioglimento anticipato con elezioni anticipate di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza naturale del quinquennio, i limiti di sottoscrizione sono dimezzati.

Requisiti di composizione delle liste

Ogni lista circoscrizionale deve contenere un numero di candidati non inferiore ai seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore a tale numero aumentato di un quarto. È prevista la parità di genere o, se i candidati sono dispari, una differenza massima di una unità tra i generi.

Modalità di voto

Si vota con un’unica scheda che reca i candidati Presidente e i simboli delle liste o coalizioni collegate. L’elettore può votare solo il Presidente, il Presidente e una lista collegata, il Presidente e una lista non collegata, oppure solo una lista, nel qual caso il voto si estende anche al Presidente collegato. Sono ammesse una o due preferenze per i candidati di lista, ma in caso di due preferenze devono essere di sesso diverso della stessa lista, altrimenti la seconda è annullata. Se si vota il Presidente e più di una lista, resta valido solo il voto al Presidente. Il modello di scheda è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Soglia di sbarramento

Sono escluse dall’assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non raggiunga il 3% dei voti validi regionali, salvo il caso in cui siano collegate a un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi nella relativa elezione.

Operazioni degli uffici elettorali circoscrizionali

L’ufficio centrale circoscrizionale procede allo spoglio, al riesame dei voti contestati, alla determinazione dei voti validi per Presidente e liste, alla cifra elettorale di lista, al riparto dei seggi nella circoscrizione, ai voti residui, alle cifre individuali dei candidati e alla graduatoria di lista. I risultati e gli estratti del verbale sono trasmessi all’ufficio centrale regionale; il verbale è redatto in duplice esemplare, con deposito di un esemplare in cancelleria del tribunale.

Operazioni dell’ufficio centrale regionale e riparto finale

L’ufficio centrale regionale somma i voti residui dei gruppi di liste, assegna i seggi residui a livello regionale e distribuisce i seggi alle liste nelle circoscrizioni secondo la graduatoria dei voti residui percentuali. Proclama eletto Presidente il candidato con più voti validi regionali e determina il candidato Presidente non eletto cui è riservato il seggio. Se la coalizione o il gruppo collegato al Presidente eletto supera determinate soglie di seggi o non raggiunge il 40% dei voti, si applicano meccanismi correttivi di assegnazione di seggi fino al raggiungimento della maggioranza minima prevista. Il presidente dell’ufficio proclama inoltre eletti i candidati con le cifre individuali più elevate nei limiti dei seggi spettanti.

Surroghe

In caso di vacanza di un seggio durante la legislatura, la surroga avviene con il primo dei non eletti della stessa lista circoscrizionale; se i candidati sono esauriti, il seggio passa a un candidato della stessa lista di un’altra circoscrizione, secondo le regole di riparto dei residui. Per il seggio attribuito al candidato Presidente non eletto, la surroga segue una disciplina specifica che privilegia la lista e il candidato originariamente penalizzati, con ricorso alla graduatoria della stessa lista o, in subordine, di un’altra circoscrizione del medesimo gruppo.

Rinvio alla normativa statale

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano la legge n. 108 del 1968 e la legge n. 43 del 1995, oltre alla normativa statale vigente compatibile. Le disposizioni sulla lista regionale della legge statale si intendono riferite ai candidati alla Presidenza della Giunta; nei riferimenti agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 del 1968, l’ufficio centrale regionale sostituisce l’ufficio centrale circoscrizionale.

Indizione delle elezioni e calendario

Il Presidente della Giunta uscente adotta il decreto di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, d’intesa con il Presidente della Corte d’appello di Bologna. In caso di scadenza naturale, i decreti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale regionale 50 giorni prima del voto. Le elezioni si tengono tra il 15 aprile e il 15 giugno. In caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti sono adottati dal vicepresidente della Giunta, pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento e le elezioni si svolgono entro i due mesi successivi.

Intese e spese del procedimento

Possono essere stipulate intese con organi statali per la gestione del procedimento elettorale. Restano a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nella legge statale n. 136 del 1976.

Abrogazioni e disciplina transitoria finale

È abrogato l’articolo 53 della legge regionale n. 24 del 2009. Con l’applicazione di questa legge elettorale non si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 32-bis della legge regionale n. 11 del 2013. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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