Cassazione Civile, Ordinanza n. 16914/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, parte dei costi dedotti da una società, relativi ai canoni di locazione di un immobile utilizzato per l'attività d'impresa, ritenendoli indeducibili per difetto di inerenza. La CTP aveva accolto il ricorso della società nel merito, respingendo però l'eccezione di nullità per violazione del contraddittorio preventivo. La CTR, in appello, aveva respinto l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale della contribuente, ritenendo: a) non adeguatamente motivato l'avviso quanto al disconoscimento dell'inerenza; b) applicabile l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 anche a un controllo svolto presso gli uffici dell'Amministrazione, con conseguente invalidità dell'atto per mancata redazione del PVC e mancato rispetto del termine dilatorio. L'Agenzia ha ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, per avere la CTR esteso indebitamente la garanzia del contraddittorio e del termine dilatorio a un controllo c.d. a tavolino; secondo, violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., per avere la CTR escluso la sufficienza della motivazione dell'accertamento e omesso di considerare che l'onere di provare l'inerenza e la coerenza economica dei costi gravava sulla contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica agli accessi, ispezioni e verifiche effettuati presso i locali del contribuente, non ai controlli svolti in ufficio sulla base di documentazione acquisita o prodotta dalla parte. Per i tributi non armonizzati non sussiste, nei controlli a tavolino, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni di legge; quanto all'IVA, il contraddittorio risultava comunque instaurato in modo effettivo tramite l'invito a esibire documentazione e i verbali di consegna. Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che l'inerenza è requisito qualitativo della deducibilità dei costi e che il contribuente deve provarne esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica; in tema di IVA, la mancanza di congruità non esclude di per sé la detrazione, salvo antieconomicità manifesta e macroscopica, che può costituire indizio di non verità dell'operazione. La CTR non si è attenuta a tali principi, limitandosi a valorizzare un asserito difetto motivazionale senza verificare la possibile sproporzione dei canoni rispetto a parametri comparativi e senza considerare il conseguente onere probatorio della contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La garanzia del termine dilatorio e del processo verbale di constatazione opera per accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non per i controlli eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulla base di dati e documenti acquisiti.
Il principio di inerenza dei costi deducibili va riferito all'esercizio dell'attività d'impresa; la deducibilità richiede prova dell'esistenza e dell'inerenza del costo, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione.
L'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, se contestata, della coerenza economica dei costi deducibili incombe sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in cassazione per erronea applicazione delle norme sul contraddittorio e sull'inerenza dei costi.
Massime di principio
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica ai controlli svolti con accesso nei locali del contribuente; non si estende automaticamente alle verifiche effettuate in ufficio sulla base di documenti o dati già disponibili all'Amministrazione.
- Nei controlli a tavolino, per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una norma lo preveda espressamente.
- Per l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale, quando richiesto, può realizzarsi con qualunque modalità idonea a consentire un'interlocuzione effettiva tra Ufficio e contribuente, non essendo necessarie forme sacramentali.
- Ai fini delle imposte dirette, l'inerenza del costo è un requisito qualitativo della deducibilità e va provata dal contribuente insieme all'esistenza del costo e, se contestata, alla sua coerenza economica.
- La sola contabilizzazione della spesa non basta a dimostrarne la deducibilità; l'Amministrazione può legittimamente negarla quando il costo risulti sproporzionato o antieconomico rispetto all'attività svolta.
- In materia IVA, la mancanza di congruità economica non esclude di per sé la detrazione, ma una antieconomicità manifesta e macroscopica può costituire indizio di non veridicità dell'operazione o di non inerenza della destinazione del bene o servizio.
- Quando l'Ufficio deduce una manifesta antieconomicità dell'operazione, il contribuente deve poi dimostrarne l'effettività e l'inerenza all'attività d'impresa.
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