Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15498/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento con due motivi sovrapponibili: (1) violazione di legge e difetto di motivazione riguardo all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che l'espulsione è stata disposta in relazione a una pena pecuniaria sostitutiva senza alcuna motivazione concreta sulla pericolosità sociale; (2) violazione di legge e manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione relativamente alla qualificazione giuridica del fatto, contestando che il giudice non avrebbe compiuto la necessaria valutazione ex officio sulla corretta qualificazione. In sede di requisitoria la Procura ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'espulsione e l'inammissibilità del resto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla qualificazione giuridica (secondo motivo) e lo ha dichiarato inammissibile per non configurare errore manifesto. Ha invece accolto il primo motivo relativo all'espulsione: la sentenza di patteggiamento impugnata omette una motivazione concreta sulla pericolosità sociale, presupposto necessario per l'applicazione dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza limitatamente al punto concernente la misura di sicurezza dell'espulsione e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio sulla sussistenza, in concreto, del presupposto della pericolosità sociale (tenendo conto anche che la misura cautelare prescrittiva precedentemente adottata è stata revocata in sentenza). Nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1 e comma 5; art. 86; art. 89

    Art. 73 disciplinava il fatto-reato (distinte ipotesi di traffico di stupefacenti). Art. 86 è la norma che regola l'espulsione come misura di sicurezza per stranieri ritenuti socialmente pericolosi: la Corte richiede motivazione concreta in ordine alla pericolosità sociale. Art. 89 è richiamata nella sentenza impugnata come base per l'espulsione disposta dal GIP.

  • codice di procedura penale

    art. 447; art. 448, comma 2-bis; art. 606; art. 274, comma 1, lett. c)

    Art. 447 regola la sentenza di patteggiamento; art. 448, comma 2-bis (introdotto dalla legge n. 103/2017) delimita i motivi impugnabili in cassazione contro le sentenze di patteggiamento (solo espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore manifesto nella qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza), con conseguente inammissibilità di doglianze non rientranti. Art. 606 indica i motivi utilizzabili in cassazione per vizi non esclusi dall'art. 448. Art. 274, comma 1, lett. c) è richiamato per distinguere i parametri di pericolosità sociale dalla misura cautelare (pericolo di reiterazione).

  • codice penale

    Art. 133 contiene i parametri per la determinazione della pena (capacità di offesa, personalità del reo, antecedenti, etc.) che la Corte indica utili anche per la valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione.

  • legge

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., limitando i motivi impugnabili in cassazione contro le sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • La misura di sicurezza dell'espulsione applicata in una sentenza di patteggiamento è estranea all'accordo tra le parti: il giudice deve motivarla in concreto, valorizzando i parametri che giustificano la pericolosità sociale; la semplice richiamazione generica alla legge o all'ordinanza cautelare non è sufficiente.
  • Avverso una sentenza di patteggiamento i motivi di cassazione sono limitati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: sono ammissibili solo vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla correlazione richiesta-sentenza, all'errore manifesto nella qualificazione giuridica, e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Doglianze generiche sulla qualificazione sono inammissibili se non dimostrano un errore manifesto.
  • L'errore nella qualificazione del fatto è sindacabile in cassazione solo se manifesto: cioè quando la qualificazione risulta indiscutibilmente eccentrica rispetto al capo di imputazione e ai fatti posti a base della sentenza.
  • Se la misura di espulsione è disposta senza motivazione concreta sulla pericolosità sociale, la Corte di Cassazione annulla con rinvio il provvedimento e ordina al giudice di merito di riesaminare la sussistenza del presupposto, considerati tutti i parametri rilevanti (capacità criminale, antecedenti, modalità di condotta, rischio di reiterazione, ecc.).
  • La distinzione tra 'pena illegale' e 'pena illegittima' è importante: se la pena concordata è illegale (cioè in contrasto con norme inderogabili), è proponibile ricorso per cassazione; se è solo illegittima (problemi di merito non ricadenti nelle fattispecie consentite), il ricorso può essere inammissibile.
  • La revoca di misure cautelari in sede di patteggiamento e il carattere prescrittivo delle misure precedenti vanno considerati dal giudice nel valutare la pericolosità sociale: l'assenza di misure cautelari restrittive può influenzare la valutazione della necessità dell'espulsione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.