Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 16/2014

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 16/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove, nel territorio dell’Emilia-Romagna, la tutela e la valorizzazione dei dialetti locali come patrimonio culturale regionale. Prevede studi, progetti nelle scuole, iniziative artistiche e editoriali, un piano annuale della Giunta, un comitato scientifico consultivo e una disciplina finanziaria riferita inizialmente al solo esercizio 2014, con stanziamenti successivi nei limiti di bilancio.

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna

Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna

La legge disciplina gli interventi della Regione Emilia-Romagna per tutelare, promuovere e trasmettere i dialetti locali come componente del patrimonio storico, civile e culturale regionale. Gli interventi sono rivolti al territorio regionale e mirano anche a favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Finalità e ambito di intervento

La Regione riconosce i dialetti dell’Emilia-Romagna nelle espressioni orali e letterarie, popolari e colte, e si impegna a conservarne la fruibilità per le generazioni future. La tutela è collegata allo sviluppo delle identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel territorio regionale.

Azioni di promozione e valorizzazione

Per perseguire tali finalità, la Regione interviene attraverso:

  • studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti;
  • progetti e sussidi didattici nelle scuole per diffondere la cultura legata ai dialetti, con particolare attenzione agli scambi intergenerazionali tra giovani e anziani;
  • sostegno a manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, nonché a iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali dedicate alla valorizzazione dei dialetti e delle realtà culturali connesse.

Per gli interventi di studio e ricerca sono indicati, in particolare:

  • seminari, convegni e corsi di aggiornamento;
  • costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, consultabili liberamente online anche tramite l’apposita sezione del portale regionale;
  • promozione della rete tra archivi e fondi pubblici e privati esistenti e creazione di sezioni dedicate nelle biblioteche.

Programmazione annuale e modalità attuative

La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno e sentito il comitato scientifico, approva il piano annuale delle azioni e degli interventi, individuandone le modalità attuative.

Per l’attuazione degli interventi la Regione può:

  • realizzare interventi diretti, anche mediante incarichi per studi e ricerche;
  • stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti, associazioni e istituti scolastici;
  • concedere contributi a soggetti pubblici e privati per progetti coerenti con la legge;
  • istituire premi per tesi di laurea e di dottorato già discusse sui dialetti dell’Emilia-Romagna.

La Giunta stabilisce, di norma con il piano annuale o comunque con propri atti, criteri e modalità di concessione dei contributi, schemi di accordo e convenzione, numero e importo dei premi, oltre alle modalità di costituzione e ai compensi della giuria, nel rispetto della normativa statale.

Comitato scientifico

È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, un Comitato scientifico con funzioni propositive e consultive sulla salvaguardia, valorizzazione e trasmissione dei dialetti dell’Emilia-Romagna. Il comitato è composto da un massimo di cinque membri di comprovata competenza, nominati dalla Giunta previo avviso pubblico; composizione, durata e funzionamento sono definiti con atto della Giunta. La previsione del comma 3 dell’articolo 5 risulta abrogata.

Regime finanziario

Per l’attuazione degli interventi previsti, la legge quantifica oneri pari a 50.000 euro per l’esercizio finanziario 2014, coperti mediante apposito capitolo di bilancio e riduzione di stanziamenti della medesima unità previsionale di base. La Giunta è autorizzata alle necessarie variazioni di bilancio per il 2014.

Per gli esercizi successivi al 2014, il finanziamento avviene nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati secondo la disciplina contabile regionale richiamata dalla legge.

Monitoraggio e valutazione

L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta, anche con il contributo del comitato scientifico, trasmette una relazione sulle azioni svolte e sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla diffusione e alla capacità espressiva dialettale, al coinvolgimento dei giovani e alle risorse stanziate e ripartite. Le strutture di Assemblea e Giunta sono tenute a coordinarsi per la migliore valutazione della legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.