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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/746

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione, del 18 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli

Normativa europea32018R0746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro di esecuzione della PAC per rendere più flessibili e moderni i controlli sulle domande di aiuto e di pagamento. Introduce la disciplina dei controlli tramite monitoraggio basati su dati Copernicus Sentinel e altre tecnologie equivalenti, riducendo in molti casi la necessità di ispezioni fisiche in campo. Prevede inoltre regole più precise su modifiche delle domande, selezione dei campioni, verifiche delle superfici e notifiche agli Stati membri alla Commissione.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in materia di domande uniche, domande di pagamento e controlli nell'ambito della PAC, introducendo e disciplinando i controlli tramite monitoraggio basati su dati satellitari e altre nuove tecnologie.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti e ai beneficiari che presentano domande uniche o domande di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto diretto, delle misure di sviluppo rurale e degli altri interventi soggetti al sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Riguarda i controlli amministrativi, i controlli in loco, i controlli tramite telerilevamento e, in alternativa o in integrazione, i controlli tramite monitoraggio su superfici agricole e su altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi. Le nuove norme si applicano a decorrere dall'anno di domanda 2018; il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in materia di domande e controlli nella PAC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione interviene sul sistema integrato di gestione e controllo della politica agricola comune per adattarlo all'uso di nuove tecnologie, in particolare ai dati satellitari Copernicus Sentinel e ad altre prove digitali o documentali equivalenti. La finalità dichiarata è ridurre l'onere dei controlli, migliorare l'efficienza amministrativa e garantire nel contempo un livello adeguato di garanzia sulla legittimità e regolarità della spesa.

Modifiche delle domande uniche e delle domande di pagamento

L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 viene modificato per coordinare le possibilità di correzione delle domande con l'esito dei controlli preliminari e con i controlli tramite monitoraggio. In particolare, il beneficiario può modificare la domanda unica o la domanda di pagamento con riferimento all'uso di singole parcelle agricole quando i controlli sono effettuati tramite monitoraggio, purché i requisiti del regime o della misura siano rispettati.

Le modifiche successive ai controlli preliminari devono essere comunicate all'autorità competente entro 9 giorni di calendario dal termine ultimo per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari. Le modifiche effettuate in caso di monitoraggio devono essere comunicate entro la data stabilita dall'autorità competente, che deve comunque precedere di almeno 15 giorni di calendario la data prevista per il pagamento della prima rata o dell'anticipo ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Controlli basati su nuove prove e riduzione delle ispezioni fisiche

Il regolamento rafforza l'idea che la fotointerpretazione non sia l'unico mezzo per accertare l'ammissibilità delle superfici. L'articolo 24, paragrafo 4, viene riscritto per consentire che le ispezioni fisiche in campo siano effettuate solo quando ortoimmagini aeree o satellitari, o altre prove pertinenti fornite anche dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non consentano conclusioni definitive e soddisfacenti.

Il considerando relativo alle nuove tecnologie richiama espressamente l'uso di aeromobili senza pilota, fotografie geolocalizzate, ricevitori GNSS collegati a EGNOS e Galileo e dati Sentinel, valorizzati come strumenti utili per verificare criteri di ammissibilità, impegni, altri obblighi e regole di condizionalità.

Selezione dei campioni e popolazione di controllo

L'articolo 34 viene profondamente riformulato. Le domande non ricevibili e i richiedenti non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o a seguito dei controlli amministrativi o in loco non fanno parte della popolazione di controllo. La selezione dei campioni deve poi rispettare quote minime di estrazione casuale e di selezione basata sui rischi, con percentuali differenziate a seconda dei diversi insiemi di controlli previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33.

Per i controlli sugli articoli 30 e 31 sono previste percentuali casuali minime comprese tra l'1 % e l'1,25 %, tra lo 0,6 % e lo 0,75 % e tra il 4 % e il 5 % a seconda delle categorie considerate, mentre il resto del campione è selezionato con analisi dei rischi. Per gli articoli 32 e 33, tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari e impegni deve essere selezionato casualmente, con restante quota a rischio. È inoltre prevista la possibilità di combinare i campioni e di utilizzare gli stessi beneficiari per rispettare alcune percentuali minime, purché non venga compromessa l'efficacia dell'approccio basato sul rischio.

Misurazione della superficie, verifica dell'ammissibilità e controlli su prati permanenti e canapa

L'articolo 38 consente che, nei controlli in loco, la misurazione della superficie effettiva e i controlli di ammissibilità siano limitati a un campione casuale pari ad almeno il 50 % delle parcelle agricole dichiarate per i regimi o le misure per superficie. Se il campione evidenzia un'inadempienza, l'autorità deve procedere alla misurazione e ai controlli su tutte le parcelle oppure estrapolare le conclusioni dal campione.

Per le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, il controllo riguarda il 100 % delle parcelle interessate. Inoltre, l'articolo 39 è riscritto per consentire la verifica dell'ammissibilità con qualsiasi mezzo appropriato, incluse le prove richieste al beneficiario e, se del caso, la verifica della coltura. L'articolo 40 conferma che, quando fotointerpretazione o altre prove non consentono una verifica soddisfacente, si devono effettuare ispezioni fisiche in campo.

Introduzione del sistema di monitoraggio

Il cuore del regolamento è l'inserimento dell'articolo 40 bis sui controlli tramite monitoraggio. L'autorità competente può scegliere questa modalità e, in tal caso, deve:

  • istituire una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, impegni e obblighi controllabili con Sentinel o dati equivalenti;
  • effettuare, se necessario, attività di follow-up;
  • controllare il 5 % dei beneficiari per i criteri non verificabili via satellite o dati equivalenti, con una quota casuale minima compresa tra l'1 % e l'1,25 %;
  • informare i beneficiari e predisporre strumenti di comunicazione per segnalazioni e richieste di prove.

Se le prove pertinenti non consentono conclusioni definitive, restano necessarie ispezioni fisiche in campo, che possono essere limitate ai soli criteri rilevanti per l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto. Il paragrafo 2 collega l'uso del monitoraggio alla dimostrazione di procedure operative efficaci e alla qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole; in tale caso non si applicano vari articoli del regolamento di esecuzione relativi ai controlli tradizionali. Per la canapa, la verifica del tetraidrocannabinolo è fissata al 30 % della superficie, o al 20 % in caso di autorizzazione preventiva.

Applicazione graduale, scelta dei regimi e comunicazioni agli Stati membri

L'articolo 40 bis, paragrafo 3, consente un'applicazione flessibile del monitoraggio: per ciascun regime di aiuto per superficie, misura di sostegno o tipo di intervento, oppure per gruppi di beneficiari relativi al pagamento per l'inverdimento. Nei primi due anni di applicazione, il sistema può essere limitato a superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori; nel secondo anno tali superfici devono essere più ampie rispetto al primo.

L'articolo 40 ter impone agli Stati membri di notificare alla Commissione, entro il 1° dicembre dell'anno civile precedente a quello di avvio, la decisione di usare il monitoraggio, indicando regimi, misure, tipi di intervento, eventuali superfici interessate e criteri di selezione. Per l'avvio dall'anno di domanda 2018, la comunicazione deve essere effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento.

Relazioni di controllo e conclusioni sanzionatorie

L'articolo 41 è adattato al nuovo sistema. Nei controlli tramite monitoraggio, alcune previsioni del paragrafo 1 non si applicano e la relazione di controllo deve indicare i risultati a livello di parcella. Inoltre, se il controllo in loco è eseguito mediante telerilevamento o monitoraggio e non emergono inadempienze, lo Stato membro può evitare la firma della relazione da parte del beneficiario; se invece emergono inadempienze, il beneficiario deve essere invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente decida su riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, così da consentire agli Stati membri di utilizzare quanto prima le nuove tecnologie nei sistemi integrati di gestione e controllo.

Disposizioni principali

Modifiche delle domande uniche e delle domande di pagamento

All'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 viene consentito, in caso di controlli effettuati tramite monitoraggio ai sensi dell'articolo 40 bis, che il beneficiario modifichi la domanda unica o la domanda di pagamento per l'uso di singole parcelle agricole, purché siano rispettati i requisiti del regime o della misura interessata. Dopo i controlli preliminari, le modifiche devono essere comunicate all'autorità competente al più tardi entro 9 giorni di calendario dal termine ultimo per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari; in caso di monitoraggio, l'autorità può fissare un termine, che deve precedere di almeno 15 giorni di calendario la data prevista per il pagamento della prima rata o dell'anticipo ex articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nuove prove per i controlli e riduzione delle ispezioni fisiche

L'articolo 24, paragrafo 4, è riscritto per stabilire che le ispezioni fisiche in campo si effettuano solo quando la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari, oppure altre prove pertinenti incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non consentano conclusioni definitive e soddisfacenti sull'ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie. La norma valorizza prove documentali e tecnologie come droni, fotografie geolocalizzate, GNSS con EGNOS/Galileo e dati Sentinel.

Esclusione delle domande non ricevibili dalla popolazione di controllo

L'articolo 29, paragrafo 1, è integrato per precisare che i dati provenienti da domande non ricevibili o da richiedenti non ammissibili al pagamento, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati per alcuni fini di controllo e verifica incrociata indicati nel primo comma, lettere a), c) ed e).

Controlli sulle superfici soggette a riconversione dei prati permanenti sensibili

All'articolo 31, paragrafo 1, lettera g), si stabilisce che il controllo riguarda il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

Follow-up dei controlli e monitoraggio

L'articolo 33 bis, paragrafo 2, viene modificato per prevedere che il controllo in loco di follow-up non è necessario se la sovradichiarazione ha già comportato l'aggiornamento delle parcelle di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole nell'anno dell'accertamento, oppure se i controlli tramite monitoraggio per il regime o la misura interessati sono effettuati nell'anno di domanda successivo e consentono di decidere sull'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Nuove regole sulla selezione dei campioni di controllo

L'articolo 34 disciplina più flessibilmente la selezione del campione: le domande non ricevibili e i richiedenti non ammissibili al pagamento non fanno parte della popolazione di controllo. Per i controlli di cui agli articoli 30 e 31, una quota minima deve essere selezionata casualmente secondo percentuali differenziate per diverse popolazioni di controllo, mentre il resto è selezionato con analisi dei rischi; per gli articoli 32 e 33, tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari e impegni è selezionato casualmente, con restante quota a rischio. È prevista anche la possibilità di utilizzare lo stesso beneficiario per soddisfare talune percentuali minime, purché non ne risulti compromessa l'efficacia della selezione basata sul rischio.

Controlli su almeno il 50 % delle parcelle per ammissibilità e misurazione

L'articolo 38, paragrafo 1, consente che i controlli di ammissibilità e la misurazione della superficie effettiva nell'ambito di un controllo in loco siano limitati a un campione casuale di almeno il 50 % delle parcelle agricole dichiarate nei regimi o misure per superficie. Se il campione evidenzia un'inadempienza, si procede alla misurazione e ai controlli su tutte le parcelle oppure a un'estrapolazione dei risultati.

Verifica dell'ammissibilità con ogni mezzo appropriato

L'articolo 39, paragrafo 1, è riscritto per consentire la verifica dell'ammissibilità delle parcelle agricole con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente; la verifica può includere, se del caso, anche il controllo della coltura e la richiesta di prove supplementari.

Ispezioni fisiche quando le prove non sono conclusive

L'articolo 40, lettera b), dispone che l'autorità competente effettui ispezioni fisiche in campo per tutte le parcelle agricole rispetto alle quali la fotointerpretazione o altre prove pertinenti richieste non consentano di verificare in modo soddisfacente l'esattezza della dichiarazione delle superfici.

Introduzione dei controlli tramite monitoraggio

È inserito l'articolo 40 bis, che consente all'autorità competente di effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie questa modalità, deve istituire una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti i criteri di ammissibilità, impegni e obblighi controllabili mediante dati Sentinel o dati equivalenti; effettuare follow-up quando necessario; controllare il 5 % dei beneficiari per gli aspetti non controllabili via satellite, con almeno l'1-1,25 % selezionato casualmente e il resto a rischio; informare i beneficiari e predisporre strumenti di comunicazione per segnalazioni e richieste di prove. Se le prove non consentono conclusioni, restano necessarie ispezioni fisiche, eventualmente limitate ai soli criteri pertinenti all'ammissibilità.

Effetti dell'adozione del monitoraggio sugli altri controlli

L'articolo 40 bis, paragrafo 2, prevede che, se l'autorità competente applica il monitoraggio, dimostra procedure operative efficaci ai sensi degli articoli 7, 17 e 29 del regolamento e la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, non si applicano vari articoli del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 relativi ai controlli tradizionali. Per la canapa, la verifica del tenore di THC ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è svolta sul 30 % della superficie, o sul 20 % se esiste un sistema di autorizzazione preventiva.

Applicazione graduale e per regimi o gruppi di beneficiari

L'articolo 40 bis, paragrafo 3, consente di applicare il monitoraggio a ciascun regime di aiuto per superficie, misura di sostegno o tipo di intervento, oppure a determinati gruppi di beneficiari soggetti a controlli in loco per il pagamento verde. Nei primi due anni, può essere applicato a beneficiari su superfici selezionate con criteri oggettivi e non discriminatori; nel secondo anno tali superfici devono essere più estese rispetto al primo.

Notifica alla Commissione dell'avvio del monitoraggio

È inserito l'articolo 40 ter: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il 1° dicembre dell'anno civile precedente a quello di avvio, la decisione di effettuare controlli tramite monitoraggio, indicando regimi, misure, tipi di intervento e, se del caso, superfici interessate e criteri di selezione. Se il monitoraggio decorre dall'anno di domanda 2018, la comunicazione va fatta entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento.

Relazione di controllo e firma del beneficiario

L'articolo 41 è modificato per prevedere che, in caso di monitoraggio, alcune lettere del paragrafo 1 non si applicano e la relazione di controllo indichi i risultati a livello di parcella. Inoltre, se il controllo in loco è effettuato mediante telerilevamento o monitoraggio e non risultano inadempienze, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione; se emergono inadempienze, il beneficiario deve essere invitato a firmarla prima delle conclusioni su riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni amministrative.

Uso di telerilevamento e dati Sentinel per altri controlli in loco

All'articolo 70, paragrafo 3, si stabilisce che, se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento oppure utilizzando dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti di stato agricolicontrolli e vigilanzasviluppo ruralecondizionalità

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