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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 30 dicembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, nonchè della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante la modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A07122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il DM 28 dicembre 2015 in attuazione degli sviluppi del Common Reporting Standard e della normativa UE, ampliando e precisando definizioni, dati da comunicare, conti esclusi e procedure di adeguata verifica. Si applica dal 1° gennaio 2026; per i rendiconti 2026 e 2027 è prevista una deroga transitoria per alcune informazioni di ruolo non già disponibili sui conti esistenti al 31 dicembre 2025.

Aggiornamento delle regole italiane sullo scambio automatico di informazioni fiscali relative a conti finanziari, moneta elettronica e cripto-attività

Aggiornamento delle regole sullo scambio automatico di informazioni fiscali

Il decreto modifica il DM 28 dicembre 2015 che disciplina gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane per lo scambio automatico di informazioni fiscali. Gli aggiornamenti recepiscono le modifiche europee e internazionali al Common Reporting Standard e introducono precisazioni riguardanti moneta elettronica, valute digitali delle banche centrali e cripto-attività.

Ambito soggettivo e definizioni finanziarie

Sono aggiornate le nozioni rilevanti per individuare le istituzioni e le attività soggette agli obblighi di comunicazione:

  • L’«istituzione di deposito» comprende le entità che accettano depositi nell’attività bancaria o similare e quelle che detengono moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio dei clienti.
  • È precisata la definizione di «entità di investimento», includendo determinate attività di investimento, amministrazione o gestione per conto terzi di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione. Per le condizioni basate sul reddito, la soglia è pari ad almeno il 50% del reddito lordo, calcolata sul minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente la determinazione e il periodo di esistenza dell’entità. Sono previste esclusioni per alcune entità non finanziarie attive e per servizi di scambio prestati ai clienti.
  • La definizione di «attività finanziaria» include, tra l’altro, valori mobiliari, quote di società di persone, merci quotate, swap, contratti assicurativi o di rendita e partecipazioni o contratti relativi anche a cripto-attività oggetto di comunicazione. Sono esclusi gli interessi diretti non debitori su beni immobili.
  • La definizione di «conto di deposito» è estesa ai conti o conti nozionali rappresentativi di moneta elettronica detenuta per il cliente e ai conti che detengono valute digitali di una banca centrale a suo beneficio.

Sono introdotte le definizioni di moneta elettronica, moneta fiduciaria, valuta digitale della Banca centrale, cripto-attività, cripto-attività oggetto di comunicazione e operazione di scambio. La moneta elettronica deve rappresentare una singola moneta fiduciaria, essere emessa contro ricevimento di fondi per pagamenti, costituire un credito verso l’emittente, essere accettata da soggetti diversi dall’emittente ed essere rimborsabile a valore nominale. Non rientra nella definizione il prodotto creato esclusivamente per trasferire fondi su istruzione del cliente, salvo che i fondi siano normalmente trattenuti per oltre 60 giorni dal ricevimento delle istruzioni o, in assenza di istruzioni, dal loro ricevimento.

Le cripto-attività oggetto di comunicazione sono quelle diverse da valute digitali della Banca centrale, moneta elettronica e cripto-attività che il prestatore di servizi con obbligo di comunicazione abbia adeguatamente stabilito non essere utilizzabili a fini di pagamento o investimento secondo la normativa nazionale di recepimento della direttiva UE 2023/2226. Per «operazione di scambio» si intende lo scambio tra tali cripto-attività e monete fiduciarie oppure tra una o più tipologie di tali cripto-attività.

Conti preesistenti, nuovi conti ed esclusioni

Per i conti che diventano finanziari esclusivamente in virtù delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva UE 2023/2226, è preesistente il conto detenuto al 31 dicembre 2025 presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione a tale data; è nuovo il conto aperto dal 1° gennaio 2026. Restano inoltre disciplinati i conti preesistenti e nuovi secondo le precedenti date di riferimento del 31 dicembre 2015 e del 1° gennaio 2016.

Tra i conti esclusi sono specificati quelli aperti in relazione a ordinanze o sentenze giudiziarie, transazioni di vendita, scambio o locazione di beni, obblighi di accantonamento per imposte o assicurazioni connessi a prestiti immobiliari, pagamento successivo di imposte e costituzione o aumento di capitale di società. Per le transazioni su beni, il conto deve essere destinato esclusivamente a garantire gli obblighi connessi, distribuire le attività ai soggetti interessati al perfezionamento o alla conclusione dell’operazione, non essere un conto a margine e non essere associato al conto indicato dalla disposizione. Per i conti di costituzione o aumento di capitale, gli importi devono essere destinati esclusivamente a tale scopo e bloccati fino a conferma indipendente; il conto deve essere chiuso o trasformato in conto societario dopo l’operazione, i rimborsi per mancato perfezionamento devono tornare ai versanti e il conto non deve essere stato costituito oltre dodici mesi prima.

È escluso dalla comunicazione il conto di deposito che rappresenta tutta la moneta elettronica detenuta per un cliente quando la media mobile a 90 giorni del saldo o valore aggregato di fine giornata non abbia superato, in alcun giorno del periodo di riferimento, l’importo in euro corrispondente a 10.000 USD.

È inoltre definito il «servizio di identificazione»: un processo elettronico gratuito, messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione europea, per accertare identità e residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo.

Informazioni da comunicare e adeguata verifica

La comunicazione comprende i dati identificativi e fiscali delle persone oggetto di comunicazione titolari di conto, inclusi nome, indirizzo, giurisdizione o giurisdizioni di residenza, NIF e, per le persone fisiche, data e luogo di nascita; indica inoltre se è stata presentata un’autocertificazione valida. Per un’entità non finanziaria passiva con persone oggetto di comunicazione che la controllano, sono comunicati anche i dati dell’entità e quelli delle persone che esercitano il controllo, compresi i rispettivi ruoli e l’informazione sull’autocertificazione.

Devono essere indicati il numero del conto o, se assente, un identificativo del rapporto, il tipo di conto, se si tratta di conto preesistente o nuovo e, per i conti congiunti, il numero dei titolari. Per le quote nel capitale di rischio detenute in un’entità di investimento costituita come dispositivo giuridico, va indicato il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona è detentrice della quota.

Le informazioni sono aggiornate almeno una volta all’anno e ogni volta che ciò sia necessario in conformità alle procedure AML/KYC. Le istituzioni che hanno già comunicato, in relazione a un’attività finanziaria, le informazioni previste dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva UE 2023/2226 non sono tenute a ripetere, per la medesima attività, le informazioni previste dal DM 2015, salva la possibilità di comunicarle per gruppi di conti chiaramente identificati.

In circostanze eccezionali, se per un nuovo conto non è possibile ottenere tempestivamente l’autocertificazione necessaria per gli adempimenti del periodo di riferimento in cui il conto è aperto, l’istituzione finanziaria applica le procedure di adeguata verifica previste per i conti preesistenti fino all’acquisizione e convalida dell’autocertificazione.

Elenchi delle giurisdizioni

Gli elenchi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti sono pubblicati entro il 15 maggio di ciascun anno sui siti istituzionali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate.

Decorrenza e regime transitorio

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026. Per gli anni di rendicontazione 2026 e 2027, limitatamente ai conti oggetto di comunicazione già esistenti al 31 dicembre 2025, le istituzioni finanziarie non devono comunicare i ruoli in base ai quali una persona oggetto di comunicazione esercita il controllo su un’entità o detiene una quota nel capitale di rischio, se non sono già in possesso di tali informazioni.

Invarianza finanziaria

L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo integrale

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