Circolare numero 7 del 11-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 281 del 1° dicembre 1989 e all’art. 20 della legge n. 903/1973, il contributo dovuto per l’anno 1988 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è determinato in lire 981.900 annue. Tale importo vale, per il momento, anche per il 1989 e il 1990, in attesa dei futuri decreti di aggiornamento. La circolare disciplina inoltre il recupero delle differenze contributive pregresse, distinguendo tra iscritti, pensionandi e pensionati, e indica alle sedi le modalità operative di trattenuta sulle pensioni, contabilizzazione e riversamento alla Direzione generale.
Aumento del contributo 1988 per il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto e modalità di recupero delle differenze
Aumento del contributo per il Fondo di previdenza del clero e recupero delle differenze contributive
La circolare comunica la nuova misura del contributo dovuto per l’anno 1988 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, nonché le modalità di recupero delle differenze contributive pregresse. Vengono inoltre impartite istruzioni operative alle sedi per la trattenuta sulle pensioni e per il successivo riversamento delle somme alla Direzione generale.
Determinazione dell’importo
In base al decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 281 del 1° dicembre 1989, il contributo per l’anno 1988 è fissato in lire 981.900 annue, corrispondenti a lire 163.650 al bimestre e a lire 81.825 mensili. La circolare richiama l’art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, quale base normativa dell’aggiornamento.
Valore per gli anni 1989 e 1990
L’importo indicato viene considerato, al momento, valido anche per gli anni 1989 e 1990. La circolare precisa però che i contributi relativi a tali anni saranno oggetto di successivo adeguamento in relazione ai decreti interministeriali che verranno emanati in applicazione della medesima disposizione normativa.
Recupero delle differenze contributive pregresse
Le modalità di recupero delle differenze contributive dovute per periodi precedenti da iscritti, pensionandi e titolari di pensione in corso di godimento sono già state trasmesse alle Curie Vescovili, alle confessioni religiose diverse dalla cattolica e all’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano. Per i titolari di pensione, il recupero è limitato alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1988 in poi.
Trattenute sui trattamenti pensionistici
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento del clero e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica, le differenze contributive relative al periodo dal 1° gennaio 1988 alla data di decorrenza della pensione saranno trattenute in occasione del pagamento della rata di pensione relativa al bimestre marzo-aprile 1990. Se un sacerdote secolare è rimasto escluso dal sistema di sostentamento solo per un intervallo temporale limitato tra il 1° gennaio 1988 e la decorrenza della pensione, il recupero riguarderà soltanto quel periodo specifico.
Adempimenti delle sedi e contabilizzazione
Le sedi riceveranno un tabulato contenente il numero del certificato di pensione, il nominativo del titolare e l’importo da recuperare. Ricevuto il tabulato, dovranno avviare il recupero sulle rate di pensione secondo le modalità indicate dalla circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979. Le somme recuperate dovranno essere trasferite alla Direzione Generale con un unico modello SC 10; eventuali mancate riscossioni dovranno essere comunicate a parte, e il totale del modello dovrà coincidere con quello del tabulato.
Differenze trattenute in sede di liquidazione della pensione
Quando le differenze contributive dovute dagli iscritti con domanda di pensione già presentata, o da presentare entro il 31 gennaio successivo, vengono trattenute all’atto della liquidazione della pensione, le sedi dovranno contabilizzarle al momento del ricevimento del Mod. P7/TR/FS trasmesso dal Centro Elettronico. Le trattenute andranno accreditate al conto GPA55/00 e inviate alla Direzione Generale con modello SC 10.
Punti principali
Determinazione del contributo per il 1988
Il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1989 aumenta il contributo dovuto per l’anno 1988 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. L’importo è fissato in lire 981.900 annue, pari a lire 163.650 al bimestre e lire 81.825 mensili.
Validità dell’importo per gli anni successivi
La circolare precisa che l’importo così determinato è, allo stato, valido anche per gli anni 1989 e 1990. I contributi relativi a tali annualità saranno comunque suscettibili di aumento in base ai successivi decreti interministeriali emanati ai sensi dell’art. 20 della legge n. 903/1973.
Recupero delle differenze contributive pregresse
Le modalità di recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi da iscritti, pensionandi e titolari di pensione in corso di godimento sono state già comunicate alle Curie Vescovili, alle confessioni religiose diverse dalla cattolica e all’Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano. Il recupero riguarda, per i pensionati, solo le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1988 in poi.
Recupero nei confronti dei pensionati
Per i sacerdoti secolari non rientranti nel sistema di sostentamento del clero e per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica, le differenze contributive relative al periodo tra il 1° gennaio 1988 e la decorrenza della pensione saranno trattenute in occasione del pagamento della rata di pensione del bimestre marzo-aprile 1990. Se un sacerdote secolare è rimasto escluso dal sistema di sostentamento solo per un periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e la decorrenza della pensione, il recupero riguarderà esclusivamente quel periodo.
Istruzioni operative per le sedi
Le sedi interessate riceveranno un tabulato con il numero del certificato di pensione, il nominativo del titolare e l’importo delle differenze da recuperare. Alla ricezione del tabulato, le sedi dovranno procedere al recupero sulle rate di pensione con le modalità della circolare n. 132 F.P. - n. 577 E.A.D. - n. 520 Rg./131 del 27 giugno 1979. Gli importi recuperati dovranno essere trasferiti alla Direzione Generale con un unico modello SC 10, salvo i casi di mancato recupero da segnalare con nota separata; il totale del modello dovrà coincidere con il totale indicato nel tabulato.
Differenze trattenute in sede di liquidazione della pensione
Nei casi in cui le differenze contributive dovute dagli iscritti che hanno domanda di pensione in corso, o che la presenteranno entro il 31 gennaio successivo, siano trattenute al momento della liquidazione della pensione, le sedi dovranno contabilizzarle al ricevimento del Mod. P7/TR/FS inviato dal Centro Elettronico. Le trattenute dovranno essere accreditate al conto GPA55/00 e trasmesse alla Direzione Generale con modello SC 10.
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