L.R. Emilia-Romagna 22/2014
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Emilia-Romagna disciplina pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, definendone requisiti, SCIA, uso di immobili e imbarcazioni, regole igienico-sanitarie, controlli e sanzioni. Prevede misure di promozione, un elenco regionale delle imprese e la Consulta ittica regionale. Contiene norme transitorie per le attività già avviate e demanda un regolamento attuativo entro 180 giorni.
Disciplina di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo in Emilia-Romagna
Disciplina di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo in Emilia-Romagna
La legge promuove e regola, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, valorizzando la multifunzionalità delle imprese ittiche e il patrimonio socio-economico, culturale e ambientale delle aree legate a pesca e acquicoltura.
Finalità e definizioni
La disciplina individua tre attività principali:
- pescaturismo: attività di diffusione delle conoscenze legate alla pesca, anche tramite escursioni lungo coste, lagune, laghi e fiumi, finalizzate all’osservazione della pesca professionale, alla pesca sportiva o al trasporto di subacquei;
- ittiturismo: insieme di attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi volte alla fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione del settore ittico;
- acquiturismo: analoga attività riferita agli ecosistemi acquatici e vallivi e alle risorse dell’acquicoltura. Sono inoltre qualificate come attività connesse la trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura, la loro valorizzazione e promozione, nonché la gestione attiva per la tutela e l’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e dell’ambiente costiero.
Carattere accessorio rispetto all’attività principale
Le attività connesse devono essere svolte dall’impresa ittica con l’impiego di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività principale e con prodotti provenienti in prevalenza dalla propria pesca o acquicoltura, anche se lavorati da terzi, nei limiti fissati dal regolamento attuativo e dalle norme applicabili in materia igienica.
Per gli imprenditori esercenti pesca professionale, le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto alla pesca; per gli imprenditori di acquicoltura, le attività di acquiturismo e connesse non devono essere prevalenti rispetto all’acquicoltura. La prevalenza è misurata in base al tempo di lavoro annuo impiegato, includendo i periodi di fermo biologico, fermo tecnico o fermo sanitario, che deve risultare superiore rispetto al tempo dedicato alle attività turistiche e connesse.
Requisiti per l’esercizio e titolo abilitativo
L’esercizio delle attività è subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove si svolge l’attività. La segnalazione deve dimostrare la prevalenza dell’attività principale e il possesso degli altri requisiti e documenti richiesti. Resta ferma la competenza dell’autorità dell’ufficio di iscrizione della nave per l’autorizzazione all’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio.
Beni utilizzabili e ospitalità
Possono essere utilizzati l’abitazione dell’imprenditore ittico, le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell’impresa. Gli immobili e le imbarcazioni impiegati sono considerati beni strumentali dell’impresa ittica anche ai fini urbanistici.
Per l’ospitalità è consentito, entro il limite di 12 posti letto, l’utilizzo dell’abitazione o di altre strutture già disponibili; per la preparazione di pasti e bevande è ammesso l’uso della cucina domestica fino a 12 coperti per ciascuno dei due pasti principali.
Requisiti igienico-sanitari e alimentari
Le strutture devono rispettare i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali. Le attività di produzione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande restano soggette alla normativa nazionale ed europea.
Le attività di lavorazione dei prodotti ittici svolte nella cucina dell’imprenditore o in un laboratorio pluriuso, se finalizzate alla somministrazione o alla vendita diretta, sono soggette a registrazione secondo il regolamento (CE) n. 852/2004. Il piano aziendale di autocontrollo deve disciplinare le procedure per garantire la sicurezza alimentare.
Per i prodotti di acquicoltura destinati a vendita diretta o somministrazione nell’ambito dell’azienda, esclusi i molluschi bivalvi vivi, non si applica il regolamento (CE) n. 853/2004; per i molluschi bivalvi vivi è richiesta la provenienza da un Centro di spedizione molluschi riconosciuto.
Obblighi informativi e divieti commerciali
Le imprese possono usare le denominazioni “Pescaturismo”, “Ittiturismo” e “Acquiturismo”, ma non le espressioni “Ristorante”, “Albergo” o simili, riservate alle specifiche licenze commerciali.
Devono inoltre esporre al pubblico:
- la capienza massima dell’imbarcazione;
- la capienza massima delle strutture adibite a ospitalità e somministrazione;
- l’elenco delle camere, delle dotazioni, dei servizi offerti e le tariffe minime e massime stagionali.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge è affidata ai Comuni, ferme restando le competenze dei servizi sanitari delle AUSL e delle autorità statali.
Sono previste sanzioni per:
- esercizio delle attività senza SCIA: da 1.000 a 6.000 euro e sospensione dell’attività da 3 a 6 mesi;
- violazione degli obblighi e divieti informativi o terminologici: da 250 a 1.500 euro;
- violazione dei limiti e delle modalità fissati dal regolamento attuativo: sanzioni previste dal regolamento stesso.
In caso di violazioni reiterate, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività e comunicare il provvedimento alla Regione per l’aggiornamento dell’elenco regionale. I Comuni devono svolgere controlli periodici e riferirne alla Regione su richiesta.
Promozione, sviluppo e finanziamenti
La Regione sostiene e promuove le attività attraverso interventi di promozione, studio, ricerca e sperimentazione, recupero e riqualificazione di fabbricati e aree a uso ittituristico o acquituristico, acquisto di attrezzature e riqualificazione di imbarcazioni. Per le imbarcazioni da pesca in mare, gli interventi non possono comportare aumento di stazza, potenza motore o capacità di cattura.
Elenco regionale delle imprese
È istituito presso la Regione un elenco delle imprese ittiche che esercitano le attività disciplinate dalla legge. Le modalità di iscrizione sono definite dal regolamento attuativo. L’iscrizione può essere considerata criterio premiale nei bandi per contributi europei.
Club di eccellenza e formazione
La Regione riconosce Club di aziende d’eccellenza che valorizzano specializzazioni nei servizi e nei prodotti offerti. I Club devono adottare un disciplinare con criteri qualitativi, marchio distintivo e sistema di controllo interno.
I criteri di riconoscimento devono valorizzare, tra l’altro, l’uso prevalente di prodotti tipici locali, l’offerta espressione della tradizione enogastronomica dell’Emilia-Romagna, il recupero di immobili storico-culturali, la qualità dell’accoglienza e certificazioni aziendali, anche ambientali. Per aderire a un Club è richiesto un attestato di frequenza a un corso specifico o a un corso per operatore di agriturismo.
Regolamento attuativo e coordinamento con l’agriturismo
La Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, per definire criteri, requisiti, prescrizioni, procedure amministrative, controlli e ulteriori aspetti sanzionatori.
In assenza di disposizioni specifiche, si applicano in quanto compatibili le norme della legge regionale n. 4 del 2009 sull’agriturismo e le relative disposizioni attuative.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa valuta l’attuazione della legge sulla base di una relazione triennale della Giunta, che deve riferire su diffusione e caratteristiche delle attività, misure di promozione realizzate, Club di eccellenza costituiti, funzionamento dell’elenco regionale, esiti dei controlli e criticità emerse.
Consulta ittica regionale
La legge istituisce anche la Consulta ittica regionale, senza oneri per il bilancio regionale, presieduta dall’Assessore competente in materia di pesca e acquicoltura. Essa è composta da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative e può essere integrata da ulteriori soggetti della filiera, incluse Camere di commercio, associazioni dei consumatori e pescatori sportivi.
La Consulta è organo consultivo della Giunta e formula proposte e pareri su politiche di settore, progetti di legge e direttive, bilanci, programmi di attività e riparto dei finanziamenti. I componenti sono nominati dalla Giunta e la partecipazione è gratuita.
Disposizioni transitorie
Gli imprenditori che, alla data di entrata in vigore della legge, già esercitano le attività disciplinate devono comunicare entro 30 giorni ai Comuni interessati e alla Regione gli estremi dei titoli autorizzativi.
Fino all’adozione del regolamento attuativo, continuano ad applicarsi, se compatibili, le disposizioni nazionali e regionali vigenti per tali attività. La Giunta deve inoltre disciplinare entro 120 giorni le modalità di funzionamento della Consulta ittica regionale.
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