L.R. Veneto 6/2007
Modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 6/2007 modifica la disciplina dei contributi mensili ai gruppi consiliari, prevedendo maggiorazioni per ogni consigliera e ulteriori incrementi percentuali se le elette superano il 20% o il 40% del gruppo. Le nuove disposizioni decorrono dall’inizio della nona legislatura. Finanziamento a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Incentivi al funzionamento dei gruppi consiliari in base alla presenza femminile
Modifica dei contributi ai gruppi consiliari in funzione della presenza femminile
La legge regionale del Veneto n. 6 del 2007 interviene sulla disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, modificando l’articolo 3 della legge regionale n. 56 del 1984. L’obiettivo è incentivare la presenza femminile nei gruppi consiliari attraverso una maggiorazione del contributo mensile spettante ai gruppi.
Disciplina del contributo mensile
Il contributo mensile destinato a ciascun gruppo consiliare, già previsto per le spese organizzative, di funzionamento, aggiornamento, studio, documentazione, consulenze e attività di comunicazione del gruppo, viene integrato da specifiche maggiorazioni legate alla composizione di genere.
In particolare:
- per ogni consigliera appartenente al gruppo è riconosciuto un importo aggiuntivo pari a quello previsto per la prima fascia del contributo base;
- il contributo mensile complessivo del gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma così determinata, se la presenza femminile supera determinate soglie percentuali.
Le maggiorazioni percentuali sono:
- 5% della quota complessiva se le elette sono più del 20% del totale degli appartenenti al gruppo;
- 10% della quota complessiva se le elette sono più del 40% del totale degli appartenenti al gruppo.
Ambito applicativo e gruppi interessati
La disciplina riguarda tutti i gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto. La norma si innesta sulla disciplina previgente del contributo mensile ai gruppi e ne conserva la struttura base, aggiungendo però un correttivo premiale collegato alla rappresentanza femminile.
Per il gruppo consiliare misto continua ad applicarsi il criterio specifico già previsto dalla legge regionale n. 56 del 1984, con attribuzione del contributo in ragione di una quota per ciascun consigliere aderente.
Decorrenza
Le disposizioni della legge non entrano subito in vigore, ma si applicano all’inizio della nona legislatura regionale. La legge rinvia quindi l’efficacia delle nuove maggiorazioni al primo insediamento della legislatura successiva rispetto all’approvazione.
Copertura finanziaria
La copertura degli oneri derivanti dalla legge è assicurata mediante le risorse già allocate nell’UPB U0001 "Consiglio regionale" del bilancio di previsione.
Rilevanza pratica attuale
La norma ha carattere puntuale e collegato all’assetto dei gruppi consiliari della legislatura cui si riferisce la decorrenza. È oggi sostanzialmente priva di utilità autonoma come fonte operativa, perché inserita in una disciplina storica dei contributi ai gruppi consiliari e riferita a una specifica fase istituzionale del Consiglio regionale.
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