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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14466/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS, costituita parte civile nel processo penale, ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva assolto Angela Tommasiello dal reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen. e aveva revocato le statuizioni civili. L'INPS deduceva erronea applicazione dell'art. 316-ter sostenendo che la Corte d'appello aveva valutato la soglia di punibilità (€ 3.999,96) sulla base dell'importo mensile percepito invece che sull'ammontare complessivo delle indennità indebitamente percepite (assegno sociale dal 2007 al 2012 pari a € 35.928), in quanto la condotta avrebbe costituito un unico reato a consumazione prolungata originato da omissione informativa ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: la parte civile, impugnando ai soli effetti civili una sentenza di proscioglimento divenuta intangibile, non può dedurre violazioni della legge penale né chiedere una rivalutazione della responsabilità penale. La Corte ha esaminato la disciplina applicabile ratione temporis (previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e ha richiamato la giurisprudenza e i principi europei e costituzionali (art. 6 CEDU, direttiva 2016/343/UE) sul diritto alla presunzione di innocenza. Per i casi di estinzione del reato per prescrizione la valutazione delle pretese civili deve avvenire secondo i criteri del diritto civile (standard "più probabile che non"). Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna della parte ricorrente alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La norma è stata al centro del motivo di ricorso (contestazione sulla soglia di punibilità e sulla qualificazione della condotta come reato unitario a consumazione prolungata). La Corte di Cassazione non è però entrata nel merito dell'applicazione della fattispecie penale, avendo ritenuto inammissibile la censura poiché la responsabilità penale è divenuta intangibile.

  • art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335

    Riferita dall'INPS come obbligo informativo violato dall'imputata; secondo il ricorso l'omissione avrebbe prodotto l'illecito prolungato (base per chiedere il conteggio aggregato delle somme). La Corte non ha valutato nel merito tale qualificazione penale.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento per gli interessi civili; utilizzata dall'INPS per proporre il ricorso in cassazione, ma i limiti di questa impugnazione sono stati richiamati dalla Corte.

  • art. 573 cod. proc. pen. (testo introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

    La Corte ha precisato che tale modifica non si applica al presente caso perché il procedimento di primo grado si è concluso prima dell'entrata in vigore della riforma; ciò chiarisce la differenza di regime procedurale tra fatti anteriori e successivi alla data di riferimento della riforma.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riferita nella giurisprudenza e in dottrina come norma che, specie in presenza di estinzione del reato per prescrizione, impone al giudice penale chiamato a decidere sugli interessi civili di adottare il criterio civilistico ("più probabile che non") anziché i parametri del diritto penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: oltre alle spese processuali, la Corte ha imposto il versamento alla Cassa delle ammende in misura equitativa (euro 3.000).

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33)

    Riforma della disciplina dell'impugnazione per i soli interessi civili (modifica art. 573). La Corte ha chiarito che la nuova disciplina si applica solo ai casi con costituzione di parte civile successiva al 30/12/2022.

  • Direttiva 2016/343/UE e art. 6 CEDU

    Richiamate per i principi sulla presunzione di innocenza (in particolare il 'secondo aspetto' che protegge la persona assoluta da decisioni successive che presuppongano la colpevolezza). Tali principi hanno influenzato l'interpretazione dei limiti dell'impugnazione per i soli interessi civili.

  • Sentenza Corte Cost. n. 182 del 2021

    Citata per la conferma del principio secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione penale deve decidere sugli interessi civili secondo criteri civilistici e non riqualificare la responsabilità penale.

  • Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano) e recenti orientamenti della Cassazione (Sez. 6, n. 649/2025; Sez. 6, n. 6082/2026)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che la parte civile, in un'impugnazione proposta per i soli interessi civili dopo un proscioglimento irrevocabile, non può invocare l'erronea applicazione della legge penale al fine di ottenere una ricostruzione della responsabilità penale.

Massime di principio

  • Una parte civile che impugna la sentenza penale per i soli interessi civili non può sollevare censure che implichino una rivalutazione della responsabilità penale dell'imputato se la sentenza di proscioglimento/assoluzione è divenuta intangibile.
  • Se il reato è estinto per prescrizione, le pretese restitutorie o risarcitorie devono essere valutate secondo i criteri del diritto civile (standard probatorio "più probabile che non"), non secondo i parametri penali.
  • Dopo la Riforma (d.lgs. 10/10/2022, n. 150) la procedura per le impugnazioni per i soli interessi civili è cambiata: se la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022 può essere disposto il rinvio alla giurisdizione civile; per fatti anteriori resta il regime previgente.
  • Per il recupero di somme indebitamente percepite da parte di pubbliche amministrazioni (es. INPS) è strategico valutare parallelamente: promuovere azioni civili autonome o sollecitare l'intervento del pubblico ministero in sede penale, poiché la sola impugnazione penale per interessi civili può essere limitata o inammissibile.
  • Impugnazioni manifestamente inammissibili possono comportare conseguenze economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende); è quindi opportuno un accurato controllo dei motivi e del quadro processuale prima di proporre ricorsi.

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