Regolamento (UE) 2018/989
Regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, del 18 maggio 2018, recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo ampio sul regolamento delegato (UE) 2017/654, correggendo errori materiali e aggiornando numerosi requisiti tecnici di prova, documentazione e dimostrazione per i motori destinati alle macchine mobili non stradali. Modifica diverse appendici e allegati relativi a carburanti di riferimento, fattori di deterioramento, strategie di controllo delle emissioni, sistemi diagnostici e procedure di misura. Introduce inoltre una disciplina transitoria per le omologazioni e l’immissione sul mercato e rafforza gli obblighi documentali a carico dei costruttori.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 sui requisiti tecnici e generali per i limiti di emissione e l’omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, alle autorità di omologazione, ai servizi tecnici, agli OEM e agli Stati membri nell’ambito dell’omologazione UE e dell’immissione sul mercato dei motori disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1628. Incide in particolare sui motori delle categorie considerate dal regolamento delegato (UE) 2017/654, incluse famiglie di motori, famiglie di sistemi di post-trattamento e motori alimentati a diesel, gas, GNL/GNC/GPL e altri carburanti di riferimento. Le disposizioni transitorie consentono, fino al 31 dicembre 2018, il rilascio di omologazioni UE in base alla versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018 e, fino al 30 giugno 2019, l’immissione sul mercato di motori basati su tali omologazioni.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 sui motori per macchine mobili non stradali
Il regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione modifica e rettifica in modo esteso il regolamento delegato (UE) 2017/654, attuativo del regolamento (UE) 2016/1628 in materia di limiti di emissione e omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. L’intervento è motivato, secondo i considerando, da esigenze di coerenza tecnica, correzione di errori materiali, allineamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 e miglioramento delle procedure di prova, di documentazione e di controllo delle emissioni.
Ambito applicativo e destinatari
Le modifiche si applicano al sistema di omologazione UE dei motori per macchine mobili non stradali disciplinato dal regolamento (UE) 2016/1628 e dal regolamento delegato (UE) 2017/654. Sono coinvolti in particolare costruttori, autorità di omologazione, servizi tecnici, OEM e, per la fase di mercato, gli Stati membri. Il testo incide su motori appartenenti a famiglie di motori, famiglie di sistemi di post-trattamento e gruppi di famiglie di motori, inclusi motori alimentati a diesel, gas naturale/biometano, GPL, GNL e altri carburanti di riferimento.
Disposizioni transitorie
L’articolo 1 inserisce l’articolo 20 bis nel regolamento delegato (UE) 2017/654. Fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione possono continuare a rilasciare omologazioni UE secondo la versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018. Fino al 30 giugno 2019 gli Stati membri possono inoltre autorizzare l’immissione sul mercato di motori basati su tipi omologati in conformità a tale versione. Si tratta quindi di una clausola di passaggio utile per la gestione delle omologazioni già avviate.
Carburanti di riferimento e requisiti per il diesel
Tra le correzioni di rilievo vi è l’aumento del contenuto autorizzato di FAME dal 7,0 % v/v all’8,0 % v/v per il carburante diesel di riferimento. Il nuovo testo specifica che il carburante di riferimento per il gasolio destinato alle macchine non stradali deve rappresentare un prodotto commercialmente disponibile nell’Unione con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg, numero di cetano non inferiore a 45 e FAME non superiore a 8,0 % v/v. Il costruttore deve rilasciare all’utilizzatore finale una dichiarazione conforme all’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, indicando i limiti applicabili al carburante.
Fattori di deterioramento e prove di laboratorio
L’articolo 2 rettifica l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/654, chiarendo che i risultati delle prove di emissione in laboratorio devono essere adeguati per includere i fattori di deterioramento, compresi quelli relativi al particolato numerico (PN) e ai motori alimentati a gas. La metodologia di adeguamento resta quella dell’allegato III, e la rettifica elimina un riferimento normativo errato al regolamento (UE) 2016/1628.
Strategie di controllo delle emissioni e documentazione tecnica
Una parte significativa del regolamento riguarda le strategie di controllo delle emissioni. Per i motori non sottoposti a cicli transitori, la strategia di base può individuare le condizioni transitorie e applicare la strategia corrispondente; tale strategia va descritta nella documentazione completa e nelle informazioni riservate previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/656. In più punti viene richiesto che il costruttore documenti le dimostrazioni effettuate con relazioni specifiche, da inserire nella documentazione informativa di cui all’allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.
Rigenerazione dei sistemi di post-trattamento
Le modifiche rafforzano e dettagliano la disciplina sulla rigenerazione dei sistemi di post-trattamento. È previsto che, durante la dimostrazione basata sulla scelta casuale dei punti, si tenga conto della rigenerazione e che i requisiti di prova siano adattati con disposizioni specifiche. Nel ciclo NRSC in modalità discreta il tempo minimo di campionamento per punto è ridotto a 3 minuti per diminuire la probabilità di rigenerazione durante la prova. Se una rigenerazione si verifica durante o immediatamente prima di una prova, il costruttore può chiedere l’annullamento e la ripetizione della prova, fermo restando che i punti già superati non devono essere ripetuti.
Prove di omologazione, cicli NRSC/NRTC/LSI-NRTC e procedure di precondizionamento
Il regolamento interviene in modo capillare sulle procedure di prova. Vengono precisati i cicli applicabili, il metodo di selezione casuale dei punti di prova, l’uso di metodi statistici di randomizzazione riconosciuti, la durata minima delle modalità e il campionamento delle emissioni. Per i motori a ciclo transitorio e stazionario sono aggiornate le condizioni di avviamento a freddo e a caldo, i tempi di stabilizzazione, le procedure di raffreddamento e i casi in cui l’intera prova o solo una parte di essa deve essere annullata in caso di arresto del motore.
Misurazioni di emissioni, strumentazione e qualità dei dati
Molte modifiche riguardano i metodi di misurazione di gas, particolato e CO2. Sono aggiornate le regole su misurazione del PM, verifica e taratura delle bilance, correzione in funzione della galleggiabilità dei filtri, verifiche sugli essiccatori del campione, sugli analizzatori NDIR, FID e sugli strumenti per la misura dell’ammoniaca. Il testo chiarisce anche il ruolo dei gas di taratura, la loro tracciabilità, le condizioni di uso oltre la data di scadenza previa approvazione dell’autorità di omologazione e la necessità di registrare la data di scadenza. Inoltre vengono introdotte o rafforzate verifiche su interferenze, linearità, risposta degli strumenti e criteri di qualità interni basati su standard riconosciuti.
Sistemi diagnostici, contatori e dispositivi di allerta/persuasione
Il regolamento dettaglia i requisiti per i sistemi diagnostici di controllo degli NOx (NCD), i sistemi di controllo del particolato (PCD) e i meccanismi di allerta e di persuasione dell’operatore. Per alcune configurazioni è prevista la registrazione nel computer di bordo degli incidenti di funzionamento dovuti a inadeguata iniezione o qualità del reagente, con contatori dedicati e regole puntuali su inizio e fine dell’incidente. Sono inoltre precisate le condizioni per l’attivazione del sistema di allerta in caso di mancanza di dosaggio del reagente a basse temperature, guasti della valvola EGR, guasti NCD e manomissioni, nonché gli obblighi di documentazione delle prove dimostrative.
Rettifiche di riferimenti, definizioni e allegati
Il regolamento contiene numerose rettifiche di riferimenti interni, definizioni e formule, oltre a modifiche a figure e tabelle tecniche. Vengono corretti richiami a articoli del regolamento (UE) 2016/1628, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, al regolamento (CE) n. 595/2009 e al regolamento UNECE n. 49. Le rettifiche interessano anche le regole sul regime nominale, sulla potenza netta, sui criteri di equivalenza tra famiglie di motori, sulle prove di comparabilità e sulle specifiche di campionamento. In diversi allegati sono poi inserite nuove tabelle critiche, sostituite formule di calcolo e riviste le procedure di validazione dei dati e dei sistemi di misurazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Disposizioni transitorie
È inserito l’articolo 20 bis nel regolamento delegato (UE) 2017/654. Fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi o famiglie di motori conformemente alla versione del regolamento applicabile al 6 agosto 2018. Fino al 30 giugno 2019 gli Stati membri autorizzano inoltre l’immissione sul mercato di motori basati su un tipo omologato secondo tale versione.
Carburante di riferimento diesel e limite FAME
Per il diesel destinato alle macchine mobili non stradali il contenuto autorizzato di FAME è portato all’8,0 % v/v. Il carburante di riferimento deve corrispondere a un gasolio in commercio con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg, numero di cetano non inferiore a 45 e FAME non superiore a 8,0 % v/v; il costruttore deve rilasciare un’apposita dichiarazione all’utilizzatore finale conforme all’allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.
Fattori di deterioramento e rettifica dell’articolo 4
Viene rettificato l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/654, chiarendo che i risultati delle prove di emissione in laboratorio sono adeguati per includere i fattori di deterioramento, compresi quelli relativi alla misurazione del numero di particelle (PN) e ai motori alimentati a gas, secondo la metodologia dell’allegato III.
Strategie di controllo delle emissioni e documentazione
Si estendono e chiariscono i requisiti sulle strategie di controllo delle emissioni: per i motori non sottoposti a cicli transitori si consente che la strategia di base individui condizioni transitorie e applichi la strategia corrispondente; il costruttore deve dimostrare in omologazione il rispetto di tali requisiti e documentare il tutto. In più punti viene imposto di includere nella documentazione informativa relazioni dimostrative e descrizioni delle modalità di accesso e lettura delle registrazioni.
Rigenerazione dei sistemi di post-trattamento
Sono introdotte regole specifiche per la rigenerazione dei sistemi di post-trattamento durante le prove e per la probabilità di rigenerazione nei cicli NRSC, NRTC, LSI-NRTC e nelle procedure di dimostrazione. In particolare, è disciplinata la possibilità di annullare e ripetere la prova se la rigenerazione avviene durante o immediatamente prima della procedura di prova, con conservazione dei punti di coppia e regime già valutati favorevolmente.
Prove, cicli di prova e precondizionamento
Numerose modifiche riguardano i cicli NRSC, NRTC, LSI-NRTC e RMC, la selezione casuale dei punti di prova, i metodi statistici di randomizzazione, la durata minima delle modalità, le regole sul campionamento delle emissioni e le procedure di precondizionamento, raffreddamento e taratura degli strumenti. Sono aggiornate anche le regole sui tempi di prova, sul monitoraggio delle emissioni e sulla gestione di arresti del motore durante le prove a freddo e a caldo.
Misurazioni di particolato, gas e CO2
Sono modificate le disposizioni tecniche su diluizione, misurazione del PM, verifica dei filtri, correzione in funzione della galleggiabilità, analizzatori NDIR, FID, FTIR/NDUV/laser per ammoniaca, gas di taratura e verifiche di prestazione degli strumenti. Si rafforza la tracciabilità delle tarature e la documentazione dei controlli di qualità degli strumenti.
Contatori, sistemi diagnostici e dispositivi di allerta/persuasione
Per i sistemi NCD, PCD e per i guasti relativi a reagente, EGR e manomissioni sono dettagliati requisiti di monitoraggio, contatori di ore, attivazione di sistemi di allerta e di persuasione, registrazione degli incidenti di funzionamento e documentazione delle dimostrazioni. In alcuni casi il sistema di persuasione può essere sostituito dalla memorizzazione di incidenti nel computer di bordo, con specifiche condizioni di inizio e fine dell’incidente registrato.
Rettifiche ai riferimenti normativi e alle definizioni
Il regolamento rettifica numerosi rinvii interni e riferimenti a disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, del regolamento delegato (UE) 2017/654, nonché ad atti UNECE e ad altre norme richiamate. Sono corrette definizioni, numerazioni, formule, tabelle e formule di calcolo, inclusi i riferimenti a potenza netta, regime nominale, superficie di controllo e criteri di equivalenza tra famiglie di motori.
Modifiche alle omologazioni pregresse e agli allegati
Sono previste modifiche agli allegati I-XVIII del regolamento delegato (UE) 2017/654, con sostituzione o rettifica di numerosi punti, figure, tabelle ed equazioni. Tra gli aspetti rilevanti figurano: carburanti di riferimento, famiglie di motori e di sistemi di post-trattamento, requisiti per motori a doppia alimentazione, regole su motori a GNC/GNL/GPL, metodi di campionamento e calcolo delle emissioni, procedure di validazione dei sistemi di misurazione e criteri di compatibilità con omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 e del regolamento UNECE n. 49.
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