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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 29 dicembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A07088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina autorizzazione, assetto degli impianti, accertamento, circolazione e adempimenti per la produzione di alcole etilico ottenuto dalla dealcolazione del vino. Prevede un regime semplificato per gli operatori EID entro il limite annuo previsto dall’art. 33-ter TUA e un regime DID, con licenza di distilleria, per chi supera tale limite. Le disposizioni si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Produzione di alcole etilico da vino dealcolato: autorizzazioni e controlli fiscali

Produzione di alcole etilico da vino dealcolato

Il decreto stabilisce le condizioni fiscali e operative per produrre alcole etilico mediante processi di dealcolazione del vino, distinguendo tra soggetti EID, che operano entro il limite quantitativo annuo previsto dall’art. 33-ter, comma 1, TUA, e soggetti DID, che intendono superarlo. Salve le disposizioni specifiche per gli EID e i DID, la produzione avviene in regime di deposito fiscale e secondo il regolamento n. 153/2001.

Definizioni e ambito di applicazione

Per processi di dealcolazione si intendono i processi meccanici o termici previsti dall’allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impiegano vino e producono congiuntamente vino dealcolato e alcole etilico.

  • Soggetti EID: esercenti depositi fiscali di cui all’art. 28, comma 1, lettere b) o d), TUA, autorizzati a dealcolare vino entro il limite annuo previsto dall’art. 33-ter, comma 1, TUA e a ottenere alcole.
  • Soggetti DID: esercenti depositi fiscali delle medesime categorie che intendono produrre vino dealcolato oltre quel limite, previa licenza di esercizio prevista per le distillerie e gli opifici di rettificazione.
  • Ufficio competente: Ufficio delle dogane territorialmente competente per il deposito; Ufficio ICQRF: ufficio territorialmente competente dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi.

Regime EID: impianto e autorizzazione

Gli EID possono produrre alcole dopo l’aggiornamento della licenza fiscale già posseduta, con annotazione dell’attività di dealcolazione. I processi devono svolgersi in un’area del deposito appositamente delimitata e distinta da quella destinata alle altre attività autorizzate. Nell’area sono collocati gli impianti, il recipiente collettore e i misuratori per l’alcole prodotto e per il vino dealcolato.

Tutto l’alcole deve confluire in un recipiente collettore collegato stabilmente agli impianti con tubazioni rigide e inamovibili. Il recipiente deve poter contenere almeno 20 ettolitri e consentire l’estrazione dell’alcole solo dopo la rimozione dei sigilli da parte dell’ufficio competente. Un misuratore all’uscita del recipiente rileva la quantità di alcole; un misuratore volumetrico collegato all’impianto rileva il vino dealcolato ai fini del limite annuo. Il misuratore dell’alcole deve essere conforme alla direttiva 2014/32/UE. Nei depositi EID non è consentita la denaturazione dell’alcole. I processi si svolgono sotto l’esclusiva responsabilità del depositario autorizzato.

L’istanza, trasmessa via PEC all’ufficio competente, deve indicare l’impresa, la licenza e l’ubicazione del deposito, i processi e le apparecchiature con la relativa potenzialità, i misuratori, il recipiente e la sua tabella di taratura, i serbatoi per il vino dealcolato, nonché le quantità annue stimate di alcole e di vino dealcolato. Quest’ultima stima non può superare il limite fissato dall’art. 33-ter, comma 1, TUA. All’istanza si allegano la planimetria dell’area e degli impianti, lo schema semplificato di funzionamento e una dichiarazione attestante il possesso delle autorizzazioni non fiscali necessarie, l’idoneità tecnica delle apparecchiature e l’attivazione del registro dematerializzato previsto dall’art. 147, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013.

L’operatore comunica tempestivamente all’ufficio competente e all’ICQRF, tramite PEC, il raggiungimento del limite annuale e sospende contestualmente, per la parte restante dell’anno, i processi di dealcolazione e la produzione di vino dealcolato. Ogni variazione dei dati o dei documenti presentati va comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi.

L’ufficio verifica completezza e regolarità della domanda e la conformità dell’impianto. Può chiedere integrazioni; se la domanda rimane incompleta la rigetta motivatamente. Se occorrono adeguamenti, prescrive le opere o misure necessarie assegnando un termine congruo non inferiore a 30 giorni lavorativi; durante tale periodo i termini procedimentali sono sospesi e riprendono dal giorno successivo alla scadenza assegnata. La verifica tecnica si svolge in contraddittorio e può includere esperimenti di lavorazione. In caso di esito positivo, l’ufficio determina la cauzione in relazione alla quantità massima di alcole detenibile nel recipiente collettore; si applicano le disposizioni dell’art. 64 TUA. Il diniego è adottato in caso di verifica negativa o cauzione inidonea, nel rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Dopo la prova della regolare costituzione della cauzione, l’ufficio aggiorna la licenza e informa l’ICQRF. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Accertamento e circolazione dell’alcole EID

L’ufficio competente accerta quantità e qualità dell’alcole in contraddittorio con l’EID, quando il recipiente collettore è integralmente riempito. La rimozione dei sigilli e lo svuotamento sono consentiti solo se l’intero quantitativo può essere trasferito immediatamente in un’autocisterna idonea, diretta a un deposito fiscale autorizzato a riceverlo. La quantità è determinata mediante il misuratore posto sul flusso in uscita durante il carico; gli eventuali riscontri analitici sono eseguiti dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette su campioni prelevati dai funzionari dell’Agenzia. Al termine, il quantitativo è registrato e viene emesso il documento di accompagnamento. L’ufficio ripristina i sigilli e redige un verbale in duplice esemplare, consegnandone uno al depositario.

Il quantitativo di alcole accertato va annotato anche nel registro dematerializzato entro tre giorni dalla conclusione dell’accertamento. La circolazione in regime sospensivo verso un deposito fiscale autorizzato segue le modalità dell’art. 6, comma 5, TUA per gli EID titolari di licenza di cui all’art. 28, comma 1, lettera b). Per quelli titolari di licenza di cui alla lettera d), l’ufficio emette il documento cartaceo di accompagnamento dopo l’accertamento, riportandovi gli estremi del verbale. Garanzie, irregolarità nella circolazione e svincolo della cauzione sono disciplinati dal TUA.

Registri e dichiarazioni degli EID

Gli EID tengono un registro di carico e scarico: nel carico annotano l’alcole accertato, con volume a 20 °C e titolo alcolometrico effettivo; nello scarico riportano l’alcole spedito e gli estremi del documento di accompagnamento. In una sezione distinta, aggiornata settimanalmente, registrano i quantitativi di vino dealcolato rilevati dal misuratore. Questi ultimi quantitativi sono inseriti nel registro dematerializzato entro tre giorni dalle operazioni di dealcolazione.

Il registro di carico e scarico è numerato progressivamente, vidimato dall’ufficio prima dell’uso e conservato per almeno cinque anni; può essere predisposto per la scritturazione informatizzata. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’EID trasmette via PEC all’ufficio competente e all’ICQRF una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi di vino dealcolato e di alcole prodotti nell’anno precedente.

Regime DID: licenza, requisiti e semplificazioni

Gli esercenti depositi fiscali di prodotti alcolici intermedi di cui all’art. 39 TUA o di vino che intendono superare il limite annuo previsto per gli EID devono chiedere all’ufficio competente la licenza di esercizio di cui all’art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), TUA. La domanda è trasmessa via PEC e comprende le informazioni richieste dal regolamento n. 153/2001, oltre ai dati sull’impresa, sulla licenza e sul deposito, sui processi e sulle apparecchiature, sulla potenzialità produttiva e sui serbatoi dell’alcole. Per i depositi di prodotti alcolici intermedi va inoltre descritta l’introduzione del vino nell’area di dealcolazione.

La planimetria deve individuare due aree distinte: una riservata alla produzione e al deposito di alcole e vino dealcolato e l’altra alle attività già autorizzate, rispettivamente per prodotti alcolici intermedi o vino. Alla domanda si allegano gli schemi di funzionamento degli impianti. Le variazioni dei dati o della documentazione vanno comunicate entro dieci giorni dal loro verificarsi. Dopo la verifica tecnica dell’impianto e dell’assetto fiscale, e previa integrazione della cauzione secondo l’art. 64 TUA, l’ufficio rilascia la licenza, informa l’ICQRF e applica le semplificazioni e i vincoli previsti dal decreto.

Ai DID non si applicano le disposizioni indicate del regolamento n. 153/2001 in materia di controlli e adempimenti, salvo l’eventuale prelievo di campioni. Resta obbligatorio il registro dematerializzato, ma non è richiesta l’installazione di strumenti di misura con rilevanza fiscale per determinare i quantitativi di vino e vino dealcolato. La dealcolazione e l’estrazione dell’alcole sono sotto l’esclusiva responsabilità del depositario autorizzato. Nelle rispettive aree, gli operatori continuano le attività preesistenti di produzione e deposito di prodotti alcolici intermedi o di vino secondo l’assetto fiscale e le prerogative già autorizzati. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può impartire istruzioni operative per semplificare l’accertamento tecnico negli impianti che utilizzano sistemi informativi e telematici di gestione della produzione e trasmissione dei dati.

Vincoli per i DID

I DID non possono produrre alcole etilico con modalità diverse dalla dealcolazione né effettuare lavorazioni successive sull’alcole nell’area dedicata. L’accertamento dell’alcole prodotto è sempre svolto dall’ufficio competente in contraddittorio con l’esercente. La denaturazione dell’alcole ottenuto è possibile, quando necessaria per esigenze operative, solo previa autorizzazione dell’ufficio secondo la procedura dell’art. 6 del regolamento n. 153/2001. I DID titolari di depositi fiscali di vino non possono ricevere alcole etilico in regime di sospensione dall’accisa. Salve le semplificazioni espressamente previste, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento n. 153/2001, in particolare su accertamento, assetto del deposito fiscale e contabilità.

Coordinamento dei controlli e decorrenza

Agenzia delle dogane e dei monopoli, ICQRF e Guardia di finanza coordinano le rispettive attività per evitare la reiterazione dei controlli nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche. Il coordinamento può avvalersi dell’interoperabilità dei sistemi informativi e comprende lo scambio dei dati sugli esiti dei controlli e sugli atti interessati dalla digitalizzazione prevista dal codice dell’amministrazione digitale.

L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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