Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 12 del 12-1-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce un quadro organico della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare introdotto dal D.L. n. 69/1988, poi convertito nella L. n. 153/1988, con decorrenza dal 1° gennaio 1988. Vengono riepilogati i soggetti beneficiari, la composizione del nucleo, i criteri di calcolo del reddito familiare, le maggiorazioni per nuclei monoparentali e con inabili, le incompatibilità con altri trattamenti di famiglia e le regole autorizzative e documentali. La circolare chiarisce inoltre i rapporti con la normativa previgente, i casi esclusi, le modalità di domanda, le decorrenze, gli adempimenti dei datori di lavoro e il regime di non imponibilità fiscale e contributiva della prestazione.

Assegno per il nucleo familiare: istruzioni riassuntive e coordinate sulla disciplina, i requisiti, il reddito e le modalità di erogazione

Assegno per il nucleo familiare: quadro riassuntivo delle istruzioni applicative

La circolare fornisce un coordinamento organico della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare introdotto dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, con decorrenza dal 1° gennaio 1988. Il documento richiama le istruzioni già emanate, le integra con alcuni chiarimenti applicativi e ricostruisce la disciplina con particolare attenzione ai profili di compatibilità con la normativa previgente, ai requisiti reddituali, alla composizione del nucleo, alle autorizzazioni e alle modalità di pagamento.

Finalità e impostazione della disciplina

L’assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, gli altri trattamenti di famiglia comunque denominati e la maggiorazione degli assegni familiari prevista dalla normativa del 1983. La prestazione è riconosciuta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensioni e prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, dei lavoratori assicurati contro la tubercolosi, del personale statale in servizio o in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

La logica dell’istituto è quella di una prestazione unica riferita al nucleo nel suo complesso, determinata in base al numero dei componenti e al reddito familiare complessivo. Gli importi sono progressivamente decrescenti al crescere del reddito e cessano al superamento delle soglie di esclusione previste per ciascuna tipologia familiare.

Ambito di applicazione e soggetti esclusi

Per l’area di competenza dell’Istituto, la disciplina si applica ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, compresi quelli in malattia, in cassa integrazione o in disoccupazione indennizzata, dei pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei pensionati ENPALS, dei pensionati dei fondi speciali e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. Sono compresi anche i lavoratori soci di organismi cooperativi, anche di fatto, che prestino attività per conto degli organismi stessi.

Restano invece esclusi dalla nuova disciplina i nuclei dei lavoratori autonomi e dei pensionati da lavoro autonomo. Per tali soggetti continuano ad applicarsi le specifiche normative sugli assegni familiari o sulle quote di maggiorazione di pensione, incluse le disposizioni richiamate dalla circolare per le varie gestioni speciali e per i limiti di reddito familiare previsti dalla normativa antecedente.

Compatibilità con la normativa previgente

La legge rinvia alla disciplina del T.U. sugli assegni familiari per quanto non espressamente regolato. La circolare chiarisce che, pur essendo mutata la finalità della prestazione, resta necessario fare riferimento alla figura del lavoratore o pensionato cui il nucleo fa capo quale soggetto titolare della riscossione e delle eventuali azioni amministrative o giudiziarie.

Permangono applicabili, in quanto compatibili, le norme sulla decorrenza del diritto, sull’adeguamento al periodo di paga, sulla corresponsione durante ferie, preavviso, infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e richiamo alle armi, nonché sulla prestazione in caso di occupazione presso più datori di lavoro e sui termini di prescrizione. È invece superata la vecchia disciplina delle posizioni soggettive e del principio del carico, ormai irrilevanti ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, salvo che per altri diritti o benefici ancora collegati alla vivenza a carico.

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo si individua con riferimento al richiedente l’assegno. Ne fanno parte:

  • il richiedente appartenente alle categorie tutelate;
  • il coniuge;
  • i figli ed equiparati minori di 18 anni, secondo l’art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818;
  • i figli ed equiparati maggiorenni che siano assolutamente e permanentemente inabili a un proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti minori di 18 anni, o inabili senza limiti di età, se orfani di entrambi i genitori e privi del diritto a pensione ai superstiti.

Nel caso di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente, il nucleo è definito in modo specifico e può anche essere composto da una sola persona, ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti minore di età o maggiorenne inabile.

La circolare precisa che i soggetti del nucleo possono non convivere; per la loro individuazione è quindi necessario il certificato di stato di famiglia, eventualmente sostituibile da dichiarazione sostitutiva nei casi in cui la domanda sia presentata all’Istituto.

Esclusioni dalla composizione del nucleo

Sono esclusi dal nucleo:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • il coniuge che abbia abbandonato la famiglia, con conseguente esclusione anche del relativo reddito;
  • i figli ed equiparati coniugati;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti coniugati;
  • i familiari residenti all’estero del cittadino straniero, salvo reciprocità o convenzioni internazionali.

Per la separazione legale occorre la sentenza e l’effettività della separazione, di regola desumibile dallo stato di famiglia; per l’abbandono è richiesta documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Familiari residenti all’estero e convenzioni internazionali

La circolare dedica particolare attenzione ai familiari residenti all’estero. In linea generale, per il cittadino straniero i congiunti residenti fuori dal territorio della Repubblica non fanno parte del nucleo, salvo trattamento di reciprocità o convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Sono però richiamati specifici strumenti internazionali che consentono il computo di congiunti residenti all’estero di cittadini di Stati membri CEE e di alcuni altri Paesi indicati nel testo, con regole particolari per i pensionati.

Per i Paesi non convenzionati, il familiare residente all’estero non va computato nel nucleo del cittadino straniero; per il cittadino italiano, invece, la circolare afferma che l’assegno può essere accordato senza procedure autorizzative, in quanto i sistemi previdenziali non riconosciuti sono giuridicamente irrilevanti per l’ordinamento nazionale.

Reddito familiare: criteri generali e componenti

Il reddito familiare è la somma dei redditi del richiedente e degli altri componenti del nucleo, con esclusione dei redditi del coniuge separato o abbandonante e dei soggetti esclusi dal nucleo. Rilevano i redditi assoggettabili a IRPEF e, se superiori a lire 2.000.000 complessive, anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.

Tra i redditi imponibili vanno considerati anche quelli a tassazione separata, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle anticipazioni sul TFR, nonché gli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti, dal 1° luglio 1989. Sono inclusi anche i redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero imponibili IRPEF, i redditi da lavoro presso enti internazionali residenti in Italia non soggetti alla normativa tributaria italiana e le pensioni di organismi esteri o enti internazionali.

I redditi da lavoro dipendente vanno considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Redditi esclusi dal computo

Non si computano nel reddito familiare:

  • il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni;
  • l’assegno per il nucleo familiare e gli altri trattamenti di famiglia dovuti per legge;
  • gli arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • le rendite vitalizie INAIL e le pensioni di guerra, per la loro natura risarcitoria;
  • le indennità di accompagnamento e quelle aventi analoga natura, compresi alcuni trattamenti per ciechi civili assoluti, minori invalidi non deambulanti e pensionati di inabilità non deambulanti e bisognosi di assistenza continua;
  • le indennità di trasferta entro i limiti di esenzione fiscale previsti dall’art. 48 del D.P.R. n. 917/1986.

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e requisito del 70%

Ai fini del requisito di accesso, la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente deve rappresentare almeno il 70% del reddito familiare complessivo. Rientrano in tale categoria anche i redditi a tassazione separata, quelli prodotti all’estero, alcuni trattamenti esenti da IRPEF che, per espressa previsione tributaria, sono assimilati al lavoro dipendente, le pensioni sociali e le prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, oltre alle pensioni delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, considerate assimilate ai redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.

Sono inoltre computati gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge, esclusi quelli per il mantenimento dei figli, e gli alimenti ex art. 433 c.c., nella misura risultante da provvedimenti giudiziari; se il provvedimento non distingue tra coniuge e figli, tali assegni si considerano reddito nella misura del 50%.

Redditi negativi e reddito pari a zero

In presenza di perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito del componente interessato va considerato pari a zero e tali perdite non possono essere portate in diminuzione dei redditi degli altri componenti del nucleo. Se il nucleo non ha redditi positivi o presenta solo redditi negativi, il requisito del rapporto del 70% non è verificabile e il diritto all’assegno va riconosciuto. Se invece esistono solo redditi diversi da quelli da lavoro dipendente, ancorché modesti, il diritto è escluso.

Periodo di riferimento del reddito e dichiarazione

Il reddito da considerare è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e vale fino al 30 giugno successivo. Per il primo semestre 1988, la norma ha previsto il riferimento ai redditi del 1986.

La dichiarazione reddituale è resa con sottoscrizione non autenticata e può essere contenuta nel modulo ANF. La falsità è sanzionata penalmente. La domanda ha normalmente validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, ma può essere presentata anche per periodi diversi se il diritto sorge dopo il 1° luglio o cessa prima del 30 giugno.

Livelli di reddito e rivalutazione

La legge fissa livelli di reddito correlati al numero dei componenti del nucleo, fino a un massimo di sette persone. Oltre tale limite l’importo resta quello massimo previsto per la fascia di reddito corrispondente. I livelli iniziali sono rivalutati annualmente dal 1° luglio 1989 in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per il periodo 1° luglio 1989 - 30 giugno 1990 la variazione indicata è pari al 5%, con rinvio alle tabelle allegate e a quelle annualmente rese note.

Maggiorazioni per nuclei monoparentali e con inabili

La circolare precisa le condizioni che comportano l’aumento dei livelli di reddito:

  • lire 2.000.000 per famiglie monoparentali, quando il richiedente sia vedovo, separato legalmente, divorziato, celibe, nubile o in stato di abbandono;
  • lire 10.000.000 per nuclei che comprendano soggetti inabili a proficuo lavoro;
  • lire 12.000.000 in caso di cumulo delle due condizioni.

Le maggiorazioni si applicano solo in presenza di atti certi e documentazione idonea e sono rivalutate con le stesse modalità dei livelli reddituali. La circolare chiarisce inoltre che, per i minorenni, l’inabilità si verifica quando vi siano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

Accertamento dell’inabilità e autorizzazioni sanitarie

Per gli inabili maggiorenni è richiesta documentazione sanitaria specifica, tra cui certificazione di invalidità al 100% rilasciata dalle commissioni competenti o copia autentica del certificato di pensione di inabilità o rendita INAIL, nei casi previsti. Per i minori è richiesta, ove possibile, documentazione attestante il diritto all’indennità di accompagnamento; in mancanza, lo stato di inabilità o incapacità deve essere accertato dall’ufficio sanitario dell’Istituto, su domanda di autorizzazione mod. ANF 42 e certificazione medica mod. SS 3/AF.

La sede INPS, effettuati gli accertamenti, rilascia l’autorizzazione sul mod. ANF 43 da consegnare al datore di lavoro, salvo i casi di pagamento diretto.

Variazioni del nucleo e delle condizioni rilevanti

Il percettore deve comunicare entro trenta giorni le variazioni del nucleo familiare o il venir meno delle condizioni che giustificano le maggiorazioni dei livelli di reddito, allegando la documentazione relativa. Analogamente deve comunicare l’insorgenza di nuove condizioni rilevanti.

Le variazioni si dichiarano con il mod. ANF. Se la variazione comporta l’insorgenza del diritto o l’aumento della misura, l’effetto decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data della variazione; se comporta la cessazione o la riduzione, l’effetto decorre dall’inizio del periodo di paga successivo. Per l’assegno giornaliero, la decorrenza segue il giorno dell’evento.

Determinazione dell’assegno e tabelle

La determinazione della prestazione avviene attraverso una sequenza di passaggi:

  • individuazione del nucleo familiare;
  • rilevazione del reddito familiare;
  • verifica del requisito del 70% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • accertamento di eventuali condizioni per la maggiorazione dei livelli di reddito;
  • individuazione della tabella applicabile;
  • collocazione del reddito nella fascia corretta;
  • lettura dell’importo corrispondente al numero dei componenti.

Sono previste tabelle mensili, giornaliere, settimanali, quattordicinali e quindicinali, oltre a tabelle reddituali differenziate per nuclei monoparentali, con inabili e per il cumulo delle due ipotesi.

Incompatibilità e coesistenza con altri trattamenti di famiglia

La circolare ribadisce il divieto di duplicazione dei trattamenti di famiglia. Non è possibile percepire due volte l’assegno per il nucleo familiare sul medesimo nucleo, sia quando il diritto spetti allo stesso soggetto per titoli diversi, sia quando spetti a ciascun coniuge per posizioni differenti. Del pari non è possibile cumulare, per i medesimi beneficiari, assegno per il nucleo e altri trattamenti di famiglia, salvo che per i familiari non compresi nel nucleo dell’assegno per il nucleo familiare.

Restano operanti la disciplina sulla parità uomo-donna e quella che riconosce al coniuge legalmente separato o divorziato affidatario dei figli il diritto a percepire il trattamento di famiglia sulla posizione dell’altro coniuge o ex coniuge.

Coesistenza con altro trattamento di famiglia in relazione ad attività lavorativa

Quando uno dei coniugi ha diritto all’assegno per il nucleo e l’altro a un diverso trattamento di famiglia in relazione ad attività lavorativa, si corrisponde l’assegno per il nucleo, mentre l’altro trattamento può essere limitato ai familiari non compresi nel nucleo considerato ai fini dell’assegno.

Coesistenza su pensione e pagamento per differenza

Se coesistono un trattamento di famiglia su pensione e il diritto all’assegno per il nucleo familiare per altra posizione tutelata, si applica il principio del pagamento per differenza. La circolare distingue tra:

  • percezione dell’assegno per il nucleo su pensione del F.P.L.D., nel qual caso continua a essere corrisposto l’assegno sulla pensione e, sulla diversa posizione, solo l’eventuale differenza;
  • percezione delle quote di maggiorazione su pensione delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nel qual caso l’assegno per il nucleo è corrisposto al netto delle quote già percepite sugli stessi familiari.

Prestazioni familiari estere

La circolare precisa che, in presenza di strumenti internazionali che attribuiscono le prestazioni familiari ad altro Stato, i familiari interessati non vanno inclusi nel nucleo ai fini dell’assegno italiano. Diversamente, in assenza di una disciplina convenzionale specifica, alcuni familiari residenti all’estero possono essere computati nel nucleo anche se beneficiano di prestazioni estere; in tali casi il trattamento estero va considerato nel reddito familiare, in deroga alla regola generale.

Autorizzazioni e validità

Il sistema autorizzativo su mod. ANF 43 viene confermato per i casi di particolare complessità o possibile duplicazione di prestazioni, nonché per la verifica di condizioni essenziali. Le domande vanno presentate su mod. ANF 42 con la documentazione prescritta e le autorizzazioni possono avere durata massima di cinque anni, con limite diverso per i figli minori, che non può superare il compimento del diciottesimo anno di età.

Per i casi di abbandono e situazioni analoghe, l’autorizzazione non basta da sola: il titolare deve dichiarare annualmente il permanere della situazione nel quadro D del mod. ANF/dip. Le aziende devono annotare le autorizzazioni nel libro matricola, restituire i documenti alla scadenza e sospendere o ridurre il pagamento in caso di sopravvenienze incompatibili.

Sono inoltre previsti chiarimenti specifici per le autorizzazioni richieste in caso di separazione legale o divorzio e per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per le quali viene indicata una sospensione del rilascio in attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi.

Familiari residenti all’estero: documentazione e accertamenti

Per richiedere l’inclusione nel nucleo dei familiari residenti all’estero, il cittadino italiano o straniero deve presentare domanda con certificato di cittadinanza, certificato di stato di famiglia e, se necessario, certificazione sanitaria per gli inabili o per i minori con persistenti difficoltà. Per i Paesi CEE e per altri Stati convenzionati sono richiamati i modelli comunitari E401 ed E404; per gli altri Paesi la documentazione estera deve essere convalidata dal Consolato italiano.

Le sedi devono poi svolgere accertamenti presso le istituzioni competenti dello Stato estero di residenza dei familiari, utilizzando il formulario E411 per gli Stati CEE e strumenti equivalenti per gli altri Paesi. Solo in caso di esito negativo l’autorizzazione viene rilasciata; se esiste un diritto a prestazioni familiari estere, l’autorizzazione è negata.

Adempimenti dei datori di lavoro e documentazione aziendale

I datori di lavoro devono registrare sui libri paga e matricola, o documenti equivalenti, il reddito familiare espresso in milioni di lire, il numero dei componenti il nucleo e le lettere A, B o C quando ricorrano le condizioni per le maggiorazioni. Le lettere indicano rispettivamente nucleo monoparentale, presenza di inabili o cumulo delle due condizioni.

La circolare indica inoltre le modalità di arrotondamento del reddito ai fini della registrazione, con riferimento al limite superiore della classe reddituale in cui il reddito si colloca. L’importo dell’assegno corrisposto deve essere anch’esso annotato.

Per il conguaglio, i datori di lavoro seguono le istruzioni previste per la compilazione del modello specifico e per il recupero degli importi erogati.

Pagamento diretto e casi particolari

Per alcuni lavoratori il pagamento avviene direttamente dalle sedi INPS, ad esempio in caso di aziende boschive, organismi cooperativi, aziende fallite o sospensione sindacale. In tali casi il datore di lavoro deve trasmettere alla sede i moduli di domanda e la documentazione necessaria; nei casi di integrazioni salariali straordinarie il datore deve fornire i dati tramite mod. IG STR/AUT.

È inoltre indicato che l’obbligo di trasmissione al Comune di residenza della copia del modulo di domanda risulta sospeso. Il modulo ANF/dip nell’edizione 1989 è predisposto in tre copie autoricalcanti.

Regime fiscale e contributivo

L’assegno per il nucleo familiare non concorre a formare la base imponibile IRPEF e non è soggetto a ritenuta fiscale. Inoltre, poiché è una prestazione a carico di gestione previdenziale, non rientra nell’imponibile contributivo.

Allegati e circolari precedenti

La circolare richiama infine gli allegati contenenti il testo normativo, le tabelle reddituali e l’elenco delle precedenti circolari in materia, utili per il coordinamento applicativo e per la consultazione delle istruzioni già emanate.

Punti principali

Disciplina generale e ambito soggettivo

L’assegno per il nucleo familiare sostituisce, dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri trattamenti di famiglia previgenti per i nuclei dei lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti assimilati indicati dalla legge. La prestazione è commisurata al numero dei componenti del nucleo e al reddito complessivo, con importi decrescenti al crescere del reddito e soglie di esclusione diverse a seconda della composizione familiare.

Composizione del nucleo e esclusioni

Il nucleo comprende il richiedente, il coniuge e i figli ed equiparati minori di 18 anni, nonché i maggiorenni inabili assoluti e permanenti al lavoro proficuo; possono essere inclusi anche fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti, se minori o inabili. Sono esclusi il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i figli o equiparati coniugati, i familiari residenti all’estero del cittadino straniero in mancanza di reciprocità o convenzione, salvo specifiche regole internazionali.

Reddito familiare e criterio del 70%

Il reddito familiare è dato dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri componenti del nucleo, con riferimento all’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e validità fino al 30 giugno successivo. L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

Maggiorazioni dei livelli reddituali

Sono previste maggiorazioni dei limiti di reddito per nuclei monoparentali di lire 2 milioni, per nuclei con soggetti inabili di lire 10 milioni e, in caso di cumulo delle due condizioni, di lire 12 milioni. Le maggiorazioni seguono la rivalutazione annuale applicata ai limiti reddituali, con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno.

Domanda, autorizzazioni e adempimenti

La domanda e la dichiarazione reddituale sono rese su modulistica ANF e devono essere ripresentate in caso di variazioni del nucleo o delle condizioni rilevanti. In vari casi è necessaria l’autorizzazione INPS su mod. ANF 43, ad esempio per nuclei con figli di separati o divorziati, per abbandono della famiglia, per familiari residenti all’estero o per la verifica dell’inabilità. I datori di lavoro devono annotare reddito, numero dei componenti e importi erogati sui libri paga e matricola e operare il conguaglio secondo le istruzioni vigenti.

Incompatibilità e rapporti con altri trattamenti

La circolare ribadisce il divieto di duplicazione dell’assegno per il nucleo familiare e la sua incompatibilità con altri trattamenti di famiglia per gli stessi familiari, salvo corresponsione per differenza nei casi disciplinati, ad esempio quando coesistano pensione e rapporto di lavoro o quote di maggiorazione su pensioni autonome. Restano inoltre fermi i rapporti con le prestazioni familiari estere secondo le convenzioni e i regolamenti internazionali applicabili.

Regime fiscale e contributivo

L’assegno per il nucleo familiare non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non è soggetto a ritenuta fiscale. Essendo una prestazione a carico di gestione previdenziale, non rientra neppure nell’imponibile contributivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.