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Circolare

Circolare numero 10 del 12-1-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare detta le istruzioni applicative del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, emanato in attuazione della legge n. 544/1988. Vengono disciplinati due interventi: la riliquidazione, dal 1° gennaio 1990, delle pensioni con almeno 781 settimane di contribuzione e decorrenza 1° gennaio 1984-31 dicembre 1989, e la revisione dei limiti massimi di retribuzione pensionabile per le pensioni A.G.O. con decorrenza 1° gennaio 1971-31 dicembre 1984, nonché per i relativi supplementi. La circolare precisa beneficiari, criteri di calcolo, importi minimi garantiti, effetti sulle pensioni ai superstiti, modalità e termini di domanda per la seconda fattispecie, e rinvia a successive istruzioni operative per l’attuazione tecnica.

Disposizioni per la riliquidazione delle pensioni e l'elevazione dei massimali di retribuzione pensionabile in attuazione del D.P.C.M. 16 dicembre 1989

D.P.C.M. 16 dicembre 1989: riliquidazione delle pensioni e revisione dei massimali pensionabili

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Il provvedimento interviene su due distinti ambiti: da un lato la riliquidazione di alcune pensioni con almeno 781 settimane di contribuzione; dall’altro l’elevazione dei limiti massimi di retribuzione pensionabile per le pensioni A.G.O. con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1984, nonché per i relativi supplementi.

Ambito della riliquidazione per le pensioni con almeno 781 settimane

L’art. 1 del decreto dispone la riliquidazione, con effetto dal 1° gennaio 1990, delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, purché conseguite con un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa non inferiore a 781.

La misura riguarda le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989:

  • integrate al trattamento minimo ai sensi dell’art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
  • oppure, nei limiti indicati dalla circolare, di importo superiore al trattamento minimo.

Per le pensioni ai superstiti, l’individuazione del diritto va effettuata facendo riferimento alla data di decorrenza della pensione diretta del dante causa. La circolare ricorda inoltre che, per tali pensioni, il requisito delle 781 settimane va verificato sull’intera posizione assicurativa del dante causa alla data del decesso, anche se solo una parte di essa è stata utilizzata per la pensione diretta.

Sono espressamente esclusi dalla riliquidazione gli assegni di invalidità liquidati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, perché non integrabili al trattamento minimo ai sensi dell’art. 6 della legge n. 638/1983.

Beneficiari e trattamento delle pensioni integrate al minimo

La circolare precisa che i miglioramenti devono essere attribuiti non solo alle pensioni totalmente integrate al trattamento minimo, ma anche:

  • alle pensioni integrate parzialmente ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della legge n. 638/1983;
  • alle pensioni integrate al minimo con importo "cristallizzato" ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per effetto del successivo superamento dei limiti di reddito.

L’obiettivo è quello di ricondurre, dal 1° gennaio 1990, la pensione adeguata a un nuovo importo che tenga conto della contribuzione utile e della disciplina del minimo.

Criteri di calcolo dell’incremento

La riliquidazione consiste nell’attribuzione, sull’importo della pensione adeguata in essere al 31 dicembre 1989, di una maggiorazione mensile di lire 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa fatta valere alla data di decorrenza della pensione.

Ai fini del calcolo:

  • non rileva la contribuzione volontaria;
  • non rileva la contribuzione effettiva e figurativa successiva alla decorrenza della pensione;
  • il parametro annuo è rapportato alla settimana, con importo pari a lire 48,077 per ogni settimana di contribuzione utile.

Il comma 4 dell’art. 1 prevede che il nuovo importo assorba l’eventuale maggiorazione prevista dall’art. 14 quater, commi 3 e 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale assorbimento può riguardare solo le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1984 al 31 maggio 1985, perché per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 1985 in avanti la maggiorazione non era più operante in conseguenza dell’abrogazione disposta dall’art. 4, comma 8, della legge n. 140/1985.

Per le pensioni ai superstiti, la maggiorazione dal 1° gennaio 1990 va ridotta proporzionalmente all’aliquota di reversibilità.

Misura minima garantita della riliquidazione

La circolare evidenzia che la riliquidazione non può comportare, in ogni caso, un incremento perequabile inferiore a lire 50.000 mensili rispetto all’importo in pagamento al 31 dicembre 1989.

Da ciò deriva che:

  • per le pensioni totalmente integrate al minimo, il nuovo importo dal 1° gennaio 1990 non può essere inferiore a lire 534.500 mensili, essendo il minimo vigente al 31 dicembre 1989 pari a lire 484.500;
  • lo stesso importo minimo di lire 534.500 è dovuto anche a chi percepiva, oltre al minimo, la maggiorazione ex art. 14 quater della legge n. 33/1980, poiché tale maggiorazione viene assorbita dall’incremento minimo;
  • per le pensioni integrate parzialmente o con minimo "cristallizzato", il nuovo importo potrà essere superiore o inferiore al trattamento minimo, a seconda della misura già in pagamento al 31 dicembre 1989.

La circolare sottolinea inoltre che l’importo risultante dal 1° gennaio 1990 costituisce il nuovo importo della pensione adeguata. Le pensioni totalmente integrate al minimo, essendo ora superiori al minimo, non saranno più soggette, da tale data, alla disciplina dell’art. 6 della legge n. 638/1983 in tema di accertamento del diritto all’integrazione.

Pensioni di importo superiore al minimo

L’art. 1, comma 2, estende il beneficio anche alle pensioni che, al 31 dicembre 1989, risultino:

  • superiori al trattamento minimo di lire 484.500;
  • ma inferiori all’importo complessivo che deriverebbe dall’applicazione della maggiorazione di lire 2.500 mensili per ogni anno di contribuzione utile.

In tali casi, l’importo in pagamento viene elevato dal 1° gennaio 1990 fino a raggiungere l’importo teorico spettante, ma solo se sussistono i presupposti per il diritto all’integrazione al minimo. La valutazione richiede quindi l’esame della situazione reddituale del pensionato, salvo il caso in cui questi percepisca altra pensione integrata al minimo, situazione che esclude l’integrabilità della pensione oggetto di riliquidazione.

La circolare precisa infine che anche per queste pensioni deve essere comunque garantito, dal 1° gennaio 1990, l’importo di lire 534.500 mensili. Se il trattamento in pagamento al 31 dicembre 1989 è inferiore a tale soglia, pur essendo superiore al minimo e alla maggiorazione teorica, esso viene comunque elevato a lire 534.500.

Riliquidazione automatica e acquisizione dei dati reddituali

Le pensioni interessate dall’art. 1 sono riliquidate in via automatica, senza adempimenti da parte delle Sedi, secondo tempi che saranno comunicati successivamente. Rimane ferma la sola eventuale acquisizione dei dati reddituali per le pensioni superiori al minimo, ai fini della verifica del diritto all’integrazione.

In sede di emissione generalizzata dei modelli reddituali, l’Istituto provvederà automaticamente a individuare le posizioni interessate e a inviare agli interessati il modulo per la dichiarazione dei dati necessari.

Revisione dei massimali di retribuzione pensionabile per le pensioni A.G.O.

L’art. 2 del decreto modifica i limiti massimi di retribuzione annua pensionabile presi a base per la determinazione delle pensioni, autonome e supplementari, dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1984.

La norma introduce massimali crescenti in funzione dell’anno di decorrenza originaria del trattamento pensionistico. Per le pensioni di reversibilità, il nuovo tetto si determina con riferimento all’anno di decorrenza della pensione diretta del dante causa.

La circolare riporta una tabella dei massimali ante e post D.P.C.M. 16 dicembre 1989, comprensiva dei valori annuali e settimanali. Viene inoltre precisato che, nell’applicazione concreta, occorre rideterminare la retribuzione pensionabile secondo i criteri vigenti all’epoca della decorrenza originaria, tenendo conto del nuovo limite massimo fissato dal decreto. Per le pensioni liquidate con i benefici della legge n. 336/1970 e successive modificazioni, la retribuzione pensionabile deve essere individuata anche con riferimento alla "retribuzione tabellare" comunicata a suo tempo dall’ente datore di lavoro.

Domanda dell’interessato, termini ed efficacia della riliquidazione ex articolo 2

A differenza dell’art. 1, la riliquidazione ex art. 2 non è automatica: richiede una specifica domanda del pensionato.

Per la domanda possono essere utilizzati i modelli Vo-Io-So 3, indicando espressamente che la richiesta è finalizzata alla riliquidazione prevista dall’art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989. La circolare considera valide anche le domande presentate in qualsiasi altra forma e quelle inoltrate prima della pubblicazione del decreto sulla base delle notizie diffuse dagli organi di informazione.

Gli effetti temporali sono i seguenti:

  • per le domande presentate entro il 30 giugno 1990, la riliquidazione decorre dal 1° gennaio 1990;
  • per le domande presentate successivamente, la riliquidazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Criterio di determinazione dell’aumento ex articolo 2

La circolare chiarisce che l’aumento non va riconosciuto integralmente. Il nuovo importo si determina considerando:

  • la pensione ricalcolata sulla base del nuovo tetto di retribuzione pensionabile;
  • tutte le rivalutazioni automatiche intervenute tra la data di decorrenza originaria e la data di efficacia della riliquidazione;
  • il previo riassorbimento degli aumenti eventualmente corrisposti ai sensi dell’art. 5 della legge n. 140/1985 e dell’art. 3 della legge n. 544/1988.

La differenza tra il nuovo importo così determinato e l’importo già in pagamento viene corrisposta nella misura del 60 per cento. Se il trattamento già in essere è più favorevole, esso resta invariato.

La circolare rileva che tale evenienza può verificarsi soprattutto per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sulle quali erano stati applicati gli aumenti previsti dalle leggi n. 140/1985 e n. 544/1988.

Estensione ai supplementi retributivi e istruzioni operative

L’art. 2, comma 4, estende i nuovi limiti massimi di retribuzione pensionabile anche ai supplementi retributivi liquidati con decorrenza dal 1° giugno 1981 al 31 dicembre 1984 ai sensi dell’art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Anche per tali supplementi la riliquidazione deve seguire i medesimi criteri previsti per le pensioni, tenendo conto della decorrenza del supplemento.

Per l’attuazione pratica dell’art. 2, la circolare annuncia successive istruzioni sulla segnalazione dei dati, sulle procedure e sui programmi di calcolo.

Informativa agli interessati

Le Sedi sono invitate a diffondere ampiamente le disposizioni tramite i consueti canali di informazione, con particolare attenzione alle modalità di presentazione della domanda per le fattispecie che richiedono l’iniziativa dell’interessato.

Punti principali

Riliquidazione delle pensioni con almeno 781 settimane di contribuzione

Sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1990, le pensioni a carico dell’A.G.O. lavoratori dipendenti, della Gestione speciale minatori/cave/torbiere e del soppresso Fondo IVS per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, conseguite con almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa. Il beneficio riguarda le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, sia integrate al trattamento minimo sia, entro determinati limiti, di importo superiore al minimo, purché sussistano i requisiti per l’integrazione. Le pensioni ai superstiti si individuano con riferimento alla decorrenza della pensione diretta; per gli assegni di invalidità ex legge n. 222/1984 la riliquidazione è esclusa.

Misura dell’incremento e importo minimo garantito

La riliquidazione comporta una maggiorazione mensile di lire 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa utile alla data di decorrenza della pensione, esclusa la contribuzione volontaria e quella successiva alla decorrenza. Il valore è rapportato a settimana in lire 48,077 per ogni settimana. L’importo complessivo derivante dalla riliquidazione assorbe l’eventuale maggiorazione ex art. 14 quater, commi 3 e 4, legge n. 33/1980, solo per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1984-31 maggio 1985. La riliquidazione non può comunque determinare un incremento inferiore a lire 50.000 mensili rispetto al trattamento in pagamento al 31 dicembre 1989; per le pensioni totalmente integrate il nuovo importo non può essere inferiore a lire 534.500 mensili.

Pensioni di importo superiore al trattamento minimo

Anche le pensioni con importo al 31 dicembre 1989 superiore al trattamento minimo, ma inferiore all’importo complessivo risultante dal minimo più l’incremento dovuto, possono essere aumentate dal 1° gennaio 1990, a condizione che il pensionato abbia diritto all’integrazione al minimo. In pratica, si calcola l’importo teorico spettante se la pensione fosse integrata al 31 dicembre 1989; se tale importo è superiore a quello in pagamento, viene corrisposto dal 1° gennaio 1990. La valutazione può richiedere l’acquisizione dei dati reddituali, salvo casi in cui altra pensione integrata al minimo escluda la possibilità di integrazione.

Modalità di riliquidazione automatica per le pensioni ex articolo 1

La riliquidazione delle pensioni interessate dall’articolo 1 è effettuata in via automatica, senza adempimenti a carico delle Sedi, secondo tempi che saranno comunicati successivamente. È prevista l’eventuale acquisizione dei dati reddituali per i trattamenti superiori al minimo. In sede di emissione generalizzata dei modelli reddituali, l’Istituto individuerà automaticamente le posizioni interessate e invierà agli interessati il modulo per la dichiarazione dei dati necessari.

Nuovi massimali di retribuzione pensionabile dal 1971 al 1984

L’articolo 2 modifica i limiti massimi di retribuzione annua pensionabile per le pensioni autonome e supplementari A.G.O. dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, fissando tetti crescenti in base all’anno di decorrenza originaria. Per le pensioni di reversibilità il nuovo tetto si individua con riferimento all’anno di decorrenza della pensione diretta del dante causa. La circolare riporta la tabella dei massimali annuali e settimanali ante e post D.P.C.M. 16 dicembre 1989.

Domanda, termini ed effetti per la riliquidazione ex articolo 2

La riliquidazione basata sui nuovi massimali non è automatica: richiede apposita domanda dell’interessato. Sono validi i modelli Vo-Io-So 3, purché sia indicata la richiesta di riliquidazione ex articolo 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989; sono considerate valide anche le domande presentate in qualsiasi altra forma e quelle eventualmente inviate prima della pubblicazione del decreto sulla base delle notizie diffuse. Se la domanda è presentata entro il 30 giugno 1990, la riliquidazione decorre dal 1° gennaio 1990; se presentata dopo tale data, decorre dal mese successivo alla presentazione.

Criterio di calcolo della nuova pensione riliquidata ex articolo 2

La nuova pensione si determina riducendo al 60% la differenza tra l’importo ricalcolato con il nuovo tetto, maggiorato di tutte le rivalutazioni automatiche intervenute tra decorrenza originaria e data di efficacia della riliquidazione, e l’importo in pagamento. Dal nuovo importo sono riassorbiti gli aumenti già corrisposti ai sensi degli artt. 5 della legge n. 140/1985 e 3 della legge n. 544/1988. Se il trattamento già in essere risulta più favorevole, esso resta in pagamento.

Estensione ai supplementi retributivi e istruzioni finali

I nuovi massimali si applicano anche ai supplementi retributivi liquidati con decorrenza dal 1° giugno 1981 al 31 dicembre 1984 ai sensi dell’art. 7 della legge n. 155/1981, con gli stessi criteri previsti per le pensioni e tenendo conto della decorrenza del supplemento. Le Sedi devono dare massima diffusione alle disposizioni, soprattutto sulle modalità di presentazione della domanda, mentre per l’attuazione operativa sono rinviate successive istruzioni sulle procedure e sui programmi di calcolo.

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