DECRETO 29 dicembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modalità di applicazione dell'accisa sul gas naturale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina autorizzazione e obblighi dei soggetti tenuti all’accisa sul gas naturale, versamenti, dichiarazioni, conguagli, cauzioni e comunicazioni, oltre alle regole per fatturazione, agevolazioni, GNL e impieghi specifici. Le comunicazioni mensili dei venditori decorrono dal 1° aprile 2026; il testo fornito si interrompe durante la disciplina della riduzione del 40% applicabile a forniture tramite più PDR.
Modalità attuative dell’accisa sul gas naturale
Modalità attuative dell’accisa sul gas naturale
Il decreto stabilisce le procedure per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale previste dal testo unico delle accise (TUA), individuando gli obblighi di venditori, autoconsumatori, consumatori finali e operatori delle infrastrutture. Disciplina autorizzazione, garanzie, pagamenti e dichiarazioni, nonché il trattamento di specifiche forniture e agevolazioni.
Ambito e definizioni
Per gas naturale si intendono il GNL identificato dal codice NC 2711 11 00, il gas del codice NC 2711 21 00 e le miscele con almeno il 70% in volume di metano e altri idrocarburi gassosi. I soggetti obbligati sono quelli individuati dall’articolo 26 del TUA; tra questi, i venditori fatturano ai consumatori finali o acquistano gas confezionato per rivenderlo, mentre gli autoconsumatori acquistano o estraggono gas per uso proprio, oppure sono gestori di reti o impianti di stoccaggio limitatamente ai quantitativi impiegati nelle rispettive attività.
Il luogo di consumo è individuato separatamente per ciascuna regione a statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano e congiuntamente per le regioni a statuto ordinario. Per le forniture tramite reti di distribuzione, il momento della fornitura segue i criteri regolatori di attribuzione temporale dei consumi ai fini della fatturazione.
Denuncia preventiva e documentazione
Prima di iniziare l’attività, i soggetti obbligati denunciano l’attività all’ufficio ADM territorialmente competente. Le società designate da venditori di altri Stati UE, prive di sede in Italia, che forniscono direttamente gas a consumatori finali nazionali devono inoltre registrarsi presso ADM prima dell’avvio delle forniture.
La denuncia indica i dati identificativi del soggetto e dei rappresentanti, la sede legale e quella in cui è conservata la documentazione fiscale, nonché le stime dei quantitativi annui consumati o ceduti, ripartiti per ambito territoriale e trattamento tributario. Gli estrattori indicano l’ubicazione delle centrali di trattamento; i gestori di stoccaggio indicano l’ubicazione degli impianti e gli estremi delle concessioni.
Alla denuncia si allegano:
- una dichiarazione del legale rappresentante sull’assenza di condanne definitive, o di applicazione della pena su richiesta, per reati puniti con la reclusione connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici;
- per i venditori, l’attestazione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali;
- per gli autoconsumatori, un prospetto su modalità di trasporto e luogo di consumo, percentuali degli impieghi in caso di uso promiscuo, inclusi quelli esenti, ridotti o esclusi dall’accisa, e ubicazione e capacità degli eventuali serbatoi.
Per miscele con una percentuale di metano inferiore al 70%, chi intende fornirle o impiegarle dichiara la composizione. L’ufficio può verificarla con accertamenti o analisi dei laboratori chimici ADM.
Autorizzazione, cauzione e variazioni
L’ufficio verifica la completezza della denuncia e può chiedere integrazioni, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni. Se mancano i requisiti o la documentazione resta incompleta, l’autorizzazione è negata con provvedimento motivato, previa interlocuzione con l’interessato.
Accertata la regolarità, l’ufficio determina la cauzione iniziale nella misura del 15% dell’accisa annua stimata sulla base dei quantitativi dichiarati e degli eventuali dati disponibili. La documentazione comprovante la costituzione va trasmessa entro 30 giorni; se la cauzione è inidonea, l’adeguamento deve essere documentato entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione, pena il diniego. Verificata l’idoneità, l’ufficio rilascia l’autorizzazione e attribuisce un codice accisa.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla denuncia; i termini sono sospesi durante le richieste di integrazione e gli adempimenti relativi alla cauzione. L’autorizzazione è revocata, previa interlocuzione e con motivazione, se il venditore non è più abilitato quando l’abilitazione è richiesta o se interviene una condanna definitiva per i reati indicati.
Ogni variazione dei dati o dei documenti, comprese quelle dovute a cessione o acquisizione di rami d’azienda relativi alla vendita, va comunicata entro 30 giorni. Se occorre una nuova autorizzazione, va presentata una nuova denuncia; l’attività può proseguire con il codice già assegnato fino all’eventuale revoca dell’autorizzazione precedente.
Il venditore comunica entro 15 giorni la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati. Da quel momento non può più cedere gas ai consumatori finali, ma l’autorizzazione resta utilizzabile per i pagamenti, la dichiarazione semestrale e le comunicazioni mensili. La cessazione è comunicata entro 20 giorni successivi alla scadenza per presentare la dichiarazione semestrale; l’ufficio revoca l’autorizzazione e svincola la cauzione entro 180 giorni dalla revoca, salvo escussione. L’autoconsumatore comunica la cessazione almeno 30 giorni consecutivi prima; presenta comunque la dichiarazione semestrale e l’eventuale saldo. Ricevuta la dichiarazione, l’ufficio revoca l’autorizzazione e svincola la cauzione entro 180 giorni, salvo escussione.
Acconti, dichiarazione semestrale e conguagli
L’accisa relativa a ciascun semestre è versata mediante rate mensili entro la fine di ogni mese del semestre, fatti salvi gli altri termini stabiliti dal TUA. Per i venditori, la rata corrisponde all’accisa sui quantitativi fatturati o indicati nelle bollette emesse nel mese solare precedente, ripartita per ambito territoriale. Per gli impianti stradali di autotrazione dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai, il calcolo riguarda i quantitativi erogati ai consumatori finali. Per gli autoconsumatori, la rata è commisurata al gas consumato per uso proprio nel mese precedente. Sono previsti acconti determinati dall’ufficio per i periodi iniziali di attività e per il mese in cui l’autoconsumatore avvia i consumi.
La dichiarazione semestrale è presentata esclusivamente in via telematica secondo il modello e le modalità definiti da ADM:
- entro la fine di settembre per il periodo 1° gennaio–30 giugno;
- entro la fine di marzo dell’anno successivo per il periodo 1° luglio–31 dicembre.
La dichiarazione riporta i dati identificativi, il periodo d’imposta e gli acconti versati per ciascun ambito. I venditori espongono i consumi fatturati per destinazione d’uso e le aliquote vigenti al momento della fornitura; gli autoconsumatori indicano i quantitativi consumati e le aliquote vigenti al momento del consumo. Sono inoltre esposte, per ciascun ambito, le differenze a debito o a credito tra imposta dovuta e acconti versati. In caso di avvio o cessazione durante il semestre, il periodo d’imposta coincide con la frazione di semestre di attività. Nella prima dichiarazione sono indicati anche gli acconti iniziali. I quantitativi sono espressi a 15 °C e alla pressione di 1,01325 bar.
Il saldo a debito è versato entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione. Il credito è detratto dai successivi versamenti relativi allo stesso ambito territoriale; in caso di cessazione o se non si intende utilizzare, in tutto o in parte, la detrazione, è possibile chiedere il rimborso ai sensi del TUA. I rimborsi relativi ai territori delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono considerati da ADM nella determinazione delle quote spettanti secondo i rispettivi statuti.
Se ADM rileva un versamento insufficiente, notifica un avviso di pagamento secondo le regole del TUA; in caso di mancato pagamento entro il termine previsto, può escutere la cauzione. Se rileva un’eccedenza non dichiarata o dichiarata in misura inferiore, informa il soggetto ai fini della detrazione o della richiesta di rimborso.
Adeguamento della cauzione
La cauzione deve essere almeno pari alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. L’adeguamento va effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre e la relativa documentazione va trasmessa entro 10 giorni dall’adeguamento.
Se, sulla base dei dati disponibili, ADM ritiene la garanzia inadeguata, ne ridetermina l’importo: il soggetto deve adeguarla e documentarlo entro 30 giorni, altrimenti l’autorizzazione è revocata. In caso di escussione, se nei tre mesi precedenti l’accisa dovuta e non versata, al netto degli importi eventualmente già iscritti a ruolo, non supera il doppio della cauzione escussa, la cauzione è rideterminata in misura pari all’accisa dovuta e non versata in quei tre mesi. L’adeguamento va effettuato entro 30 giorni; in difetto l’autorizzazione è revocata. Tale importo resta invariato per i sei mesi solari successivi alla ricezione della comunicazione di rideterminazione.
Comunicazioni periodiche e contenuto delle bollette
Dal 1° aprile 2026 i venditori trasmettono ad ADM, esclusivamente per via telematica ed entro la fine di ciascun mese, i quantitativi fatturati nel mese precedente, distinti per ambito territoriale e destinazione d’uso, gli ulteriori elementi richiesti dai modelli ADM e la relativa accisa. Dal medesimo giorno tali comunicazioni assolvono anche l’obbligo informativo previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019.
Nelle fatture o bollette rivolte ai consumatori finali devono figurare i quantitativi venduti nel periodo, l’impiego, le aliquote applicate per ciascuna fascia o scaglione, l’eventuale esenzione o non applicazione e l’accisa complessiva. Le aliquote applicabili sono quelle vigenti al momento della fornitura.
Obblighi di vettorianti e operatori delle infrastrutture
Vettorianti e soggetti che estraggono, stoccano o rigassificano gas naturale comunicano l’avvio dell’attività all’ufficio ADM competente entro 30 giorni. La comunicazione indica denominazione, codice fiscale o partita IVA, sede legale, luogo di conservazione della documentazione fiscale e dati del rappresentante. ADM assegna un codice identificativo; ogni variazione dei dati è comunicata entro 30 giorni.
I vettorianti presentano entro marzo di ogni anno, in via telematica, una dichiarazione riepilogativa del quantitativo trasportato nell’anno solare precedente, rilevato nelle stazioni di misura.
Forniture di GNL tramite serbatoi non collegati alla rete
Per il GNL fornito a consumatori finali in serbatoi non collegati a reti di vettoriamento o distribuzione, il quantitativo è misurato all’introduzione nel serbatoio dal misuratore installato sull’autocisterna; il serbatoio è assimilato a un punto di riconsegna. La regola vale anche per i distributori stradali di GNL che, secondo il TUA, sono consumatori finali. Il gas si considera interamente consumato all’introduzione nel serbatoio; la stessa modalità di misurazione vale per i rifornimenti agli autoconsumatori.
Le fatture indicano quantitativo e aliquote applicate secondo gli impieghi; le eventuali fatture riepilogative effettuano il conguaglio. Alla dichiarazione semestrale è allegato l’elenco dei consumatori riforniti, con quantità e ubicazione dei serbatoi; ADM può richiedere ulteriori informazioni. Gli scontrini dei misuratori sono conservati con la contabilità e i misuratori devono essere conformi all’allegato MI-005 del decreto legislativo n. 22 del 2007. Le disposizioni non si applicano al GNL destinato a rigassificazione e immissione diretta nelle reti nazionali o di distribuzione.
Impianti stradali di distribuzione per autotrazione
Se sussistono difficoltà tecniche oggettive o oneri eccessivi per un collegamento separato alla rete, l’esercente può chiedere, nella denuncia per la licenza, di installare a proprie spese un misuratore aggiuntivo a valle del punto di riconsegna (PDR), destinato a misurare il gas usato per gli impieghi interni non domestici dell’impianto. L’ufficio può apporre sigilli. La richiesta è accompagnata da una dichiarazione sulle difficoltà o sugli oneri e sugli usi interni previsti.
Per applicare l’aliquota di autotrazione, l’esercente attesta al venditore il possesso delle autorizzazioni e i presupposti per il trattamento fiscale, con riferimento ai quantitativi destinati all’erogazione al netto degli usi interni misurati. Se è installato il misuratore autorizzato, comunica al venditore entro la fine di ogni mese i quantitativi destinati agli usi interni del mese precedente, cui si applica l’aliquota per usi non domestici. Dichiarazioni e comunicazioni sono conservate da esercente e venditore con la rispettiva contabilità.
Esclusione, aliquota non domestica, riduzioni ed esenzioni
Per ottenere la non applicazione dell’accisa nei casi di esclusione previsti dal TUA, il consumatore finale presenta al venditore una dichiarazione sostitutiva che specifica impieghi, modalità d’uso e quantità annua stimata. Dopo aver verificato che gli impieghi rientrano nell’esclusione, il venditore non applica l’accisa dalla data della dichiarazione e la trasmette all’ufficio ADM entro 30 giorni. In caso di cambio del venditore, la dichiarazione va ripresentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto, garantendo la continuità del trattamento. Il venditore indica nella dichiarazione semestrale i consumatori interessati e i quantitativi. Se i controlli accertano impieghi imponibili, ADM recupera l’accisa dal soggetto obbligato; resta possibile la rivalsa sul consumatore finale.
Per l’aliquota relativa alla combustione per usi non domestici, il consumatore presenta al venditore una dichiarazione sulla natura e le caratteristiche dell’attività e sugli impieghi del gas; chi esercita un’attività economica indica anche l’iscrizione alla Camera di commercio. Il trattamento decorre dalla presentazione. In caso di cambio del venditore, la dichiarazione va ripresentata entro 60 giorni dalla variazione e deve essere garantita la continuità fiscale. Il venditore conserva la dichiarazione per i controlli; se l’aliquota non spetta, ADM recupera dal venditore la maggiore accisa, con diritto di rivalsa sul consumatore. Con la dichiarazione semestrale sono trasmessi in formato elettronico i dati identificativi dei consumatori interessati e i relativi quantitativi.
Per ottenere aliquote ridotte o esenzioni previste dal TUA, il consumatore dichiara al venditore l’impiego cui è destinato il gas. Il trattamento decorre dalla presentazione; in caso di cambio, la dichiarazione va ripresentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto, assicurando la continuità fiscale. La dichiarazione è disponibile per i controlli e i dati dei consumatori e dei quantitativi sono trasmessi ad ADM con la dichiarazione semestrale. Se l’agevolazione non spetta, l’accisa è recuperata dal venditore, che può rivalersi sul consumatore.
Riduzione del 40% e reti interne di gas
Ai soli fini della riduzione del 40% prevista per gli utilizzatori industriali che superano la soglia stabilita dalla normativa richiamata, la rete interna di gas (RIG) è l’apparato collegato a un PDR che distribuisce gas al titolare e a una pluralità di utenti all’interno di un unico sito industriale. Il titolare comunica al venditore l’esistenza della RIG e denuncia all’ufficio competente i misuratori interni.
L’utente che supera nel corso dell’anno la soglia prevista attesta il superamento al titolare con dichiarazione sostitutiva; il titolare la trasmette al venditore. Se la soglia è superata dal titolare, questi dichiara direttamente al venditore. Successivamente il titolare comunica mensilmente i quantitativi, rilevati a fine mese, dei soli utenti che hanno superato la soglia. L’accisa sull’intera fornitura è fatturata dal venditore al titolare del PDR; le fatture del titolare agli altri utenti non indicano l’accisa. Per sito industriale si intende un sito produttivo unitario in cui si realizzano produzioni integrate, anche in presenza di discontinuità.
Il testo fornito avvia inoltre una disposizione sulla riduzione del 40% per gas destinato a usi non domestici fornito a un unico consumatore finale tramite più PDR e distinti contratti, ma si interrompe prima di completarne le condizioni e la disciplina.
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