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Legge

L.R. Lombardia 32/2009

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico

Normativa regionaleL.R. Lombardia 32/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio di previsione della Regione per il 2010 e il bilancio pluriennale 2010-2012, autorizzando entrate, spese, mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di cassa, oltre a specifiche poste per sanità, FAS, programmi comunitari e reiscrizioni. È una disciplina limitata all’esercizio 2010 e al triennio 2010-2012, quindi oggi priva di utilità applicativa pratica.

Bilancio regionale 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012

Bilancio regionale 2010 e programmazione 2010-2012

La legge disciplina il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2010 e il bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatica. Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione cui la legge appartiene e si applica all’esercizio 2010 e al triennio 2010-2012.

Autorizzazioni di entrata e di spesa

Per il 2010 sono autorizzati l’accertamento e la riscossione delle entrate regionali, nonché gli impegni e i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvati. La legge approva inoltre il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale e i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2010-2012.

Equilibrio di bilancio, disavanzo e ricorso all’indebitamento

Il disavanzo di bilancio da finanziare mediante mutui è determinato per il 2010 in € 2.559.642.081,53, risultante dal saldo negativo presunto del 2009 (€ 1.800.000.000,00) e dal disavanzo 2010 (€ 759.642.081,53).

La Regione è autorizzata inoltre ad assumere obbligazioni entro limiti massimi annuali per investimenti con beneficiari privati, nel rispetto della disciplina statale sul ricorso all’indebitamento:

  • € 116.206.674,77 per il 2010;
  • € 19.861.684,81 per il 2011;
  • € 15.036.721,00 per il 2012.

Tali obbligazioni devono essere coperte con le risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale, nei limiti indicati nel quadro dimostrativo allegato e comunque entro il massimo consentito dall’andamento di accertamenti e impegni.

Mutui regionali

I mutui per il finanziamento del disavanzo sono stipulati con ammortamento comprensivo di capitale e interessi, a tasso massimo del 5% annuo e durata massima trentennale; per i mutui a tasso variabile il limite riguarda il tasso iniziale alla stipula.

La Giunta regionale assume i mutui con propria deliberazione e può rinegoziare o ristrutturare quelli già contratti a condizioni più favorevoli, nel rispetto della durata massima di trenta anni.

Per la quota riferita al saldo negativo presunto del 2009, gli ammortamenti non possono decorrere prima del 1° dicembre 2010. Gli oneri annui sono posti a carico di specifiche unità previsionali di base per quota interessi e quota capitale.

Prestiti obbligazionari e garanzie

In alternativa ai mutui, la Regione può contrarre prestiti obbligazionari. La Giunta è autorizzata a deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di mercato, definendone condizioni e modalità.

Il rimborso è garantito mediante iscrizione nel bilancio regionale delle somme necessarie per tutta la durata del prestito e con vincolo speciale a favore degli enti creditizi incaricati del servizio. Il tesoriere è incaricato di effettuare i versamenti alle scadenze previste, con priorità sulle altre spese obbligatorie, accantonando le somme sulle entrate regionali vincolate e, se necessario, su tutte le entrate della Regione.

La Giunta può avvalersi di advisor esterni per l’emissione e per il mantenimento di uno o più rating. È previsto un onere specifico di € 300.000,00 coperto con le risorse stanziate per spese generali.

Anticipazioni di cassa

Per il 2010 la Giunta è autorizzata a contrarre anticipazioni di cassa fino a € 1.100.000.000,00, di cui € 1.000.000.000,00 per temporanee deficienze di cassa del Servizio sanitario regionale.

Sono inoltre autorizzati € 5.100.000,00 per gli interessi passivi relativi a tali anticipazioni, di cui € 5.000.000,00 per il settore sanitario.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per il 2010 in € 3.500.000.000,00.

Spese regionali e sanità

La Giunta è autorizzata ad adottare i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle ASL e rimaste di competenza regionale per il 2010, assicurando il relativo finanziamento se il trasferimento avviene nel corso dell’anno. Può inoltre disporre spese per attività strumentali all’esercizio delle funzioni regionali.

Per il finanziamento del Servizio sanitario regionale è iscritta per il 2010 la somma complessiva di € 16.340.275.166,12, ripartita tra:

  • somme destinate agli enti che esercitano le funzioni sanitarie sul territorio regionale;
  • interventi diretti regionali in materia sanitaria;
  • oneri per interessi passivi sulle anticipazioni sanitarie.

La Giunta può ripartire con proprie deliberazioni le risorse tra gli enti sanitari e può erogare acconti mensili, nelle more dei provvedimenti di riparto, entro il limite di un dodicesimo del finanziamento complessivo. Sono autorizzate variazioni compensative tra le unità di bilancio sanitarie indicate e, se entro l’esercizio non è possibile impegnare tutte le somme, è consentita la reiscrizione all’esercizio successivo secondo le procedure della contabilità regionale.

Spese operative, FAS e programmi comunitari

Sono autorizzate per il 2010 le spese operative continuative o ricorrenti elencate nell’allegato A.

Per garantire la prosecuzione degli interventi programmati sul Piano attuativo regionale del FAS, è autorizzato per il 2010 un incremento di risorse in conto capitale pari a € 31.800.000,00.

È istituito un capitolo d’entrata per i recuperi di somme erogate a soggetti beneficiari di finanziamenti del programma operativo ob.2 FSE 2007-2013. La legge di bilancio determina inoltre gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.

Determinazione annuale di spese ed entrate e reiscrizioni

Le spese e le entrate che le leggi regionali rinviano annualmente alla legge di bilancio sono determinate per il 2010 nell’importo risultante dall’allegato elenco B.

È autorizzata la reiscrizione di spese relative a fondi statali o dell’Unione europea con vincolo di destinazione specifica e delle altre spese per le quali la reiscrizione sia già prevista da leggi regionali.

È inoltre autorizzata la reiscrizione in conto competenza 2010 di economie di esercizi precedenti per contributi in annualità, per un totale di € 23.747.193,76, con dettaglio dei capitoli interessati.

Variazioni compensative e strumenti finanziari

Tra le unità previsionali di base indicate nell’allegato elenco E sono autorizzate per il 2010 variazioni compensative ai sensi della contabilità regionale.

La legge allega infine la nota sugli impegni finanziari derivanti da strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dalla Regione.

Entrata in vigore e attualità

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. Trattandosi di un bilancio annuale e pluriennale riferito a esercizi già conclusi, il provvedimento è oggi privo di applicazione pratica ed è da considerare obsoleto.

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