Regolamento (UE) 2018/733
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/733 della Commissione, del 17 maggio 2018, recante duecentottantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/733 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 maggio 2018, che ha comportato l’aggiornamento di quattro voci dell’elenco. Il provvedimento è di natura tecnica e ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 con aggiornamento di dati identificativi di alcune persone fisiche e giuridiche già soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea a tutti gli Stati membri, con effetto diretto e obbligatorio, sulle persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’intervento non introduce una nuova categoria di destinatari, ma aggiorna le informazioni identificative di quattro voci dell’elenco soggette a misure restrittive connesse all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Non risultano esclusioni sostanziali ulteriori rispetto al perimetro generale del regolamento di base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/733: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio per ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento costituisce un intervento tecnico di aggiornamento del regime restrittivo istituito dal regolamento (CE) n. 881/2002. Esso prende atto della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 maggio 2018 e adegua di conseguenza l’allegato I, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Finalità e contesto normativo
La base giuridica è individuata nel regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Il considerando evidenzia che l’allegato I contiene i soggetti cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; poiché il Comitato per le sanzioni ONU ha modificato quattro voci dell’elenco il 9 maggio 2018, la Commissione procede all’adeguamento dell’allegato europeo per garantire coerenza con la decisione internazionale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Il suo effetto è limitato alle voci già presenti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia a soggetti inseriti nell’elenco sanzionatorio relativo a persone, gruppi ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Non disciplina una nuova procedura di designazione, ma aggiorna i dati identificativi di quattro voci già soggette a misure restrittive.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Le modifiche consistono nell’aggiornamento di quattro schede:
- per le persone fisiche: Ruben Pestano Lavilla, Jr. e Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri;
- per le persone giuridiche, gruppi ed entità: Al-Haramain Islamic Foundation e Rajah Solaiman Movement.
Per ciascuna di tali voci, il testo aggiorna la formulazione relativa alla "data di designazione", sostituendola con il riferimento all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002. Nel caso di Ruben Pestano Lavilla, Jr. viene inoltre sostituito il termine "nazionalità" con "cittadinanza"; per le altre informazioni sostanziali il testo mantiene invariati i dati identificativi riportati nell’allegato.
Effetti pratici per gli operatori
Dal punto di vista operativo, il regolamento non amplia il perimetro materiale delle misure restrittive, ma impone agli operatori soggetti alla normativa antiriciclaggio e alle sanzioni UE di considerare l’elenco aggiornato. Banche, intermediari finanziari e altri soggetti obbligati devono quindi riferirsi alla versione modificata dell’allegato I per individuare correttamente i destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di base conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda quattro voci dell’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche, senza introdurre nuove misure sostanziali ma aggiornando i dati identificativi e alcune formulazioni relative alle designazioni.
Modifiche alle voci relative a persone fisiche
Sono aggiornate le schede di Ruben Pestano Lavilla, Jr. e di Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri. Per entrambe le voci viene sostituito il riferimento alla "data di designazione" con la dicitura coerente con il sistema aggiornato del regolamento (CE) n. 881/2002 (articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), mantenendo invariati gli altri dati anagrafici essenziali e le informazioni accessorie indicate nel testo.
Modifiche alle voci relative a persone giuridiche, gruppi ed entità
Sono aggiornate le schede di Al-Haramain Islamic Foundation e Rajah Solaiman Movement. In entrambi i casi viene sostituita la precedente indicazione della data di designazione con il riferimento aggiornato all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), senza alterare gli altri elementi identificativi principali riportati nell’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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