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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/732

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 della Commissione, del 17 maggio 2018, relativo a una metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi a norma della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce una metodologia comune, uniforme in tutta l’Unione, per raffrontare i prezzi dei combustibili alternativi con quelli di benzina e diesel. Il confronto deve essere espresso come costo per 100 km percorsi, così da tener conto non solo del prezzo del combustibile ma anche del consumo del veicolo. La disciplina è pensata per migliorare trasparenza e consapevolezza dei consumatori, e per favorire la comparabilità delle informazioni rese nelle stazioni di rifornimento e, facoltativamente, tramite strumenti digitali.

Metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi, espressa in importi per 100 km percorsi, ai fini dell’informazione ai consumatori presso le stazioni di rifornimento.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea e disciplina la metodologia da utilizzare per il confronto dei prezzi di benzina, diesel e combustibili alternativi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE. La metodologia riguarda i combustibili alternativi definiti dalla direttiva 2014/94/UE e opera, in particolare, per l’affissione nelle stazioni di rifornimento e per eventuali strumenti digitali di supporto al consumatore. Sono previsti riferimenti ai soli veicoli comparabili almeno per peso e potenza, e agli eventuali dati nazionali sui consumi delle miscele biocarburanti/benzina o biocarburanti/diesel.

Metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 della Commissione attua l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE, fissando una metodologia comune per rendere confrontabili i prezzi dei combustibili alternativi rispetto a benzina e diesel. La finalità è aumentare la trasparenza per i consumatori e facilitare scelte di acquisto più consapevoli, in coerenza con gli obiettivi della direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi e con la strategia europea per una mobilità a basse emissioni.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la Commissione ha selezionato, tra diverse opzioni studiate, il criterio che esprime i prezzi in valuta applicabile per 100 km percorsi, ritenuto il più completo perché non considera soltanto il contenuto energetico del combustibile, ma anche l’efficienza energetica delle diverse tecnologie di alimentazione. La scelta è motivata anche dal favore espresso dai consumatori in un sondaggio citato nei considerando e dalla volontà di garantire una comparazione diretta e immediatamente comprensibile.

Ambito di applicazione

La metodologia riguarda i combustibili alternativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE e si applica al raffronto con i prezzi di benzina e diesel. È pensata, in primo luogo, per l’affissione presso le stazioni di rifornimento prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/94/UE. Il regolamento lascia agli Stati membri un margine operativo nella selezione di campioni di autovetture comparabili almeno per peso e potenza, nonché nella determinazione dei valori di consumo per le miscele di biocarburanti e benzina o diesel, quando tali dati non risultino dal certificato di conformità.

Fonti dei dati e criteri di calcolo

Il raffronto si basa su tre elementi essenziali:

  • il consumo di combustibile per 100 km indicato nel certificato di conformità del veicolo ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE;
  • eventuali valori di consumo determinati dagli Stati membri per le miscele di biocarburanti e benzina o diesel;
  • i prezzi unitari di mercato dei combustibili, espressi nelle unità convenzionali previste dalla direttiva 98/6/CE.

La formula è lineare: prezzo del combustibile nella valuta applicabile per unità convenzionale moltiplicato per il consumo di combustibile per 100 km percorsi. In questo modo il consumatore può confrontare il costo d’uso del veicolo su una base omogenea, anziché il solo prezzo alla pompa.

Periodo di riferimento per i prezzi

Il regolamento stabilisce che, per garantire l’applicabilità in ogni momento, il prezzo da utilizzare sia il prezzo medio del combustibile nel periodo massimo costituito dall’ultimo trimestre di calendario precedente il momento del calcolo. La scelta evita oscillazioni eccessive e rende il confronto più stabile e rappresentativo.

Affissione nelle stazioni di rifornimento e comparabilità dei veicoli

Il sistema è concepito anche tenendo conto dei limiti pratici dell’affissione presso i punti di rifornimento. Per questo il confronto deve essere costruito su campioni di modelli di autovetture scelti dagli Stati membri e comparabili almeno per peso e potenza, ma alimentati con combustibili diversi. Ciò consente un raffronto indicativo tra veicoli realisticamente confrontabili.

Digitalizzazione e strumenti online

I considerando incoraggiano gli Stati membri a usare le opportunità offerte dalla digitalizzazione, in particolare strumenti online, per agevolare ulteriormente il raffronto. Tali strumenti dovrebbero consentire di fornire informazioni specifiche per tutti o la maggior parte dei modelli presenti sul mercato e permettere l’aggiunta di ulteriori dati utili ai consumatori.

Entrata in vigore, applicazione e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre solo dopo 24 mesi dall’entrata in vigore. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Metodo di calcolo comune

L’articolo 1 rinvia all’allegato per la definizione della metodologia comune prevista dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE. La metodologia utilizza prezzi espressi nella valuta applicabile per 100 km percorsi.

Ambito oggettivo della metodologia

L’allegato precisa che la metodologia riguarda i combustibili alternativi definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE e si applica anche al raffronto con benzina e diesel.

Calcolo del prezzo per 100 km

Il calcolo si basa su tre elementi: consumo di combustibile del veicolo per 100 km indicato nel certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE; eventuali valori determinati dagli Stati membri per le miscele di biocarburanti e benzina o diesel; prezzi unitari di mercato dei combustibili espressi nelle unità convenzionali previste dalla direttiva 98/6/CE.

Formula di conversione

Il prezzo da esporre come importo per 100 km si ottiene moltiplicando il prezzo del combustibile nella valuta applicabile per unità convenzionale per il consumo di combustibile per 100 km.

Periodo di riferimento per il prezzo

Il prezzo da prendere in considerazione è il prezzo medio del combustibile nel periodo massimo costituito dall’ultimo trimestre di calendario precedente il momento del calcolo.

Campioni di autovetture comparabili

Ai fini dell’affissione nelle stazioni di rifornimento, il raffronto è basato su campioni di modelli di autovetture stabiliti dagli Stati membri, comparabili almeno per peso e potenza, ma alimentati con combustibili diversi.

Strumenti digitali e informazione ai consumatori

Gli Stati membri possono utilizzare strumenti online o altri mezzi digitali per agevolare il raffronto, fornendo informazioni specifiche per tutti o la maggior parte dei modelli di veicoli presenti sul mercato e consentendo di aggiungere ulteriori informazioni.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica decorso un termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieenergiatrasportitutela dei consumatorimercato internoambiente

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