DECRETO 23 dicembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2025. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto pubblica i tassi effettivi globali medi praticati nel trimestre 1° luglio-30 settembre 2025. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, i tassi soglia usurari si determinano aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo 4 punti percentuali, con uno scarto massimo di 8 punti. Stabilisce inoltre obblighi di pubblicità e criteri di calcolo e riporta maggiorazioni statistiche medie dei tassi di mora.
Rilevazione dei tassi medi ai fini della disciplina antiusura per il trimestre luglio-settembre 2025
Rilevazione dei tassi medi ai fini antiusura
Il decreto determina e rende pubblici i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno, praticati da banche e intermediari finanziari nel trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2025. I valori sono riportati nella tabella dell’allegato A, non riprodotta nel testo fornito.
Determinazione dei tassi soglia e periodo di applicazione
Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, per determinare gli interessi usurari secondo la legge n. 108/1996, i tassi medi dell’allegato A devono essere aumentati di un quarto e maggiorati di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia così determinato e il tasso medio non può superare 8 punti percentuali.
Pubblicità e criteri di calcolo
Banche e intermediari finanziari devono affiggere la tabella dell’allegato A in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico, in posizione facilmente visibile. Per verificare il rispetto del limite antiusura devono applicare i criteri di calcolo contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM.
Rilevazione successiva e interessi di mora
La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2025, con riferimento alle categorie di operazioni individuate dall’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. I TEGM pubblicati dal decreto non comprendono gli interessi di mora contrattualmente previsti per il ritardato pagamento.
Secondo l’ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d’Italia d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi corrispettivi, maggiorazioni medie pari a:
- 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni;
- 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing;
- 3,1 punti percentuali per gli altri prestiti nel loro complesso.
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