Circolare numero 8 del 11-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama, da un lato, la proroga dell’applicazione del contributo addizionale ex art. 12 della legge n. 1115/1968 fino al 30 aprile 1990 per specifiche imprese industriali e commerciali, confermandone la misura dello 0,60%. Dall’altro, precisa che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti le aliquote contributive sono aumentate dello 0,41% dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1989, con 0,14% a carico del lavoratore, assorbendo l’aumento già disposto dal decreto ministeriale del 22 giugno 1989. Per questa seconda questione la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già emanate.
Contributo addizionale e aliquote contributive F.P.L.D.
Contributo addizionale e aliquote contributive F.P.L.D.
La circolare fornisce chiarimenti su due aspetti contributivi connessi al D.L. 7 dicembre 1989, n. 390: la prosecuzione del contributo addizionale ex legge n. 1115/1968 e la modifica delle aliquote contributive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il documento ha finalità applicative e richiama inoltre le precedenti istruzioni già diffuse dall’Istituto.
Contributo addizionale ex art. 12 della legge n. 1115/1968
Il D.L. n. 390/1989 stabilisce, all’art. 4, comma 1, che continuano ad applicarsi gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1990.
Ne consegue che, fino a tale scadenza, resta dovuto il contributo addizionale previsto dall’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, nella misura dello 0,60 per cento. Il contributo continua a gravare sulle imprese industriali diverse da quelle edili e sulle imprese commerciali con oltre mille dipendenti.
Aliquote contributive del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
L’art. 7, comma 6, del D.L. n. 390/1989 dispone che, a decorrere dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1989, le aliquote dei contributi dovuti al F.P.L.D. per tutti i lavoratori sono aumentate dello 0,41 per cento complessivo, di cui lo 0,14 per cento a carico del lavoratore. La disposizione opera anche per gli addetti ai servizi domestici e familiari e per i pescatori della piccola pesca.
La circolare evidenzia che tale previsione ha sostanzialmente valore confermativo dell’aumento già disposto con il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 giugno 1989, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 1989. Pertanto, per l’applicazione pratica, si rinvia alle circolari già emanate in materia.
Rinvio alle istruzioni precedenti
Per la disciplina operativa relativa all’aumento contributivo del F.P.L.D., la circolare richiama espressamente le precedenti circolari n. 151 dell’11 luglio 1989, n. 161 del 22 luglio 1989, n. 170 del 29 luglio 1989, n. 183 del 9 agosto 1989, n. 209 dell’11 ottobre 1989 e n. 262 dell’11 dicembre 1989. Il testo conclude segnalando la trasmissione immediata via terminale per consentire conoscenza e applicazione tempestive.
Punti principali
Contributo addizionale ex legge n. 1115/1968
Il D.L. 7 dicembre 1989, n. 390 ha previsto, all’art. 4, comma 1, che continuino ad applicarsi gli artt. 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 1990. Fino a tale data resta quindi dovuto il contributo addizionale previsto dall’art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura dello 0,60%, a carico delle imprese industriali diverse da quelle edili e delle imprese commerciali con oltre mille dipendenti.
Aliquote contributive del F.P.L.D.
L’art. 7, comma 6, del medesimo decreto-legge dispone che, a decorrere dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 1989, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono elevate dello 0,41% complessivo, di cui lo 0,14% a carico del lavoratore. L’aumento assorbe quello già previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 giugno 1989, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 1989.
Richiamo alle precedenti circolari
La circolare precisa che la disposizione del decreto-legge ha valore sostanzialmente confermativo dell’aumento già disposto con decreto ministeriale e rinvia, per l’applicazione operativa, alle circolari già emanate in materia: n. 151 dell’11 luglio 1989, n. 161 del 22 luglio 1989, n. 170 del 29 luglio 1989, n. 183 del 9 agosto 1989, n. 209 dell’11 ottobre 1989 e n. 262 dell’11 dicembre 1989.
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